I sistemi fiscali dei paesi sviluppati sono generalmente improntati a principi di progressività. In sostanza, ciò significa che il carico fiscale di un contribuente aumenta più che proporzionalmente all'aumentare del suo reddito.
Aquesto criterio di equità possono, però, sfuggire determinate categorie di soggetti che l'ordinamento intende incentivare per varie considerazioni di politica economica. Orbene, in diversi paesi d'Europa e del mondo, tra queste categorie vi è quella dei soggetti ad alto – o altissimo – reddito o patrimonio (spesso identificati nella sigla "HNWI", acronimo di "High Net Worth Individuals"). Costoro, a determinate condizioni, possono sottrarsi agli ordinari meccanismi d'imposizione, ottenendo un trattamento agevolato.
I regimi fiscali speciali per soggetti facoltosi
Questo fenomeno, apparentemente sorprendente, ha però una giustificazione razionale: data la disponibilità di rilevanti capitali e di risorse finanziarie che possono essere investite da parte dei HNWI, attirare questa tipologia di contribuenti nel proprio territorio offre agli Stati un vantaggio economico ben maggiore del semplice maggior gettito fiscale. In questa prospettiva, sin da tempi ormai risalenti, molti Stati hanno messo a punto regimi fiscali agevolati, proprio con l'intento di incentivare tali persone facoltose a trasferire la propria residenza fiscale dall'estero nel loro territorio.
Generalmente, il trattamento fiscale speciale riservato a questo genere di contribuenti interessa i redditi e il patrimonio collocati all'estero, offrendo un'esenzione totale da imposta o una tassazione forfetizzata. Spesso, queste misure fiscali si accompagnano a previsioni relative all'imposta di successione e donazione che, insieme alle imposte dirette, costituisce uno dei temi maggiormente considerati nella pianificazione fiscale dai contribuenti facoltosi.
Tra questi regimi si annoverano ovviamente quello della tassazione "sul dispendio" svizzera (anche detta "imposizione globale") e, volgendo lo sguardo a ordinamenti a noi vicini, quello dei c.d. "res non dom" nel Regno Unito, oltre al recente regime italiano per i "neo residenti". Nell'attuale contesto storico, tuttavia, le esigenze di gettito degli Stati – oltre che considerazioni di natura politica – stanno determinando un ripensamento di questi istituti giuridici.
Il Regno Unito e il tramonto del regime "res non dom"
Sin da tempi risalenti, nel Regno Unito esiste un regime fiscale dedicato ai soggetti c.d. "resident but non domiciled". Sfruttando la peculiare nozione di "domicilio" propria del diritto inglese, a questi soggetti, che sono appunto privi del domicilio nel Regno Unito, è offerto un regime fiscale agevolato. In sostanza, essi sono assoggettati ad imposta soltanto sui redditi prodotti nel Regno Unito, mentre ne sono esentati per quelli prodotti all'estero, salvo casi specifici e limitati (ossia, semplificando, in ipotesi di "incasso" in UK di tali redditi). Questa modalità di imposizione, estremamente vantaggiosa, ha fruttato al Regno Unito l'afflusso di un numero ingentissimo di facoltosi personaggi provenienti da tutto il mondo.
Oggi i contribuenti tassati con questo sistema sono decine di migliaia e tradizionalmente esso ha costituito un rilevante strumento di pianificazione fiscale internazionale per le persone fisiche. Nel corso dei decenni, hanno beneficiato di questo sistema personaggi quali il campione di motociclismo Valentino Rossi o, attualmente, il magnate dell'acciaio Lakshmi Mittal. Tuttavia, la festa è ormai (quasi) finita: il governo inglese – già quando ancora alla sua guida vi era il conservatore Sunak – ne ha infatti deciso l'abolizione. La decisione è stata fatta propria dal nuovo esecutivo laburista guidato da Keir Starmer e prevederà la sua sostituzione con un regime fiscale analogo, ma di durata temporale estremamente limitata (4 anni). La riforma sarà implementata già a partire dal 2025, imponendo rapide decisioni ai contribuenti interessati.
L'Italia e il regime per i "neo residenti"
Nell'ordinamento tributario italiano, nonostante gli stretti vincoli costituzionali, nel 2017 è stato introdotto un innovativo regime per l'imposizione agevolata dei "neo residenti", ossia appunto persone fisiche (senza vincoli di cittadinanza) provenienti dall'estero. Questo regime prevede, in breve, la tassazione di tutti i redditi prodotti al di fuori del territorio italiano attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva fissa. Altri vantaggi riguardano l'esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti detenuti all'estero, oltre che l'applicazione di favore delle norme in tema di imposta di successione e donazione.
Il regime, opzionale, ha una durata limitata, pari al massimo a quindici anni. Sin dalla sua introduzione, l'imposta sostitutiva per i neo residenti ammontava a 100'000 Euro all'anno (con la possibilità di estendere l'agevolazione ai propri famigliari, con un imposta aggiuntiva di 25'000 Euro a testa) e i vari esecutivi, di diverso colore politico, avvicendatisi negli anni si erano sinora guardati bene dal ritoccare questo sistema. Poche settimane fa, tuttavia, il governo italiano ha deciso – inaspettatamente – di aumentare l'importo dell'imposta sostitutiva a 200'000 Euro all'anno. Tale incremento colpirà i soli "neo residenti" trasferitisi in Italia successivamente al 10 agosto 20241.
