Il diritto sportivo trova la propria ragione d'essere nell'autonomia delle associazioni, che, sotto il diritto svizzero, permette agli organismi internazionali, continentali e nazionali del mondo dello sport di organizzarsi godendo di un'ampia libertà, particolarmente per quel che concerne la regolamentazione interna, e l'applicazione arbitrale della stessa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport quale organo risolutivo per le controversie internazionali di diritto sportivo (in presenza di un patto o di una clausola d'arbitrato) possiede di principio un (ampio) potere di revisione de novo delle decisioni sottoposte alla sua giurisdizione. Esso ha, tuttavia, sviluppato autonomamente in maniera giurisprudenziale un meccanismo di autolimitazione, che preclude il riesame delle decisioni prese sul campo dagli arbitri e dai direttori di gara in applicazione dei regolamenti sportivi. La cosiddetta Field of Play Doctrine è il punto focale di questo articolo, che mira ad illustrare in quale contesto essa si inserisca, in cosa consista, quale sia la ratio, e in particolar modo quali siano le sue eccezioni.
I. Introduzione
A. L'autonomia delle associazioni come fondamento della lex sportiva
L'elemento fondamentale che contraddistingue il diritto sportivo in senso stretto (lex sportiva) dalle branche giuridiche convenzionali è che il sistema di regole su cui poggia la governance dello sport viene stabilito da privati, e non da organismi statali1. Infatti, al vertice della piramide organizzativa dell'ecosistema sportivo si posizionano le Federazioni Internazionali i cui membri sono le diverse Federazioni Continentali e Nazionali2. In Svizzera, queste federazioni sono in genere costituite come associazioni ai sensi degli artt. 60 ss. del Codice Civile Svizzero (CCS, RS 210) e godono dell'autonomia garantita dall'art. 63 cpv. 1 CCS, che permette di stabilire nei propri statuti e regolamenti delle norme valide per i propri membri (giocatori, allenatori, membri dello staff, dirigenza, squadre, ecc.)3.
Proprio questa garanzia d'autonomia (e in generale, la flessibilità organizzativa delle associazioni sotto il diritto svizzero), unita ad altri fattori quali, ad esempio, i vantaggi fiscali, la posizione centrale della Svizzera, la neutralità, la certezza del diritto, ha reso e rende tutt'oggi la Svizzera un terreno fertile per ospitare le Federazioni Internazionali e Continentali permettendo loro di strutturarsi liberamente ed adottare le regole più adatte alla propria disciplina sportiva.
B. L'applicazione della lex sportiva ed il sistema arbitrale
Un'ulteriore peculiarità del sistema giuridico sportivo consiste nel fatto che, non solo l'attività normativa, ma anche quella dell'applicazione delle norme avviene su un piano privato, o orizzontale. Il Tribunale Arbitrale Sportivo (in seguito il "TAS"), con sede a Losanna, è l'organo (non-statale) che giudica le controversie di carattere internazionale in materia di diritto sportivo. Avendo sede in Svizzera, al TAS si applicano gli artt. 176 ss. della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291).
Infatti, le Federazioni Internazionali (e quelle Continentali e Nazionali) prevedono normalmente nei propri statuti o regolamenti una clausola d'arbitrato, secondo la quale la risoluzione di eventuali dispute giuridiche tra i propri membri (Federazioni, squadre, giocatori, allenatori, ecc.) avviene dinnanzi al TAS4. Quest'ultimo decide emettendo dei lodi arbitrali vincolanti per le parti. Ad esempio, l'art. 49 cpv. 1 degli Statuti della Fédération Internationale de Football Association (in seguito la "FIFA") recita come segue: "FIFA recognises the independent Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne (Switzerland) to resolve disputes between FIFA, member associations, confederations, leagues, clubs, players, officials, football agents and match agents.".
