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8 February 2023

Opere In Cerca (Di Diritto) D'autore

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Trevisan & Cuonzo

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Trevisan & Cuonzo
Nelle ultime settimane il fenomeno ChatGPT è esploso; se per la maggior parte degli utenti questo suscita curiosità e desiderio di torchiare il robot con le domande...
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Nelle ultime settimane il fenomeno ChatGPT è esploso; se per la maggior parte degli utenti questo suscita curiosità e desiderio di torchiare il robot con le domande più disparate, per i giuristi – soprattutto quelli che si occupano di proprietà intellettuale – la capacità di quest'ultimo di essere in grado di scrivere storie e commedie ha suscitato anche numerosi interrogativi circa la protezione dei contenuti generati dal chatbot.

L'intelligenza artificiale

"Intelligenza artificiale" ("IA") è un'espressione tanto usata quanto poco compresa. L'IA è quella branca dell'informatica che si occupa di sviluppare sistemi in grado di emulare il comportamento umano e, in particolare, l'apprendimento, il ragionamento e l'auto-correzione. Tra le numerose applicazioni dell'IA quella che viene maggiormente sfruttata è il machine learning, nelle sue variazioni di supervised learning e unsupervised learning, di reinforcement learning e, infine, di deep learning. Tutte queste tecnologie, in gradi diversi, prevedono l'addestramento del sistema a riconoscere degli schemi ricorrenti (i c.d. pattern) nei dati che gli vengono forniti e ad applicare tali schemi a nuovi dati, più o meno autonomamente. In particolare, ChatGPT è allenato secondo il reinforcement learning, ossia un metodo nel quale il modello acquisisce capacità e le consolida grazie alle critiche e ai riconoscimenti che riceve dai suoi addestratori (umani).

Per fornire un'idea delle abilità che modelli di IA sono riusciti a sviluppare si pensi ad una delle prime opere create da un sistema di machine learning, ossia "The Next Rembrandt". In tal caso, il sistema ha analizzato l'intera collezione di Rembrandt per carpire quali fossero le caratteristiche della pennellata del pittore neerlandese ed è così riuscito a creare un ritratto che riproduce perfettamente il suo stile, tanto che, a prima vista, nulla lascerebbe intendere che non sia un dipinto originale. ChatGPT, dunque, è solo l'ultimo (e, forse, il più perfezionato) modello di IA sulla scena artistica mondiale.

La progressiva autonomia del sistema rispetto all'uomo che lo ha programmato, tuttavia, solleva innumerevoli problemi giuridici, perché rende problematico ricondurre l'azione artificiale alla sfera di controllo dell'essere umano, soggetto che il diritto ha sempre riconosciuto e tutt'ora riconosce come titolare di diritti ed obblighi. Questa difficoltà colpisce e mette in crisi anche il diritto d'autore, che parte dal presupposto indefettibile che l'autore sia un essere umano.

Le problematiche legate al diritto d'autore

In virtù di questo principio il giurista è chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: può essere protetta l'opera creata da un sistema di IA? Se sì, chi è il titolare del diritto d'autore?

Occorre premettere che, al momento, non ci sono disposizioni, né interne né comunitarie, atte a regolare nello specifico il fenomeno dell'IA, per cui ogni ragionamento è condotto sulla base di quanto scritto nella – ormai risalente – legge sulla protezione del diritto d'autore (l. 633/1941).

Il primo requisito per accedere alla tutela del diritto è che l'oggetto degno di potenziale protezione sia un'opera dell'ingegno rientrante negli elenchi di cui agli artt. 1 e 2 l. aut. Per "opere dell'ingegno" si intendono le opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, alla cinematografia e al teatro, nonché i programmi per elaboratore, le banche di dati e le opere del disegno industriale. Dal momento che le opere create da un sistema di IA rientrano in queste categorie – come visto, ChatGPT redige articoli e copioni di stand-up comedy, The Next Rembrandt dipinge –, nulla ostacolerebbe l'accesso di tali opere alla tutela offerta dal diritto d'autore. Per giunta, il carattere solo esemplificativo dell'elenco che ha, nel tempo, con elasticità, accolto nuove tipologie di opere anche meramente tecniche lascia presagire una possibile apertura in tal senso.

In secondo luogo le opere dell'ingegno per poter essere protette debbono possedere carattere creativo. L'orientamento tradizionale interpreta il concetto di creatività come l'estrinsecazione della personalità dell'autore; la creatività così connotata è, quindi, sempre stata una prerogativa attribuita esclusivamente al genio umano. È chiaro che, in questo senso, l'opera dell'algoritmo non può essere creativa, non avendo esso una personalità né potendola, tantomeno, manifestare. Al contempo, un orientamento minoritario di matrice anglosassone si accontenta che l'opera sia originale, da intendersi dunque come non copiata da altri. Alla luce di questa impostazione non sussistono valide ragioni per non concedere protezione alle opere dei sistemi di IA, perché all'opera, per poter essere tutelata, è richiesta una creatività priva di qualsiasi riferimento umano, che concerne solo il risultato e non il processo o la personalità dell'autore.

