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La Corte di Cassazione, con la decisione n. 22621 del 2 luglio 2026, ha affermato che, in materia di licenziamento disciplinare per presunta irreperibilità del lavoratore alla visita fiscale, il verbale redatto dal medico fiscale fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., soltanto dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale e non anche dell’interpretazione di annotazioni suscettibili di significati diversi.
Pertanto, diciture quali “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” possono essere valutate dal giudice alla luce del complessivo quadro probatorio senza necessità di proporre querela di falso.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, qualora la condotta contestata sia riconducibile dalla contrattazione collettiva a una sanzione conservativa, trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente esclusione della legittimità del licenziamento.
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