Le procedure dinnanzi al TAS sono rette dalle regole procedurali sancite dal Codice Arbitrale Sportivo del TAS (in seguito il "Codice TAS"), che è più snello rispetto al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272) al fine di garantire la celerità della procedura arbitrale. Il diritto materiale applicabile viene stabilito nell'art. R58 Codice TAS, secondo il quale il TAS decide sulla base delle normative delle Federazioni Internazionali o Continentali di riferimento così come della legislazione esplicitamente stabilita negli statuti delle stesse. Diverse Federazioni Internazionali prevedono che, a lato delle normative associative, si applica il diritto svizzero alle controversie tra i propri membri, rispettivamente tra i membri e la Federazione Internazionale. Qualora, al contrario, gli statuti non dovessero contenere alcuna disposizione riguardante il diritto applicabile, il TAS applica sussidiariamente il diritto del luogo in cui la federazione ha la propria sede.
Le decisioni del TAS sono generalmente finali (vedi art. 190 cpv. 1 LDIP). Nei casi enumerati esaustivamente nell'art. 190 cpv. 2 LDIP, è ammissibile il ricorso al Tribunale Federale.
II. Il potere di revisione del TAS
A. Principio: Potere di revisione de novo
Il TAS giudica in particolare i ricorsi contro decisioni finali delle Federazioni Internazionali o Nazionali; dunque, dopo che tutte le possibilità di ricorso interne sono state esaurite (si veda a titolo esemplificativo l'art. 50 cpv. 2 degli Statuti FIFA).
Di principio, il TAS ha un pieno potere di revisione (de novo) delle decisioni impugnate, come sancito dall'art. R57(1) del Codice TAS. Ciò significa che il collegio arbitrale può completamente riesaminare la decisione sia sotto l'aspetto fattuale che sotto quello normativo come se fosse la prima istanza a chinarsi sulla questione. In particolare, il TAS può valutare la fattispecie in maniera diversa rispetto alle istanze inferiori, oppure interpretare differentemente le normative applicabili5. Ciò si identifica quindi in una piena cognizione del TAS, che non è di principio limitato nel suo potere di controllo.
B. Eccezione: Field of Play Doctrine
1. Il concetto di Field of Play
Nonostante le regole procedurali non impongano al TAS un limite di cognizione, esso ha sviluppato nella propria giurisprudenza un confine autoimposto al proprio potere decisionale de novo, oltre il quale esso si astiene eccezionalmente dal giudicare la fattispecie dal punto di vista materiale ("self restraint"). Tale limite consiste nella cosiddetta "dottrina del campo da gioco" (libera traduzione dall'inglese di "Field of Play Doctrine"), parte integrante della lex sportiva (e compatibile con il diritto svizzero, in ragione dell'autonomia delle associazioni)6. È fondamentale evidenziare che la dottrina del Field of Play non limita in alcun modo la competenza (intesa come giurisdizione) del TAS7.
Tale dottrina si poggia sull'assunto che il tribunale arbitrale debba astenersi dal revisionare una decisione presa "sul campo", ovvero durante una determinata competizione o gara, da parte di un arbitro o giudice in applicazione delle regole sportive, indipendentemente se tale decisione risulta corretta o sbagliata a posteriori8. Ciò vale nella misura in cui tale decisione sortisce degli effetti limitati alla rispettiva partita o gara ("competition-specific sanction"). Al contrario, non cadono sotto il Field of Play le decisioni le cui ripercussioni non sono confinate al terreno di gioco, bensì hanno una risonanza più ampia9.
Occorre precisare, che qualora le regole gioco di una determinata disciplina prevedano, e permettano, la possibilità di una completa revisione retrospettiva di una decisione presa durante, subito dopo il termine o in prossimità della gara/partita con un meccanismo d'appello interno, la dottrina Field of Play si applica analogamente10. Ciò significa che la decisione presa dall'organismo di revisione deve essere considerata come una decisione di campo, e come tale non è soggetta alla revisione materiale del TAS11. Per esempio, nell'ambito calcistico, se gli addetti al VAR interferiscono nella direzione arbitrale, la loro decisione è soggetta alla dottrina Field of Play, e deve essere considerata alla stregua di una decisione dell'arbitro presente sul campo. Al contrario, se l'organo di revisione decide in maniera distanziata a livello temporale e geografico, la dottrina Field of Play non si applica, e la decisione di tale organo è soggetta alla revisione del TAS12.
