E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127 (disponibile qui), che ha confermato molte delle anticipazioni già indicate nel nostro precedente alert.

Il Decreto si conferma molto importante e significativo per la gestione delle risorse umane nella prima fase (auspicata) di post-pandemia.

Se l'impianto normativo resta uguale (obbligo di Green Pass e conseguenze per i lavoratori e i datori di lavoro che contravvengono), vi sono tuttavia alcune importanti novità rispetto alla bozza del provvedimento anticipata nei giorni scorsi dagli organi di stampa, che si precisano qui di seguito: 

  1. da un lato, è stato modificato il comma che disciplina le conseguenze per i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro: questi lavoratori non sono più da considerarsi - fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021 - sospesi dal rapporto bensì assenti ingiustificati, fermo in ogni caso (come era previsto anche nella precedente formulazione) il divieto di avviare procedimenti disciplinari nei loro confronti e con  diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tale modifica, che parrebbe solo semantica e priva di impatti sostanziali, in realtà potrebbe non essere di poco conto se si considera che mentre il lavoratore il cui rapporto di lavoro è sospeso non è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., lo è invece – come più volte affermato in giurisprudenza – il lavoratore che risulti "assente ingiustificato". Dunque, il Legislatore sembra aver intrapreso una strada più rigida per i lavoratori privi di Green Pass: saranno assenti dal lavoro (senza retribuzione) ma resteranno soggetti ai vincoli del rapporto stesso;
  2. dall'altro lato, per le imprese con meno di quindici dipendenti è stata inserita la possibilità di rinnovare (pur "per una sola volta") e sempre non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021, il contratto di lavoro a tempo determinato (della durata massima di 10 giorni) stipulato per la sostituzione del lavoratore che dovesse essere sospeso dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata.

Alla luce di tali modifiche quindi, in relazione ai dipendenti del settore privato, il nuovo Decreto così prevede:

  1. dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine attuale dello stato di emergenza, chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato ha l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde - c.d. Green Pass, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività lavorativa è svolta. Tale obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni;
  2. nel caso di violazione, da parte dei lavoratori, dell'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 600 a Euro 1.500;
  3. rimangono esclusi dall'obbligo i soggetti già esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute;
  4. i datori di lavoro (in quanto responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni definendo, entro il 15 Ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e nominando (con atto formale, quindi scritto e con data certa) i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di possedere e di esibire il Green Pass; in mancanza di tale controllo, ai datori di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000;
  5. i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  6. per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021. 

Le citate novità introdotte nella nuova formulazione del Decreto non sciolgono comunque i dubbi interpretativi illustrati nel nostro alert del 17 Settembre 2021 e connessi, in particolare, alla sorte dei dipendenti no vax che decidano di non seguire la regolamentazione prescritta nel Decreto e alla obbligatorietà o meno del Green Pass per i dipendenti che operino in smart working o in telelavoro. Sebbene, in relazione a quest'ultimo aspetto, ragioni di logica (prima ancora che giuridiche) ed il dato letterale della disposizione (che impone l'obbligo del green pass "al fine di tutelare gli altri lavoratori", circostanza che non si verifica laddove il lavoro venga svolto dalla propria dimora) parrebbero escludere ragionevolmente tale obbligo.

Originally published September 23, 2021

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