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4 September 2024

Correttivi Al D.lgs. 198/2021 In Materia Di Pratiche Commerciali Sleali Nei Rapporti Tra Imprese Nella Filiera Agricola E Alimentare

Il 16 maggio 2024 è entrato in vigore il decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
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Il 16 maggio 2024 è entrato in vigore il decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (di seguito il "DL 63/2024" o "Decreto Agricoltura") che apporta, inter alia, alcuni correttivi al testo del decreto legislativo 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare (di seguito, il "D.lgs. 198/2021").

In particolare, con riferimento al D.lgs. 198/2021 si segnalano le seguenti novità:

  • precisazioni in merito alla disciplina della pratica commerciale sleale vietata della vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione;
  • estensione esplicita dell'ambito applicativo del D.lgs. 198/2021 ai mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari;
  • inserimento di un meccanismo sanzionatorio rimediale e di un sistema di elisione delle conseguenze dannose dell'illecito a favore dell'operatore che abbia posto in essere una pratica commerciale sleale vietata.
  1. Divieto di vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione

Già prima dell'entrata in vigore del Decreto Agricoltura, il D.lgs. 198/2021 considerava la vendita di prodotti agroalimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione quale pratica commerciale sleale, poiché particolarmente gravosa per il venditore, senza però prevedere né una specifica nozione di costi produzione né tantomeno alcun criterio da utilizzare nella determinazione del prezzo, con la conseguenza di rendere eccessivamente incerto l'ambito di applicazione di tale disciplina.

Il DL 64/2024 ha pertanto definito i "costi medi di produzione" e i "costi di produzione" (rispettivamente, all'articolo 2 lettera o-bis) e o-ter) del D.lgs. 198/2021), nonché introdotto il principio generale per cui, nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, la determinazione dei prezzi dei beni forniti deve essere effettuata nel rispetto dei costi di produzione (articolo 3, comma 1 del D.lgs. 198/2021). Di conseguenza, in sede di conclusione dei contratti di cessione dei prodotti, acquirente e venditore dovranno tener conto di vari elementi, tra cui il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.

  1. Estensione esplicita dell'ambito applicativo del D.lgs. 198/2021 ai mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari

Sebbene i mercati all'ingrosso rientrassero già a pieno titolo – seppure in maniera implicita – nell'ambito applicativo del D.lgs. 198/2021, il Decreto Agricoltura estende espressamente la tutela prevista dalla prima normativa anche a tale settore. In particolare, il nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 del D.lgs. 198/2021 impone l'inserimento, all'interno delle convenzioni e dei regolamenti relativi ai mercati all'ingrosso, di un'apposita clausola contenente l'obbligo di rispettare il D.lgs. 198/2021 in capo al fornitore titolare di uno spazio di vendita, la cui violazione viene qualificata, dal comma 6-quater della normativa summenzionata, una fattispecie di "grave inadempimento del rapporto negoziale", passibile di determinare una ipotesi di risoluzione contrattuale. Inoltre, il DL 64/2024 ha previsto, con l'inserimento all'interno del D.lgs. 198/2021 del nuovo comma 6-ter, anche un ulteriore effetto delle violazioni della disciplina prevista dal D.lgs. 198/2021, legittimando i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso che vengano a conoscenza delle suddette violazioni, ad inoltrare tempestiva denuncia agli enti indicati dall'articolo 9 del D.lgs. 198/2021, tra cui l'ICQRF.

  1. Inserimento di un meccanismo sanzionatorio rimediale e di un sistema di elisione delle conseguenze dannose dell'illecito a favore dell'operatore che abbia posto in essere una pratica commerciale sleale vietata

Il DL 64/2024 ha introdotto la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate in caso di pratiche commerciali sleali vietate in misura ridotta, possibilità ab origine non prevista dal D.lgs. 198/2021. Con il nuovo comma 12-bis dell'articolo 10 del D.lgs. 198/2021, in caso di contestazione di una pratica commerciale sleale in capo ad uno dei contraenti, è consentito, a quest'ultimo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50%, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Il comma 12-bis summenzionato, in tal senso chiarisce poi quali siano le attività effettivamente idonee ad annullare gli effetti della sanzione, ossia:

  • la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente, in caso di sanzione comminata per la violazione dell'obbligo di forma scritta per la conclusione del contratto di cessione dei beni o per la mancanza degli elementi essenziali di tale contratto; e
  • la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore del pagamento di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione, in caso di sanzione comminata per l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore.

Le novità in commento introdotte dal Governo sono state accolte con favore dalle associazioni di categoria dei produttori agricoli che ne hanno riconosciuto l'importanza in un'ottica di tutela della produzione agricola nazionale e nel sostegno e nella stabilizzazione ai redditi delle imprese operanti nel settore agroalimentare, seppur auspicando l'introduzione di ulteriori miglioramenti in fase di conversione del Decreto Agricoltura, tra cui le direttive per la fissazione contrattuale dei prezzi che tengano conto dei costi di produzione e gli eventuali ma necessari meccanismi per garantire l'attuazione e il controllo delle stesse.

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