Malgrado le evidenze precedenti, il fatto che l'autore dell'opera da proteggere debba essere un essere umano esclude che le opere AI-generated possano essere tutelate dal copyright.

Le tutele alternative per le opere create dagli algoritmi

Ciò, tuttavia, avrebbe un effetto disastroso sul mercato della creatività e dell'innovazione, perché gli autori non sarebbero motivati né a creare sistemi di IA né a divulgare opere da questi ultimi generati, vista la prospettiva di non vedere riconosciuto il proprio lavoro, nel quale hanno investito tempo – ma, soprattutto, essendo tecnologie costose – denaro.

È quindi una concezione prettamente utilitaristica quella che afferma la necessità di riconoscere una tutela autorale alle opere create da sistemi di IA, a patto di individuare un soggetto umano a cui attribuire il diritto. La spettanza del diritto ad un soggetto altro è suggerita dalla disciplina anglosassone del "work for hire", secondo la quale l'acquisto a titolo originario dell'opera realizzata nell'ambito di una prestazione di lavoro avviene in capo al datore di lavoro. Così, rivisitando il concetto di rapporto di lavoro, l'autore del sistema di IA, il "datore di lavoro", sarebbe il titolare dei diritti sull'opera creata dal sistema di IA "lavoratore". Sulla scorta di questa interpretazione, diverse tesi individuano il titolare nel programmatore o nell'utilizzatore del sistema di IA. Altra dottrina, invece, giustifica la titolarità di questi ultimi sulla base dell'art. 7 l. aut., che considera autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Questa interpretazione risponderebbe più correttamente al modus operandi della interoperabilità dell'umano e del sistema di IA, dal momento che l'umano risulterebbe appunto titolare dell'opera creata sotto la sua organizzazione e direzione. Ancora, alcuni autori, per non snaturare la ratio del diritto d'autore, ma, allo stesso tempo, per premiare, in ogni modo, lo sforzo creativo e gli investimenti dei finanziatori delle opere create dai sistemi di IA, propongono di concedere diritti connessi o diritti sui generis. Una singolare soluzione è, altresì, quella dell'autore fittizio, seguita, ad esempio, dal tribunale di Shenzhen Nanshan (Repubblica popolare cinese), che nel gennaio 2020 ha riconosciuto la paternità dell'opera al sistema di IA suo creatore, fingendo che fosse una persona giuridica costituita dall'umano programmatore.

L'ultima strada sarebbe quella che prevede l'attribuzione del diritto d'autore al sistema di IA. Tuttavia dal punto di vista prettamente civilistico l'algoritmo, allo stato odierno, non è ancora maturo per essere incluso nel novero dei soggetti di diritto: infatti, il sistema di IA non è in grado di porsi all'interno di un rapporto giuridico, non ha facoltà decisionale o interessi propri. Al momento appare quindi esagerato riconoscere una personalità all'algoritmo (come è allo studio avanti al Parlamento europeo1), perché l'algoritmo non potrebbe godere di quello status giuridico e non potrebbe nemmeno usufruire dei diritti che gli verrebbero riconosciuti in maniera effettiva, data la posizione servile che è naturalmente portato ad assumere rispetto all'umano che lo ha programmato o attivato.

In conclusione, secondo l'attuale quadro legislativo, le opere dei sistemi di IA sono destinate a non essere protette dal diritto d'autore e ad essere liberamente fruibili, ma non è da escludere – anzi, si auspica – che il legislatore delinei una forma di tutela per queste opere, soprattutto quale incentivo e riconoscimento – anche meramente economico – per l'umano che si cela dietro l'algoritmo.

Su questa scia è significativo come anche la Corte di Cassazione abbia recentemente riconosciuto la necessità di affrontare i temi legati all'arte digitale. Con ordinanza del gennaio 2023, la Corte, nell'esaminare la doglianza della ricorrente che lamentava l'erronea qualificazione, da parte del giudice del grado precedente, di un'immagine generata da un software come opera dell'ingegno e, pertanto, la non attribuibilità della stessa ad un'idea creativa dell'autrice che, in tesi della ricorrente, si sarebbe limitata ad approvare il risultato generato dal software, ha – seppur solo incidentalmente, essendo stato il motivo dichiarato inammissibile per ragioni processuali – prima di tutto affermato come l'utilizzo di un software nel processo creativo di un'immagine non è "certamente sufficiente" per negare il carattere creativo di un'opera dell'ingegno e come tale utilizzo imponga solo uno scrutinio maggiormente rigoroso del tasso di creatività, volto a "verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento [abbia, N.d.R.] assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa"2. Dunque, nell'ipotesi in cui, all'esito di tale accertamento di fatto, venga accertata la prevalenza della creatività digitale su quella umana, rimangono aperti gli interrogativi esaminati, interrogativi che, ora, la Corte di Cassazione lascia intendere è necessario colmare.

Footnotes

1. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

2. Corte Cass., sez. I, ordin. n. 1107 del 16.01.2023.

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