Con provvedimento dello scorso 23 aprile, l'AGCM ha escluso di dovere intervenire nei confronti di Sky Italia S.r.l. per abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. La decisione è stata emessa all'esito di un lungo procedimento avviato nel 2010 su segnalazione di Reti Televisive Italiane S.p.A. ("RTI"), che contestava l'acquisizione e detenzione, da parte dell'operatore satellitare, della titolarità dei diritti esclusivi per la trasmissione televisiva in Italia dei Mondiali di calcio 2010 in modalità a pagamento su tutte le piattaforme trasmissive (satellitare, digitale, terrestre, internet); l'istruttoria era stata poi allargata, per le medesime ragioni, anche ai Mondiali 2014 e al torneo UEFA Champions League per le stagioni dal 2012 al 2015.

Ciò che veniva contestato, e che è stato alla fine escluso con il provvedimento in esame, era sostanzialmente "una strategia complessiva di SKY, volta ad acquisire la disponibilità esclusiva di diritti trasmissivi sportivi premium in modalità pay per tutte le piattaforme e idonea ad escludere i potenziali e attuali concorrenti attivi nell'offerta di servizi televisivi a pagamento". Nell'escludere l'esistenza di tale strategia, l'AGCM ha rilevato che, con riferimento ai diritti sui Mondiali di calcio 2010 e 2014, non sussistono "elementi probatori sufficienti a dimostrare che la detenzione in esclusiva da parte di SKY dei diritti in questione sia idonea a rappresentare un ostacolo effettivo alla concorrenza di altri operatori nell'offerta di servizi televisivi a pagamento e che sia parte di un disegno unitario escludente dell'operatore satellitare". Ciò anche considerato, da un lato, che la visione in chiaro dei principali incontri di tale competizione è assicurata dagli obblighi di cui alla Direttiva comunitaria "Televisione senza frontiere" (Direttiva 89/552/CE, come modificata dalle Direttive 97/36/CE e 2007/65/CE); dall'altro, che la disponibilità dei Mondiali di calcio in capo all'operatore satellitare non ha generato un aumento significativo di abbonamenti, per cui non è dimostrato che i Mondiali di calcio costituiscono un contenuto audiovisivo necessario per poter competere efficacemente nella fornitura di servizi di pay-tv. Tali circostanze, afferma l'AGCM, "sono idonee a far venir meno i motivi di intervento contenuti nella delibera di avvio del procedimento istruttorio".

In relazione invece ai diritti sulla UEFA, l'AGCM, pur nel rilevarne la maggiore capacità attrattiva di nuovi abbonati, ha concluso che "l'acquisizione in esclusiva per tutte le piattaforme trasmissive dei relativi diritti per le stagioni 2012-2015 è derivata da un confronto competitivo tra gli operatori televisivi interessati, nell'ambito di una procedura che prevedeva l'assegnazione secondo un approccio a piattaforma neutrale, ossia con pacchetti di diritti trasmissivi esercitabili su tutte le piattaforme televisive", procedura che era stata stabilita dalla UEFA e alla quale sia Sky che RTI avevano regolarmente concorso. In aggiunta, Sky aveva concesso in sub-licenza i diritti di trasmissione a pagamento sulle stagioni 2012/13 e 2013/14 proprio alla concorrente RTI, la quale pure aveva già il diritto di trasmissione in chiaro del migliore incontro del mercoledì. Di qui l'insussistenza, anche in tal caso, delle condizioni per contestare a Sky un abuso di posizione dominante.

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