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2 April 2025

Nota di Sintesi del Decreto FER-X Transitorio

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Advant Nctm

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Il decreto FER-X Transitorio è stato firmato, ma non ancora pubblicato (e, quindi, non ancora entrato in vigore) dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 199/2021.
Italy Energy and Natural Resources

1. Finalità e Contesto Normativo

Il decreto FER-X Transitorio è stato firmato, ma non ancora pubblicato (e, quindi, non ancora entrato in vigore) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 199/2021, con l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato. 

2. Ambito di Applicazione

Si applica a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da:

  • Fotovoltaico
  • Eolico
  • Idroelettrico
  • Gas residuati dai processi di depurazione

Anche gli impianti agrivoltaici sono incentivabili in quanto ricompresi tra i fotovoltaici, ancorché non beneficino di nessun maggior incentivo e/o criterio di priorità nell’ammissione al meccanismo incentivante.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

La validità del decreto è transitoria, con scadenza al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento anticipato del contingente di potenza previsto per gli impianti di taglia superiore ad 1 MW. Per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW il decreto cesserà di applicarsi 60 giorni dopo il raggiungimento del contingente di potenza pari a 3 GW qualora antecedente al 31 dicembre 2025.

3. Meccanismo di Supporto

Il decreto prevede due modalità di accesso agli incentivi:

  • Accesso diretto per impianti con potenza ≤ 1 MW (purché abbiano avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del FER X transitorio).
  • Procedure competitive (aste al ribasso) per impianti con potenza > 1 MW, con assegnazione basata su offerte economiche.

Con riferimento agli impianti con potenza > 1 MW, è previsto che il meccanismo incentivante operi solamente per il 95% dell’energia prodotta dagli impianti che risultino ammessi.

contingenti di potenza per gli impianti di piccola taglia sono pari a 3 GW. Quelli previsti per le procedure competitive, invece, sono:

  • Fotovoltaico: 10 GW
  • Eolico: 4 GW
  • Idroelettrico: 0,63 GW
  • Gas da depurazione: 0,02 GW
  • Totale: 14,65 GW

4. Criteri di Selezione e Priorità

L'accesso agli incentivi è condizionato al rispetto di requisiti ambientali, tecnici ed economici. 

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, il requisito più innovativo rispetto ad altri meccanismi di incentivazione è costituito dall’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

Per tali impianti, gli altri principali requisiti sono :

  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto, ma si segnala che, su richiesta del produttore, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;
  • preventivo di connessione accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
  • conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e euro-unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (“DNSH”) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative che saranno emanate dal GSE;
  • possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria del soggetto richiedente:
    • possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;
    • capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento, nella seguente misura:
      • il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
      • il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
      • il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.

Non è consentito, altresì, l’accesso al meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.

Costituiscono criteri di priorità, in caso di esubero di domande rispetto ai contingenti disponibili:

  • Rimozione di amianto/eternit per gli impianti fotovoltaici.
  • Rifacimenti integrali e potenziamenti su aree agricole senza aumento della superficie occupata.
  • Realizzazione in aree idonee secondo la normativa (nazionale) vigente.
  • Presenza di sistemi di accumulo per migliorare la programmabilità della produzione.
  • Contratti di approvvigionamento a lungo termine (minimo 10 anni).
  • Anteriorità della data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

È previsto che, in sede di partecipazione alle procedure competitive, il proponente debba presentare una cauzione c.d. provvisoria a garanzia della qualità del progetto e l’impegno a prestare una cauzione definitiva a garanzia della realizzazione dell’impianto entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della relativa graduatoria.

La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto determinato per tecnologia secondo la seguente tabella:

Fonte rinnovabile

Costo specifico di investimento (Euro/KW)

Fotovoltaica

900

Eolica

1.420

Idraulica

3.160

Gas residuati dai processi di depurazione

3.500

L’ammontare della cauzione provvisoria è, invece, pari al 50% dell’ammontare della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva viene escussa, nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria. Laddove, invece, tale rinuncia sia comunicata tra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. Se non viene rispettato nemmeno tale ultimo termine, il GSE escute l’intero ammontare della cauzione definitiva.

5. Modalità di Incentivazione e Prezzi

Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva, fermo restando che il richiedente può optare per il meccanismo riservato agli impianti con potenza uguale o superiore a 200 kW.

