Con il Decreto Omnibus si approfondisce la riduzione di prezzi e scontistica per ciò che concerne il settore agroalimentare. Ecco cosa cambierà

Il 2 aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 ("Decreto Omnibus"), recante attuazione della Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161 del 27 novembre 2019. Il Decreto "Omnibus" ha segnato il recepimento, a livello nazionale, delle nuove norme a tutela dei consumatori, apportando notevoli modifiche al Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005).

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Omnibus, esaminate nel nostro precedente Alert, per ciò che concerne il settore agroalimentare, giova approfondire la nuova norma in tema di riduzione di prezzi e scontistica  che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023. Il nuovo art. 17 bis, co. 1 del Codice del consumo, integrato in tal senso dall'art. 1 del Decreto Omnibus, impone ai professionisti di indicare in tutti gli annunci di riduzione di prezzo, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori nei trenta giorni antecedenti alla riduzione applicata  (definito come "prezzo precedente" dall'art. 17 bis, co. 2). L'obbligo di indicare il prezzo precedente prima dell'applicazione della scontistica da parte del professionista, facendo riferimento ad un arco temporale di trenta giorni, risulta difficilmente applicabile agli annunci di riduzione di prezzo inerenti ai  prodotti agricoli e alimentari che divengono inadatti alla vendita entro trenta giorni dalla loro raccolta, produzione o trasformazione, vale a dire i cosiddetti prodotti agroalimentari deperibili. Per tale motivo, l'art. 17 bis, co. 3 prevede una deroga espressa all'applicazione del comma 2 nel caso dei prodotti alimentari e agricoli deperibili. Per comprendere che cosa si intenda esattamente con il termine "prodotti agricoli e alimentari deperibili" occorre fare riferimento alle previsioni del Decreto Legislativo n. 198 dell'8 novembre 2021 recante attuazione della Direttiva (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra impese nella filiera agroalimentare ("Decreto Pratiche Commerciali Sleali"), così come modificato dall'art. 19 ter del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022. Più precisamente, l'art. 17 bis, co. 3 chiarisce che la nuova disciplina in tema di annunci di riduzione dei prezzi non trova applicazione con riferimento ai prodotti deperibili  di cui:

  1. all'art. 2, co. 1 lett. m) del Decreto Pratiche Commerciali Sleali  e
  2. all'art. 4, co. 5-bis del Decreto Pratiche Commerciali Sleali.

Ne consegue che, alla luce del combinato disposto dell'art. 17 bis del Decreto Omnibus e del Decreto Pratiche Commerciali Sleali gli operatori del settore alimentare che intendano diffondere annunci di riduzione di prezzo riguardanti i seguenti prodotti agroalimentari deperibili, non saranno tenuti a rendere noto il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all'applicazione della scontistica:

  1. prodotti agricoli e alimentari, elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato ma trasformati per uso alimentare a partire da tali prodotti, che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro trenta giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
  2. prodotti a base di carne  che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a w superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a w superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  3. preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  4. sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  5. tutti i tipi di latte.

Per ciò che invece concerne i prodotti agroalimentari non deperibili, dal primo di luglio troverà applicazione l'art. 17 bis, co. 2 con l'ulteriore precisazione che in caso di prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni il professionista sarà tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui fa riferimento il prezzo precedente, salvo il caso dei prezzi di lancio (caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo) non soggetti alla disciplina del Decreto Omnibus.

Il Decreto Omnibus  prosegue chiarendo che questo non trova applicazione nel caso delle vendite sottocosto, ovvero le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché' documentati.

Le vendite sottocosto di prodotti agroalimentari, non rientranti nel perimetro di applicazione oggettivo del Decreto Omnibus, rimangono dunque consentite unicamente  nei casi di cui all'art. 7 del Decreto Pratiche Commerciali Sleali, ossia: (i) in caso si prodotti invenduto a rischio di deperibilità  oppure (ii) nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore per iscritto.

La novità normativa in questione è dunque finalizzata a fornire al consumatore un parametro di valutazione attendibile per comprendere l'effettivo vantaggio economico dell'offerta, contrastando in tal modo la pratica scorretta dei prezzi gonfiati in occasione di saldi e vendite straordinarie. In tale contesto, tuttavia, il legislatore ha tenuto conto delle difficoltà applicative della norma nel caso di prodotti di natura deperibile che esulano dai confini del decreto.

Originally published by 07 June, 2023

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