Benché, per il resto, il regime sia rimasto inalterato, il repentino raddoppio del suo costo ha determinato reazioni contrastanti. A fronte di un vantaggio per le casse dell'erario italiano alquanto modesto (in ragione del numero ancora non elevato di contribuenti che si avvalgono di questo regime, attualmente inferiore alle duemila unità), il rischio è quello di generare una forte sfiducia degli operatori e dei possibili interessati rispetto alla stabilità e alla tenuta del regime in sé. Ciò, proprio in un momento in cui gli eventi del Regno Unito, sopra menzionati, potrebbero accreditare l'Italia come un "porto sicuro" per questa tipologia di contribuenti.
La Svizzera e i globalisti
In questo scenario così mutevole, la Svizzera continua a proporsi come una piazza sicura e particolarmente accogliente per gli HNWI. Ciò, oltre che agli innumerevoli aspetti di natura extra fiscale, anche grazie al sistema della "tassazione sul dispendio" o "globale". Tale regime fiscale, riservato agli stranieri, prevede sostanzialmente che la tassazione sia determinata su una base imponibile forfettaria, calcolata sulla base di taluni indicatori di capacità economica riferiti, in particolare, alle spese del contribuente per il proprio mantenimento (es. costo dell'abitazione, veicoli, imbarcazioni…). È poi prevista una base imponibile minima che, a livello federale, è pari a 429'100 CHF, mentre varia da un cantone all'altro. Ad esempio, prendendo a riferimento il Canton Svitto, attualmente si può considerare un carico fiscale complessivo di circa CHF 130'000 annui, mentre guardando al Ticino ci si situa intorno ai 150'000 CHF. Questo regime, oltre a risultare conveniente in termini assoluti – rispetto ad altri modelli esteri –, in ragione ad esempio della sua durata illimitata, risulta ora anche relativamente meno caro del regime italiano per i "neo residenti", proprio a motivo delle recenti modifiche sopra menzionate.
Da un punto di vista generale, poi, va notato che il regime elvetico della tassazione sul dispendio è passato indenne anche alla prova delle urne, col fallimento – nel 2014 – di un'iniziativa referendaria tesa ad abolirlo. L'ostilità per questo regime fiscale privilegiato, tuttavia, si dimostra nel fatto che in taluni cantoni (es. Zurigo) esso non è in vigore. D'altro canto, il governo federale non sembra minimamente intenzionato a ipotecare questo strumento prezioso per favorire la relocation nella Confederazione di soggetti facoltosi. La piazza elvetica, dunque, si pone in una posizione di estrema competitività nel panorama internazionale.
La recente iniziativa in tema di imposta di successione
Tuttavia, non mancano alcune nubi anche in questo orizzonte. In tal senso, bisogna menzionare l'iniziativa popolare, promossa dalla Gioventù socialista (GISO), tesa a finanziare la politica climatica svizzera attraverso uno speciale tributo successorio destinato a colpire i grandi patrimoni2 . Attualmente, in Svizzera non esiste un'imposta federale sulle successioni, che sono invece colpite solamente a livello cantonale. L'iniziativa in discorso prevede appunto la tassazione di successioni e donazioni superiori a 50 milioni di franchi con un'aliquota del 50%. Tale tributo sarebbe riscosso dalla Confederazione in aggiunta alle imposte sulle successioni e donazioni prelevate a livello cantonale o comunale. Il gettito sarebbe poi ripartito tra Confederazione (2/3) e Cantoni (1/3), e vincolato alla spesa per la lotta alla crisi climatica. La votazione popolare sull'iniziativa potrebbe avvenire già nel 2026. In caso di sua approvazione, le disposizioni esecutive dovrebbero essere emanate entro tre anni.
Senza entrare nel merito dell'iniziativa e delle considerazioni sulle quali è fondata, è indubbio che essa costituisce motivo di profonde riflessioni da parte dei soggetti che andrebbe a colpire: i contribuenti facoltosi attualmente già stabiliti in Svizzera oppure quelli oggi all'estero e interessati a trasferirsi nel nostro Paese non possono evidentemente prescindere dalla considerazione dei riflessi che queste misure fiscali potrebbero avere sulla loro futura situazione. Riflessioni che potrebbero plausibilmente suggerire la relocation in altri Stati e giurisdizioni, prima dell'eventuale entrata in vigore dell'iniziativa. Il tutto, con evidenti ripercussioni sulla nostra piazza finanziaria, in termini, specialmente, di indotto generato da questi contribuenti.
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In conclusione, bisogna notare che il tema dell'imposizione dei soggetti facoltosi si dimostra di particolare attualità, in Svizzera e nel mondo, sia nel dibattito tecnico, che in quello politico. Nell'attuale contesto storico, la mobilità delle persone è elevatissima e agevole, soprattutto per gli HNWI. La leva fiscale, nei confronti di questo particolare gruppo sociale, può quindi rivelarsi un'arma a doppio taglio, capace – a seconda del suo utilizzo – di incentivare o scoraggiare non solo l'afflusso di contribuenti importanti dall'estero, ma anche la permanenza di quelli già stabilmente localizzati in un certo Stato.
Footnotes
1. Secondo l'art. 2, co. 2 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113.
2. «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo» (c.d. "Iniziativa per il futuro")
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