La circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026 ha fornito le prime indicazioni operative sull’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62.
La misura prevede un esonero totale della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
La durata dell’esonero non può eccedere i 24 mesi in caso di lavoratrici molto svantaggiate (tra cui quelle prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni) e i 12 mesi per le lavoratrici svantaggiate (tra cui quelle prive di impiego da almeno 6 mesi). Il beneficio è riconosciuto entro un limite di €650 mensili per ciascuna lavoratrice, elevabile fino a €800 nel caso di assunzioni effettuate nelle aree “ZES” (Zone Economiche Speciali) del Mezzogiorno.
L’esonero è inoltre subordinato al rispetto delle condizioni previste in materia di incentivi all’occupazione, nonché alla regolarità contributiva, all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e al rispetto della contrattazione collettiva applicabile.
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