Con la nota n. 5186 del 16 Luglio 2021  (disponibile qui), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce utili chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. In allegato alla nota, condivisa con la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico e in merito alla quale si è provveduto ad acquisire parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile scaricare il nuovo modello di istanza (Modulo INL 20bis, disponibile qui) da utilizzare in riferimento al ricorso alle misure emergenziali di integrazione salariale.

1. Divieto di licenziamento

Il legislatore, durante il periodo di emergenza epidemiologica e con diversi interventi normativi, è intervenuto, come noto, al fine di arginare il ricorso ai licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, provvedendo a sospendere le procedure di licenziamento già avviate al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni emergenziali. Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento  si rinviene dalla lettura combinata delle disposizioni degli ultimi Decreti Legge emanati (D.L. n. 41/2021, D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 99/2021). In particolare:

  • per le aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale COVID-19 (artt. 19 e 20, D.L. n. 18/2020) è stato previsto il blocco dei licenziamenti collettivi (artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991) e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) fino al 30 Giugno 2021, nonché la sospensione delle relative procedure di conciliazione (art. 7, L. n. 604/1966);
  • per le imprese aventi diritto all'Assegno Ordinario FIS e alla Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD)  (artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/2020) nonché per quelle destinatarie della Cassa Integrazione Operai Agricoli (CISOA) resta invece, fino al 31 Ottobre 2021, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), nonché in vigore l'inibizione delle procedure in corso (art. 7, L. n. 604/1966);
  • il medesimo termine del 31 Ottobre 2021  è fissato altresì per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio  (tuttavia l'art. 43, D.L. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale laddove tali aziende richiedano l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali fruibile entro il 31 Dicembre 2021, il suddetto divieto di licenziamento si estende sino a tale data).

Ulteriori interventi normativi hanno inoltre esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 Giugno 2021  anche per il settore manifatturiero e industriale. In particolare:

  • per le aziende del settore tessile identificate secondo la classificazione Ateco con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili) il divieto di licenziamento è automaticamente esteso sino al 31 Ottobre 2021  (art. 4, comma 2, D.L. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2021. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
  • per le altre aziende rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare resta preclusa per la durata dei trattamenti di integrazione salariale  richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, ai quali i datori di lavoro potranno infatti accedere gratuitamente a decorrere dal 1° Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021  (art. 40, D.L. n. 73/2021), nonché per tutta la durata del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga  previsto dall'art. 40-bis, D.L. n. 73/2021.

Segnaliamo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha messo a disposizione una tabella riepilogativa sulla disciplina attualmente vigente del c.d. divieto di licenziamento  (disponibile qui).

2. Nuovo modello per le procedure di conciliazione

L'art. 7 della L. n. 604/1966 stabilisce che:

  • il datore di lavoro, nel caso in cui voglia intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei confronti di un lavoratore soggetto alla disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (quindi occupato in una unità produttiva che superi la soglia definita dalla stessa norma e assunto prima del 7 Marzo 2015), deve necessariamente attivare la preventiva procedura di conciliazione avanti la sede territoriale dell'INL;
  • la procedura di licenziamento, infatti, ha inizio in base ad una comunicazione effettuata dal datore di lavoro sede territoriale dell'INL del luogo dove il lavoratore presta la sua attività e viene trasmessa per conoscenza al lavoratore.

Al fine di acquisire le informazioni utili all'istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell'impresa istante e l'eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, come precisato sopra, l'INL ha predisposto un apposito modello di istanza (Modulo INL 20/bis) -che, si precisa, non è comunque vincolante né obbligatorio-.

Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione già in corso al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, afferma l'INL che è consigliato alle aziende interessate di reiterare l'istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini ordinariamente previsti (Circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Nelle more della trattazione della procedura conciliativa, gli Uffici dovranno verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti  in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. Nel caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura dara` atto della impossibilita` di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

L'eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione, successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

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