Con messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità o paternità.
Per i datori di lavoro è possibile prolungare il contratto a termine del lavoratore sostituto anche dopo il rientro in servizio del lavoratore sostituito e accedendo allo sgravio contributivo del 50%.
L’esonero può essere fruito a condizione che il datore di lavoro occupi meno di 20 dipendenti e che l’assunzione avvenga entro il primo anno di età del bambino, oppure entro un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
L’INPS ha inoltre chiarito che, ai fini dell’accesso allo sgravio, non è necessaria l’equivalenza delle qualifiche tra lavoratore sostituto e sostituito né rileva il numero dei lavoratori utilizzati, purché sia garantita l’equivalenza complessiva dell’orario di lavoro.
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