L'autorità ha dato il via ai controlli volti ad accertare l'equilibrio economico dello scambio nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e, in particolare, le violazioni del Decreto.

Decorso oramai più di un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 198/2021 (“Decreto”), recante attuazione della Direttiva (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare, l'autorità di contrasto alle pratiche commerciali sleali, apparentemente sopita in un primo momento, ha “dato il via” ai controlli volti ad accertare l'equilibrio economico dello scambio nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e, in particolare, le violazioni del Decreto.

Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ossia l'autorità preposta al contrasto delle pratiche commerciali sleali, in data 3 marzo 2023, con il Decreto Dipartimentale n. 136837 (“Decreto Dipartimentale”) ha previsto l'istituzione della nuova Unità di contrasto delle pratiche commerciali sleali  (denominata con acronimo UPS).

Tale Decreto abroga il precedente Decreto del 18 novembre 2021, n. 606505 che ha determinato, per la prima volta, l'istituzione dell'UPS per fare fronte alla particolare complessità della materia delle pratiche commerciali sleali tra imprese lungo la filiera e del carattere interdisciplinare che la caratterizza, nonché per istituire, una specifica unità di lavoro con compiti di istruttoria, analisi della materia, indagini e supporto tecnico – giuridico.

In particolare, e per ciò che attiene alle mansioni dell'UPS, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Dipartimentale, l'Unità di contrasto svolge i seguenti compiti:

  • cura la programmazione delle attività di indagine di iniziativa di cui all'art. 8 del Decreto effettuata sulla base dell'analisi del rischio;
  • coordina le attività di indagine per iniziativa o per denuncia svolta dagli Uffici territoriali e, in considerazione della particolare natura degli accertamenti e/o per la complessità delle attività, può avvalersi si avvale dei Carabinieri per la tutela agroalimentare o della Guardia di Finanza;
  • gestisce l'archivio informatizzato dell'attività svolta e delle denunce ricevute;
  • procede al monitoraggio periodico delle attività di indagine in corso;
  • predispone per il Capo Dipartimento le relazioni sull'attività svolta di cui all'art. 8, comma 2, lettera g) e h), del Decreto ai fini della pubblicazione e trasmissione ai Servizi della Commissione europea;
  • informa il Capo Dipartimento delle attività di cui ai primi due punti.

L'intenzione, dunque, è quella di istituire una “task force”  incaricata della programmazionegestione  e del monitoraggio delle attività di indagine e di accertamento dello squilibrio negoziale che affligge le relazioni commerciali e contrattuali  nella filiera agroalimentare. Più nello specifico l'UPS è chiamata ad accertare:

  • le eventuali violazioni dell'art. 3 del Decreto che, come noto, impone agli operatori della filiera agroalimentare di dotarsi di accordi quadro scritti aventi ad oggetto la disciplina dei cd. elementi essenziali degli accordi di cessione dei prodotti agroalimentari, elencati all'art. 3, co. 2 del Decreto;
  • la sussistenza di pratiche commerciali sleali categoricamente vietate, rientranti nella cd. black list  (i.e. art. 4, co. 1, 2, 3, 5, art. 5, art. 7 del Decreto);
  • la sussistenza di pratiche commerciali sleali vietate salvo che non siano state precedentemente concordate tra il fornitore e l'acquirente  che costituiscono la cd. grey list  (i.e. art. 4, co. 4 del Decreto).

L'attivazione delle indagini in questione, in particolare, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, può avvenire:

  • su impulso dell'ICQRF che procede d'ufficio oppure
  • a seguito di denuncia all'ICQRF da parte dei soggetti stabiliti nel territorio nazionale che ritengano di avere subito una pratica commerciale sleale mediante l'utilizzo degli appositi moduli di denuncia e di sintesi caricati sulla pagina del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) o, ancora, dall'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata (come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 198/2021).

In quest'ultimo caso, qualora il denunciante lo richieda, ai sensi dell'art. 9 del Decreto, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'ICQRF informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia. Diversamente, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro il medesimo arco temporale, procedendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 10 del Decreto e variabili a seconda delle previsioni violate.

Il Decreto Dipartimentale, inoltre prevede che nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'UPS dispone della facoltà  di avvalersi, ove necessario, della Unità Servizi Giuridici  (denominata con acronimo USG), istituita con decreto dipartimentale prot. n. 129778 del 28 febbraio 2023.

Quest'ultima, svolge una serie di compiti come, ad esempio, fornire supporto tecnico-giuridico agli Uffici del Dipartimento nonché all'UPS per le materie oggetto del D. Lgs. 198/2021, anche in collaborazione con l'Ufficio Legislativo del Ministero e predisporre le riposte alle richieste di parere e di chiarimento nelle materie oggetto del D. Lgs. 198/2021.

L'istituzione dell'UPS si traduce nell'intenzione dell'Autorità di contrasto di creare una struttura di controllo efficiente e funzionante, finalizzata a dare concreta attuazione alle indagini dell'art. 8 del D. Lgs. 198/2021  nel rispetto della ratio sottesa allo stesso; ossia di fissare obblighi di forma-contenuto, che rientra nel fenomeno del cd. neo-formalismo di protezione, e di prevedere regole per il contrasto delle pratiche commerciali sleali. Ciò perseguendo il più ampio obiettivo di concorrere a creare un valore aggiunto tra gli operatori della filiera.

Originally Published by 24 March 2023

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