Con sentenza dello scorso 22 gennaio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") si è pronunciata nella causa C-283/11 tra il broadcaster Sky Österreich GmbH ("Sky") e l'emittente televisiva pubblica austriaca Österreichischer Rundfunk ("ORF"), in relazione ai compensi dovuti da quest'ultima per la trasmissione di brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico i cui diritti esclusivi spettavano a Sky.

Questa la vertenza da cui originava il procedimento. Sky, titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva delle partite di Europa League 2009/2010 - 2011/2012, aveva concesso a ORF di realizzarne brevi estratti di cronaca. Ne era nata, tuttavia, una controversia sulla diversa interpretazione di tale concessione, che avrebbe dovuto essere a titolo gratuito secondo ORF, a titolo oneroso secondo Sky. L'autorità austriaca in materia di comunicazioni ("KommAustria") si era pronunciata a favore di ORF affermando che Sky poteva pretendere solo il pagamento dei costi di accesso al segnale (in questo caso pari a zero), posto che, in base all'art. 15 comma 6 della direttiva 2010/13 sui "Servizi di media audiovisivi", se la fornitura dei brevi estratti prevede un compenso, "esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso". Successivamente però, il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale in materia di comunicazione), investito della controversia in appello, aveva chiesto alla CGUE di valutare se la norma in questione fosse compatibile o meno con la libertà di impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Carta"), tenuto conto in particolare degli alti costi di licenza e produzione sostenuti da Sky, e se non fosse invece necessario stabilire un compenso dovuto alla titolare dei diritti esclusivi che fosse proporzionato ai costi da questa sostenuti. (...)

Nella pronuncia in esame la CGUE rileva innanzitutto, in tema di tutela della proprietà, che l'art. 17 della Carta prevede che «Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente", e che tale norma si riferisce alla tutela di diritti aventi valore patrimoniale quali sono anche i diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Tuttavia, all'epoca in cui Sky aveva acquisito contrattualmente tali diritti (vale a dire, nel mese di agosto 2009), il diritto dell'Unione prevedeva già il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca, limitando già il compenso economico ai soli costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale;  per tale ragione, Sky non poteva invocare a sostegno della propria tesi l'art. 17 della Carta.

Sotto il profilo invece della libertà d'impresa di cui all'art. 16 della Carta, che include la libertà di determinare il prezzo di una prestazione, la CGUE ne ravvisa in effetti una limitazione da parte dell'art. 15 co. 6 in questione. Tale limitazione sarebbe tuttavia giustificata da un superiore "obiettivo di interesse generale" – quale la libertà dei cittadini di ricevere informazioni e il pluralismo dei media – oltre che bilanciata da altri elementi che la renderebbero nel complesso proporzionata e conforme al diritto dell'Unione: realizzazione di estratti solo per eventi di grande interesse pubblico, di durata non superiore a 90 secondi, da trasmettere solo all'interno di notiziari dal carattere generale, con indicazione della fonte.

Inoltre, rileva la Corte, da un lato i brevi estratti non escludono la possibilità di sfruttare a titolo oneroso i diritti esclusivi detenuti; dall'altro, la perdita del rifinanziamento data dal mancato compenso e l'eventuale diminuzione del valore commerciale dei diritti di esclusiva dovrebbero essere considerate in sede di trattative contrattuali per l'acquisizione delle licenze e la determinazione del relativo prezzo.

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