Noleggiare yacht in Italia: perché si parla di charter nautico?

Quando si parla di noleggiare yacht in Italia, si deve necessariamente parlare di "charter nautico", espressione che viene utilizzata per identificare la forma di noleggio a pagamento di un mezzo di trasporto.

Seppur non sia una fattispecie giuridica autonoma, oggi è entrata ufficialmente a far parte del vocabolario comune, nonché nei documenti ufficiali cui sono riconducibili istituti giuridici quali la locazione nautica, il noleggio ed il noleggio occasionale.

Le fattispecie predette hanno in comune di scindere la proprietà dell'unità da diporto con il loro utilizzo, ovvero la figura del proprietario/armatore è diversa dall'utilizzatore. La fonte giuridica che le interessa è il Codice della nautica da Diporto ed il Codice della navigazione.

In materia, è buona norma fare attenzione a non confondere il contratto di noleggio occasionale, introdotto con il Decreto Legge n. 1/2012, con il contratto di locazione.

Pur essendo figure affini, differiscono completamente per alcuni aspetti giuridici. Invero:

- Il contratto di locazione delle navi e delle imbarcazioni rappresenta un mero trasferimento della disponibilità dell'unità da diporto a favore del conduttore, il quale acquisisce oneri e rischi connessi alla navigazione;

- Il contratto di noleggio regola i rapporti tra il noleggiante che si obbliga a compiere una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo la disponibilità e la conduzione tecnica dell'unità da diporto.

Noleggiare yacht in Italia: i contratti

In linea con quanto anzidetto, con il contratto di noleggio di yacht in Italia, il noleggiante mette a disposizione l'unità da diporto al noleggiatore per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine e acque interne di sua scelta, dietro corrispettivo.

Nella disponibilità del noleggiatore, oltre all'unità da diporto, rimane anche l'equipaggio.

Il contratto deve aver forma scritta, a pena di nullità, e deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme.

Di contro, con il contratto di locazione, il locatore si obbliga a far godere al conduttore il bene per un tempo determinato, verso pagamento di un canone, con l'assunzione da parte di quest'ultimo di responsabilità e rischi propri della navigazione.

La forma richiesta è la medesima, ovvero scritta a pena di nullità, e deve essere conservato anch'esso a bordo in originale o in copia.

Noleggiare yacht in Italia: le novità IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità.

Sono escluse dall'agevolazione le unità da diporto, la cui navigazione è «effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro».

Ai sensi dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972, si considera «adibita alla navigazione in alto mare» la nave che nell'anno solare precedente ha effettuato almeno il 70% dei viaggi durante i quali ha superato il limite delle acque territoriali della Ue».

Per noleggiare yacht in Italia, è possibile dunque beneficiare del regime di non imponibilità presentando telematicamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, tramite il software gratuito denominato "dichiarazione nautica".

Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso dal dichiarante o da un soggetto incaricato. All'inoltro, viene rilasciata una ricevuta con il numero di protocollo.

Il modello si compone di due sezioni:

- il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo nel territorio della Ue dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili non a "breve termine" di imbarcazioni da diporto;

- il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in "alto mare" ai fini del regime di non imponibilità.

Per provare la navigazione in alto mare, ai i fini della non imponibilità, e quindi la navigazione in acque extra UE [link a: https://arnonesicomo.it/news/418/nazionalizzazione-barche-da-diporto-extra-ue], occorrerà comprovare la navigazione fuori dal territorio europeo fornendo i dati ricavati dall'utilizzo della strumentazione satellitare (per le imbarcazioni che ne sono dotate) o idonea documentazione quale

- il contratto di noleggio, oltre a due documenti a scelta tra:
- giornali di navigazione,
- fotografie digitali (almeno due per ogni settimana di navigazione),
- fatture o ricevute per ormeggi,
- documentazione attestante acquisti in un Pese extra Ue.

Noleggiare yacht in Italia: cosa può fare per te il nostro studio?

Il nostro studio legale ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e della navigazione.
Assistiamo i clienti in tutte le questioni riguardanti la nautica da diporto e le questioni fiscali connesse al charter nautico. Forniamo pareri fiscali relativi agli adempimenti IVA connessi al charter di uno yacht in Italia e ci occupiamo della redazione e revisione di contratti di charter nautico.

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