È importante evidenziare che non solo gli aspetti materiali della decisione di campo non possono essere oggetto della revisione del TAS, bensì anche gli aspetti procedurali che hanno condotto alla stessa13. Un esempio di un potenziale errore procedurale consiste nel modo in cui la decisione di campo è stata comunicata14, oppure, particolarmente rilevante nel mondo calcistico, in considerazione di quali circostanze l'arbitro è stato richiamato al VAR.
2. La ratio della dottrina Field of Play
Il TAS giustifica la necessità della dottrina Field of Play sulla scorta di tre argomenti principali:
- l'applicazione delle regole sportive presuppone una competenza tecnica-specialistica sia della disciplina sportiva che delle regole di gioco ad essa applicabili. Gli arbitri e giudici di gara dispongono di tale competenza dato che sono continuamente confrontati con simili decisioni di gioco, maturando in questo modo un'esperienza che gli arbitri del TAS non possiedono (e non possono possedere);
- gli arbitri e i giudici sono presenti fisicamente sul campo da gioco nel momento in cui la fattispecie avviene, ed osservano gli avvenimenti in prima persona, potendo così considerare la totalità delle circostanze specifiche. Al contrario, gli arbitri del TAS non sono presenti in campo, ed hanno di conseguenza una visione distaccata di un frammento della partita o gara;
- infine, si mira in questo modo a raggiungere la definitività e certezza delle decisioni prese sul campo. Infatti, le manifestazioni sportive (partite, gare, ecc.) hanno luogo in un contesto temporale delimitato ed ininterrotto. Non rispecchia l'anima del gioco, riscriverne a posteriori l'epilogo. Per questo motivo le decisioni prese sul campo devono essere finali e non suscettibili ad una revisione postuma15.
Riassumendo, la dottrina Field of Play mira ad escludere la possibilità di rettificare una decisione presa sul campo dall'arbitro o dal giudice applicando una visione retrospettiva (ex post), ovvero sulla base delle conoscenze acquisite dopo la partita. Ciò vale anche quando tale decisione secondo una valutazione a posteriori appare oggettivamente errata.
3. Le eccezioni della dottrina Field of Play
La dottrina Field of Play non viene applicata in maniera assoluta. Infatti, in casi eccezionali – ovvero se truffa, imparzialità, arbitrarietà, corruzione, malafede o equivalente malizia o errore giuridico vengono direttamente comprovati – una decisione di campo è suscettibile all'interferenza del TAS16. Nonostante ciò, il TAS si è mostrato perlopiù prudente nell'applicazione di queste eccezioni, e pone una soglia relativamente alta ("high hurdle") all'accettazione delle stesse17. Trattandosi di clausole generali e formulazioni aperte, l'elenco non è da considerarsi come esaustivo strictu sensu.
La giurisprudenza del TAS ha precisato, che la totalità di queste eccezioni si potrebbe descrivere come la preferenza per, o il pregiudizio contro una determinata squadra, o un determinato individuo18. Secondo la visione degli autori, tale definizione, più che una precisazione delle eccezioni alla dottrina Field of Play in generale, rappresenterebbe una puntualizzazione del concetto di arbitrarietà.
