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22 June 2026

Formazione Sicurezza Sul Lavoro: Concluso Il Regime Transitorio

Le nuove disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 ridefiniscono profondamente il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con l'entrata in vigore piena il 19 maggio 2026, vengono introdotti requisiti più stringenti per crediti formativi, aggiornamenti periodici e modalità di erogazione dei corsi, estendendo gli obblighi a datori di lavoro, dirigenti e preposti con percorsi differenziati per ruolo e responsabilità.
Italy Employment and HR

Le disposizioni in materia di formazione obbligatoria introdotte dall’Accordo Stato‑Regioni n. 59/2025, divenute pienamente efficaci il 19 maggio 2026, incidono in modo significativo sul sistema della salute e sicurezza sul lavoro, rafforzando l’effettività dei percorsi formativi e il loro collegamento con l’organizzazione aziendale e i rischi ad essa connessi.

Tra gli aspetti centrali rientra la disciplina dei crediti formativi relativi ai corsi abilitanti, la cui validità è subordinata allo svolgimento di aggiornamenti periodici entro il termine massimo di dieci anni, decorso il quale, in assenza di aggiornamento, il percorso formativo deve essere integralmente ripetuto.

Le nuove disposizioni ampliano inoltre gli obblighi formativi, estendendoli a datori di lavoro, dirigenti e preposti, e prevedendo percorsi e aggiornamenti differenziati in funzione del ruolo ricoperto e del livello di responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Particolare attenzione è dedicata anche alla formazione dei neoassunti, che deve essere erogata fin dall’avvio del rapporto di lavoro, nonché in occasione di eventuali cambi di mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature, escludendo così la possibilità di completare la formazione nei mesi successivi all’assunzione.

Sotto il profilo operativo, l’Accordo ridefinisce anche le modalità di erogazione della formazione, valorizzando la videoconferenza sincrona per i contenuti teorici, purché sia garantita l’interazione tra docenti e discenti, la tracciabilità delle presenze e il controllo dell’effettiva partecipazione, mentre rimane esclusa la possibilità di svolgere a distanza le attività pratiche o esercitative. Sono inoltre ammessi modelli formativi misti, mediante la combinazione di formazione in presenza, videoconferenza sincrona ed e‑learning, nel rispetto di precisi requisiti di accreditamento, tracciabilità e verifica.

Infine, risultano rafforzate le verifiche finali e i controlli sulla qualità della formazione erogata, anche in relazione alla coerenza con i rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

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