Si riporta di seguito una breve nota di commento alla Legge 27 maggio 2015, n. 69 che reca, tra l'altro, modifiche al reato di false comunicazioni sociali, e alla Legge 22 maggio 2015, n. 68 che introduce nel codice penale nuove fattispecie delittuose in materia di reati ambientali.

1. LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

A dieci anni di distanza dalla precedente riforma in materia, la recente novella legislativa, Legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, pubblicata in data 30 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 30-5-2015), si prefigge di cambiare in maniera radicale i reati di false comunicazioni sociali con particolare riferimento al cd. "falso in bilancio". Il fine del Legislatore è quello di provvedere ad un sostanziale rimodellamento della fattispecie criminosa, inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.lgs. 231/2001.

La maggiore novità riguarda la previsione di punibilità della fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione. Inoltre, uno dei principali cambiamenti riguarda la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di danno a reato di pericolo. In altri termini, nella versione introdotta dal Legislatore, verranno sanzionati quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli. Alle società non quotate, inoltre, grazie all'inserimento di una nuova disposizione normativa all'interno del codice civile, l'art. 2621 ter c.c.1, potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto2. Spetterà, tuttavia, al giudice valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

L'articolo 2621 c.c. è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

L'articolo 2622 c.c. è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

2. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E D.LGS. 231/2001

Ulteriormente alla radicale modifica della disciplina delle false comunicazioni sociali, il Legislatore ha inteso incrementare le sanzioni a carico delle società in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Per i nuovi reati societari contemplati dal codice civile, all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 si prevedono le seguenti sanzioni pecuniary3:

  • per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, è disposta la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
  • in relazione al neointrodotto art. 2621 bis del codice civile è aggiunto all'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 la lett. a bis), la quale prevede che per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
  • per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'art. 2622 del codice civile, è disposta la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

3. MODIFICHE AL CODICE PENALE

La novella normativa di cui ai precedenti paragrafi ha ampliato altresì l'ambito di applicazione del reato di concussione, prevedendo un'estensione della punibilità, oltre al pubblico ufficiale, anche all'incaricato di pubblico servizio. Il nuovo testo dell'articolo 317 del codice penale, infatti, prevede espressamente che "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Il Legislatore ha previsto inoltre un inasprimento sanzionatorio per alcune fattispecie criminose disciplinate dal codice penale: per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è prevista ora una pena minima di 6 anni ed una massima di 10 anni e 6 mesi; il reato di corruzione in atti giudiziari prevede ora una pena minima di 6 anni mentre per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione la pena massima è aumentata da 5 a 6 anni così come per il peculato la cui pena massima passa da 10 anni a 10 anni e sei mesi. Sono aumentate a 6 e 10 anni le pene (minima e massima) per i pubblici ufficiali che compiono il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche definito come "corruzione propria").

La novella prevede anche pene più severe per chi commette il reato di associazione di tipo mafioso, aumentando la pena massima fino a 26 anni.

4. REATI AMBIENTALI E D.LGS. 231/2001

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015) ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di:

  • Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), il quale punisce chiunque compromette o deteriora in modo significativo e misurabile la biodiversità o un ecosistema o la qualità del suolo, delle acque o dell'aria.
  • Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), il quale si configura qualora avvenga, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), il quale punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
  • Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.), il quale punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
  • Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.), il quale punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Si osserva che in caso di ravvedimento operoso – per tale intendendosi l'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa porti a ulteriori conseguenze che possano impattare ulteriormente a livello ambientale – è prevista una considerevole riduzione di pena (dalla metà a due terzi).

La novella contempla, inoltre, una circostanza aggravante ambientale (Art. 452-novies c.p.) applicabile a tutti i fatti già previsti come reato nonché delle aggravanti nel caso di associazione per delinquere, semplice o di stampo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.), finalizzata alla commissione di reati contro l'ambiente oltre alraddoppio dei termini di prescrizione. Circostanze "premiali" sono, invece, previste per coloro che si adoperano per il ripristino dello stato dei luoghi.

Viene altresì previsto che, in ipotesi di condanna di alcuni dei delitti sopramenzionati, sia sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato. Spetterà al giudice individuare quali beni sottoporre a confisca, la quale non si applica qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi coinvolti.

Il provvedimento in commento incide anche sulla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, andando a modificare l'art. 25-undecies del medesimo decreto, aggiungendo le nuove fattispecie tra reati presupposto. In particolare, per il reato di inquinamento ambientale è prevista la sanzione da 250 a 600 quote, per il reato di disastro ambientale la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote, per i delitti colposi contro l'ambiente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e per i delitti associativi aggravati la sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote.

5. AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/2001

Le recenti novità normative esposte nei paragrafi che precedono trovano riscontro diretto, per espressa previsione legislativa, nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Le modifiche appena menzionate hanno quale principale conseguenza quella di imporre un obbligo di attivarsi in capo agli enti e ai loro Organismi di Vigilanza nominati ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 al fine di adeguare prontamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello 231"); l'attività de qua dovrà porsi l'obiettivo di verificare la capacità del sistema di controllo interno della società e del corpus procedurale aziendale di prevenire le fattispecie di reato di nuova introduzione.

A tale scopo, si riportano le fasi nelle quali dovrebbe articolarsi un adeguato programma di aggiornamento del Modello 231:

  • Fase 1 – Analisi documentale

In questa fase, bisognerà effettuare un esame della documentazione aziendale rilevante ratione materiae. L'attività in questione, unitamente a quella descritta alla successiva fase, rappresenta un presupposto necessario per l'elaborazione di un assessment che fornisca una rappresentazione complessiva della realtà aziendale all'interno della quale individuare le criticità connesse al tema in esame.

  • Fase 2 – Coinvolgimento delle funzioni chiave

Dovranno essere coinvolte (ad esempio mediante la compilazione di specifici questionari) le funzioni aziendali chiave, cioè quelle figure che potranno fornire elementi valutativi utili per la successiva attività di analisi dei rischi.

  • Fase 3 – Valutazione dei rischi

L'attività qui descritta consisterà nella predisposizione di un documento di analisi dei rischi connessi al D.Lgs. 231/01. In particolare, sulla base della valutazione dei presidi, delle procedure, dei controlli e delle prassi esistenti all'interno della società, dovrà esser redatto un documento che evidenzierà le aree aziendali in cui maggiormente sussistono rischi di commissione dei reati e indicherà (gap analysis) quali azioni correttive intraprendere.

  • Fase 4 – Integrazione Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Alla luce dell'attività sopra descritta, la società dovrà valutare l'opportunità di integrare il Modello 231 mediante l'aggiornamento delle parti speciali esistenti i cui principi tengano conto degli esiti della valutazione dei rischi effettuata.

Footnotes

1 Art. 2621 ter, "Non punibilità per particolare tenuità": "Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis".

2 La novella normativa in commento ha infatti introdotto nel codice civile l'art. 2621 bis, "Fatti di lieve entità", il quale recita: " Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

3 Le sanzioni pecuniarie comminate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono determinate dal giudice secondo il meccanismo delle quote. Il numero delle quote è fissato all'esito di una valutazione che investe la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente nonché le condotte poste in essere dal medesimo dopo la commissione (art. 11, co. 1 e 2); il valore della singola quota è invece stabilito in base alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica e può variare da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1549 (art. 10, co. 3), salvo nei casi in cui l'ente abbia ricevuto dal reato un vantaggio minimo, ovvero il danno inflitto dal medesimo sia di lieve entità, nel qual caso il valore della quota è sempre pari a Euro 103 (art. 11, co. 3).

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