La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4684 del 2 marzo 2026 ha affermato che il fatto disciplinarmente contestato deve essere valutato dal giudice del lavoro in un’ottica di autonomia rispetto al giudizio penale.
Secondo il ragionamento della Corte, laddove la contestazione disciplinare abbia ad oggetto non la commissione di un reato bensì una condotta fattuale di natura omissiva (come un comportamento omertoso e di copertura dei colleghi) e questa sia ritenuta idonea a ledere il vincolo fiduciario, essa può legittimamente fondare il licenziamento, indipendentemente dalla qualificazione del medesimo fatto in sede penale e/o dall’esito del giudizio penale.
Alla luce di ciò, nel caso di specie, la Suprema Corte ha reputato legittimo il licenziamento di un dirigente che aveva omesso di riferire al datore determinati illeciti commessi da alcuni colleghi e che per questo era stato accusato prima di concorso nel reato e poi di favoreggiamento, sebbene egli sia stato successivamente assolto in sede penale.
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