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Con il provvedimento n. 382/2026, l’Autorità Garante per la protezione dei dai personali ha ritenuto illecito il trattamento dei dati di geolocalizzazione dei lavoratori effettuato mediante un sistema GPS installato sui veicoli aziendali.
Nel caso analizzato dal Garante, in particolare, pur in presenza di un accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il sistema di geolocalizzazione installato rilevava la posizione dei mezzi ogni 60 secondi e consentiva il monitoraggio in tempo reale, determinando un controllo sostanzialmente continuo degli spostamenti dei dipendenti.
Secondo l’Autorità, tale configurazione violava i principi di minimizzazione, proporzionalità e privacy by design previsti dal GDPR.
È stata inoltre contestata l’omessa preventiva valutazione d’impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR, nonostante i rilevanti rischi connessi al monitoraggio sistematico dei lavoratori.
Il Garante ha dunque: (i) ritenuto illegittimo l’utilizzo dei dati di geolocalizzazione per finalità disciplinari, in quanto raccolti mediante un trattamento non conforme alla normativa privacy e, pertanto, non utilizzabili ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. 300/1970; e ii) pur tenendo conto delle successive misure correttive adottate dal titolare, ha accertato la violazione degli artt. 5, 6, 25, 35 e 88 del GDPR e degli artt. 113 e 114 del Codice Privacy, irrogando una sanzione amministrativa di euro 6.000.
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