Con il recente Decreto Antifrodi (D.L. 13/2022), il Legislatore è intervenuto sul testo del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), tra l'altro, per modificare gli oneri assicurativi in capo ai tecnici asseveratori, destando alcune incertezze interpretative tra gli operatori del mercato.

La disciplina anteriforma

Nell'ambito delle misure di sostegno delle attività produttive in una fase di ripresa economica e sociale post-emergenza pandemica, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede un obbligo assicurativo per coloro che – in quanto professionisti abilitati – intendono rilasciare attestazioni e asseverazioni ai fini della detrazione del 110%
Tale copertura svolge un ruolo sociale poiché garantirebbe, seppur in via mediata, il risarcimento del cliente in caso di eventuali danni derivanti dall'attività di asseverazione ed una protezione del bilancio dello Stato in caso di errori di valutazione sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto al Superbonus.

Prima della novella, l'obbligo di assicurazione si esauriva nella necessità per i tecnici di stipulare una polizza responsabilità civile, "con massimale adeguato al numero delle attestazioni", e comunque non inferiore ad € 500.000.

Quanto al contenuto delle polizze in questione, la normativa previgente prevedeva la facoltà per i tecnici di optare esclusivamente per due schemi di contratto.

In primo luogo, il professionista poteva assolvere l'obbligo assicurativo attraverso la propria polizza r.c. professionale, a condizione che la stessa non prevedesse esclusioni per le attività di asseverazione e, nel caso in cui il contratto fosse stato concluso nella forma claims made, che avesse un'ultrattività di almeno 5 anni per il caso di cessazione dell'attività, ed una retroattività di pari durata. In secondo luogo e in alternativa, il professionista poteva stipulare una polizza specifica dedicata alle attività di attestazione, anche in questo caso con massimale adeguato al numero delle attestazioni e, comunque non inferiore a € 500.000.

Ciò che rileva maggiormente è che, prima della novella legislativa, gli schemi di polizza fossero multi-progetto. In altre parole, al tecnico non veniva richiesto di stipulare una polizza ad hoc per ogni specifico intervento oggetto di asseverazione.

La novella del 2022

Come premesso, a febbraio 2022 il Legislatore, intervenendo sul testo del Decreto Rilancio, ha modificato parzialmente la disciplina degli obblighi assicurativi inerenti al Superbonus. Lo scopo è stato quello di potenziare la responsabilità degli asseveratori in relazione agli interventi agevolati.

Per realizzare tale obiettivo, il Legislatore ha inserito nel Decreto Rilancio un nuovo inciso, a mente del quale i tecnici "stipulano una polizza (...) per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".

La novella legislativa, per come formulata, ha destato fin da subito qualche preoccupazione. In particolare, sia i tecnici che le compagnie si sono trovati ad interrogarsi sulla portata della nuova disposizione e, quindi, sulla legittimità delle polizze multi-progetto, ossia quei contratti che garantiscono, non un singolo intervento, bensì l'intera attività di asseverazione o, più in generale, l'attività professionale del tecnico.

Va premesso che, non avendo la novella validità retroattiva, possono considerarsi in ogni caso valide le polizze emesse prima del 25 febbraio 2022.

Per quanto riguarda le garanzie sottoscritte dopo questa data, ci si è chiesti se la disposizione che ha previsto l'obbligo di stipulare una polizza per ogni singolo progetto e con massimale pari all'importo dell'intervento abbia valore generale, tale da escludere in radice per il futuro la possibilità di adempiere gli obblighi assicurativi mediante polizze multi-progetto. I lavori parlamentari sembrano infatti deporre in questo senso: la relazione illustrativa alla Decreto Antifordi chiarisce che lo scopo della riforma è quello di richiedere agli asseveratori di contrarre una polizza assicurativa per ogni intervento e con un massimale pari al valore di ciascuno di essi.

D'altra parte, indipendentemente dalle intenzioni del Legislatore, va dato atto che la novella non è intervenuta sull'intero corpo della norma, lasciando inalterate le disposizioni che disciplinavano il contenuto minimo obbligatorio degli schemi di polizza a cui i tecnici potevano ricorrere prima della riforma.

Il mancato coordinamento delle disposizioni in commento ha quindi aperto la strada ad un'altra interpretazione che, a parere di chi scrive, appare, allo stato la più condivisibile. Infatti, accedendo ad un'interpretazione logico-letterale, la mancata modifica e/o abrogazione delle norme che specificavano il contenuto dei modelli di polizza previsti già prima del Decreto Antifrodi porta a concludere che tali ulteriori schemi contrattuali alternativi restino a tutt'oggi validi e legittimi. In altre parole, la previsione di un massimale specifico, commisurato all'importo dei lavori eseguiti riguarderebbe esclusivamente le polizze single project, ma restano valide le altre soluzioni (polizza RC professionale base e polizza multi-progetto per più asseverazioni annue), per le quali permane il limite minimo di massimale di € 500.000.

Conclusioni

In definitiva, messa da parte ogni considerazione sulla ratio della novella normativa e sulle intenzioni del Legislatore, deve prendersi atto del dato letterale della disciplina in commento, per come risultante all'esito di una riforma che di fatto ha omesso di intervenire sulle disposizioni che regolano, in concreto, i due diversi schemi di polizza adottabili da parte dei tecnici per assolvere agli oneri assicurativi relativi al Superbonus.

Pertanto, l'attuale struttura della normativa in commento porta a ritenere che la novella legislativa abbia avuto l'effetto di ampliare il novero degli schemi contrattuali utilizzabili dai tecnici asseveratori, ponendo, accanto alle già esistenti polizze multi-progetto e a quella r.c. professionale generica, anche la facoltà di opzione per una nuova polizza single project con massimale specifico.

Sul piano pratico, resta a nostro parere la necessità di valutare se, anche alla luce della nuova disciplina per le polizze single project, il massimale minimo di € 500.000 per le coperture multi-project possa essere ritenuto sufficiente ai fini della "bancabilità" dell'operazione di cessione del credito d'imposta corrispondente al Superbonus, per la quale è, appunto, richiesta l'asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati. Ai fini della cessione, gli istituti di credito, infatti, potrebbero richiedere un'appendice che attesti il mancato superamento del massimale.

Originally Published 21 April 2022

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