Per questi ultimi, il supporto è assegnato tramite una tariffa differenziale (contratti per differenza a due vie), restando l’energia prodotta dall’impianto nella disponibilità del richiedente/produttore che, dunque, è libero di valorizzarla sul mercato:

  • Se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di aggiudicazione, il GSE integra la differenza.
  • Se il prezzo di mercato è superiore, il produttore deve restituire la differenza al sistema.

Il prezzo di mercato corrisponde al prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima gestito dal GME, purché maggiore di zero, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato (quindi, PZ) in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato.

Il prezzo di aggiudicazione, invece, è variabile e dipende dall’offerta (al ribasso) sul prezzo di esercizio che ogni operatore effettua nella relativa procedura d’asta. Ad oggi, il prezzo di esercizio che sarà applicato nelle procedure di cui al decreto in esame è il c.d. “prezzo di esercizio superiore” che è, a sua volta differente a seconda della tecnologia dell’impianto:

  • 95 Euro/MWh per il fotovoltaico e per l’eolico;
  • 105 Euro/MWh per l’idroelettrico;
  • 100 Euro/MWh per i gas residuati dai processi di depurazione.

Il prezzo di aggiudicazione, inoltre, una volta determinato è aggiornato all’inflazione ed è corretto sulla base della zona geografica in cui si trova l’impianto.

Infine, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di:

  • + 27 Euro/MWh per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto;
  • + 5 Euro/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua.

prezzi di esercizio per impianti fino a 1 MW, invece, saranno stabiliti da ARERA e aggiornati periodicamente.

È prevista la possibilità di adeguamento delle tariffe e delle regole per le nuove procedure in base all’andamento del mercato.

In caso di prezzi di mercato negativi o nulli:

  • per gli impianti che partecipano al Mercato del Bilanciamento (quindi, per tutti gli impianti con potenza superiore a 1 MW e per tutti quegli impianti con potenza inferiore a 1 MW che hanno optato per la partecipazione a tale mercato), l’incentivo è calcolato sull’energia elettrica producibile nel solo periodo di tempo in cui il prezzo di mercato è risultato negativo/nullo. In particolare, l’incentivo in caso di prezzi di mercato negativi/nulli, è calcolato secondo la seguente formula: I = MIN (E , Pmb + Po) dove I = incentivi E = energia producibile Pmb  = programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento P = potenza offerta a prezzo nullo o negativo ARERA dovrà determinare le modalità di calcolo dell’energia producibile;
  • per gli impianti che non partecipano al Mercato del Bilanciamento, l’erogazione dell’incentivo è sospesa nei soli periodi in cui il prezzo di mercato è risultato nullo/negativo e non è prevista alcuna erogazione al termine del periodo di incentivazione.

In caso di taglio della produzione (c.d. curtailment):

  • in ottemperanza a ordini provenienti da gestori di rete per la risoluzione di problemi legati alla rete stessa, oppure
  • in ottemperanza a ordini impartiti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o in altre piattaforme di bilanciamento europee, l’incentivo è calcolato sulla base dell’energia producibile dall’impianto nel solo periodo di curtailment e limitatamente ai volumi oggetto di taglio della produzione. È, comunque, riconosciuto dal GSE il prezzo medio di negoziazione relativo alle GO.

6. Tempi di Realizzazione e Sanzioni

Gli impianti devono entrare in esercizio entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, al netto di eventuali cause di forza maggiore.

Per ritardi nella realizzazione sono previste penalità progressive sulla tariffa (0,2% per ogni mese per i primi nove mesi di ritardo e 0,5% per i successivi sei mesi) fino ad un massimo 15 (quindici) mesi di ritardo, oltre il quale è disposta la decadenza dall’accesso agli incentivi. In questo caso, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, si applicherà una riduzione del 5% della tariffa.

In caso di mancato rispetto dei termini che precedono, il GSE provvede ad escutere la cauzione definitiva, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4 che precede in caso di rinuncia.

7. Pubblicazione e prossimi passi

Il Decreto non è ancora stato pubblicato ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del MASE.

Occorre, dunque, ora attendere, oltre alla pubblicazione del Decreto, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, l’ulteriore pubblicazione delle regole operative da parte del GSE e la delibera con la quale ARERA:

  • provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto (ARERA);
  • provvede a pubblicare i prezzi di esercizio (ARERA);
  • definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare (ARERA):
    • in caso di prezzi nulli/negativi e in caso di curtailment su ordini impartiti da gestori di rete/Terna;
    • per l’abilitazione e partecipazione degli impianti al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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