Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 13 Maggio 2021, ha adottato un Documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro  (disponibile qui), per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

Come noto, la realizzazione dei piani vaccinali per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal «Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro», firmato in data 6 Aprile 2021 tra il Governo e le Parti sociali, e dalle allegate «Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 / COVID-19 nei luoghi di lavoro» elaborate dall'INAIL insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (già oggetto del nostro contributo disponibile qui).

Alla luce di tale quadro normativo, nel nuovo Documento di indirizzo allegato al provvedimento n. 198 del 13 Maggio 2021, il Garante della privacy ricorda che non è consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l'intenzione o meno del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati da parte del datore di lavoro durante la vaccinazione in azienda, l'Autorità garante fornisce le seguenti raccomandazioni relative alle principali attività di trattamento dati:

1. Raccolta delle adesioni e prenotazione delle dosi:

  • il datore di lavoro, all'atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all'ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario, a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell'iniziativa;
  • nel piano non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l'identità dei lavoratori aderenti all'iniziativa;
  • nei casi in cui, al fine di raccogliere le informazioni in merito all'adesione dei dipendenti al servizio vaccinale presso l'azienda, vengano utilizzati strumenti del datore di lavoro, dovranno essere adottate le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore;
  • nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private ovvero, in assenza del medico competente, alle strutture territoriali dell'INAIL, lo stesso dovrà adottare iniziative per consentire ai dipendenti, qualora intendano aderire all'iniziativa, di rivolgersi direttamente alle predette strutture.

2. Pianificazione delle vaccinazioni:

  • il datore di lavoro potrà fornire al medico competente indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni dei lavoratori identificati o identificabili.

3. Somministrazione e registrazione del vaccino:

  • gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l'identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale;
  • nei luoghi prescelti dovranno essere adottate misure volte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l'ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.

4. Giustificazione delle assenze:

  • quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro. Pertanto, per la giustificazione dell'assenza, ove richiesto, il soggetto che somministra la vaccinazione dovrà fornire all'interessato un'attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili.

Originally published 18 May, 2021

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