Sarebbe opportuno, e maggiormente accurato, dividere le eccezioni della dottrina Field of Play in due macrocategorie:
- arbitrarietà, nel quale possono essere sussunti truffa, imparzialità, corruzione, malafede ed equivalente malizia. Infatti, queste fattispecie hanno in comune che la decisione viene presa per motivi diversi rispetto a quelli insiti nella logica di gioco (per esempio, nel caso della corruzione, la decisione viene presa sulla base dell'accordo economico a riguardo);
- errore giuridico, che non presuppone che la decisione sia stata presa per ragioni estranee al gioco, bensì concerne quelle risoluzioni, che sono basate su un ragionamento di stampo regolamentario-sportivo (e quindi non poggiano su un assunto di volontà arbitraria) errate da un punto di vista legale.
In particolare, se l'arbitro o il giudice non dispone di un margine d'apprezzamento nell'applicazione delle regole di gioco, e non applica in maniera corretta queste regole, tale decisione equivale ad un errore giuridico soggetto alla revisione del TAS19.
Footnotes
1 Thomas Hügi, Sportrecht, Berna 2015, n. 5 ad § 4.
2 Hügi (nota 1), n. 8 s. ad § 8.
3 Hügi (nota 1); n. 1 ad § 8; Urs Scherrer/Rafael Brägger, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7a ed., Basilea 2022, N. 9 ad Vorbemerkungen zu Art. 60-79 ZGB.
4 Hügi (nota 1), n. 7 ad § 4.
5 Despina Mavromati/Matthieu Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases, Materials, Alphen aan den Rijn (Olanda) 2015, N. 12 ad Art. R57 CAS Code.
6 CAS 2021/A/8119, Alexandra Kiroi-Bogatyreva v. Gymnastics Australia, consid. 62; CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) v. International Triathlon Union (ITU); consid. 49 e 50(c), con ulteriore riferimento alle decisioni CAS 2004/A/727, CAS 2008/A/1641, CAS 2010/A/2090, CAS 2015/A/4208.
7 CAS 2010/A/2090 Aino-Kaisa Saarinen & Finnish Ski Association v. Fédération Internationale de Ski (FIS), consid. 35(1).
8 CAS 2021/A/8119, Alexandra Kiroi-Bogatyreva v. Gymnastics Australia, consid. 63; CAS OG 16/028, Behdad Salimi & National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (NOCIRI) v. International Weightlifting Federation (IWF), consid. 35; CAS 2004/A/704 Yang Tae Young & Korean Olympic Committee (KOC) v. International Gymnastics Federation (FIG), consid. 17.
9 CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) v. International Triathlon Union (ITU), consid. 51.
10 CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) v. International Triathlon Union (ITU), consid. 52.
11 Vedi ad esempio CAS 2010/A/2090 Aino-Kaisa Saarinen & Finnish Ski Association v. Fédération Internationale de Ski (FIS), consid. 38.
12 CAS 2010/A/2090 Aino-Kaisa Saarinen & Finnish Ski Association v. Fédération Internationale de Ski (FIS), consid. 35(7).
13 CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) v. International Triathlon Union (ITU), consid. 50(d).
14 CAS 2008/A/1641 Netherlands Antilles Olympic Committee (NAOC) v. International Association of Athletics Federations (IAAF) & United States Olympic Committee (USOC), consid. 33.
15 CAS OG 16/028, Behdad Salimi & National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (NOCIRI) v. International Weightlifting Federation (IWF), consid. 36.
16 CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) v. International Triathlon Union (ITU), consid. 50(a).
17 CAS OG 24/14 Marta Vieira da Silva, Comitê Olímpico do Brasil (COB) & Confederação Brasileira de Futebol (CBF) v. FIFA, consid. 64; CAS OG 16/028, a.a.O; CAS OG 02/007, Korean Olympic Committee (KOC) / International Skating Union (ISU), consid. 17.
18 CAS OG 02/007, Korean Olympic Committee (KOC) / International Skating Union (ISU), a.a.O.
19 CAS 2001/A/354 Irish Hockey Association (IHA)/Lithuanian Hockey Federation (LHF) and International Hockey Federation (FIH) and Arbitration CAS 2001/A/355 Lithuanian Hockey Federation (LHF)/International Hockey Federation (FIH); consid. 17.
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