Il Decreto Direttoriale del 3 Settembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile qui), stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il sostegno delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa della crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo, istituito dall'art. 37 del Decreto Legge n. 41/2021, rifinanziato dall'art. 24, comma 1 del Decreto Legge n. 73/2021 e, da ultimo, attuato dal Decreto del 5 Luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione 400 milioni di euro per l'anno 2021 e sarà gestito da Invitalia.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le "grandi imprese" – ossia in sostanza quelle che occupino almeno 250 dipendenti e generino un fatturato pari ad almeno 50 milioni di euro - che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:

  • versino in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • presentino prospettive di ripresa dell'attività;
  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • abbiano sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Possono altresì beneficiare dell'intervento del Fondo le imprese in amministrazione straordinaria; sono invece escluse alcune categorie, tra cui le imprese operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Le domande di accesso al Fondo, che opera concedendo prestiti agevolati, potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 20 Settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del 2 Novembre 2021. Le domande potranno essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica accessibile dal sito www.invitalia.it.

Il modulo di domanda – che sarà reso disponibile sul sito www.invitalia.it prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande – dovrà essere redatto, a pena di improcedibilità, in lingua italiana e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente. L'iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d'invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

  • registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
  • generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente e apposizione della firma digitale;
  • caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
  • caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
  • invio dell'istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

La domanda di accesso al Fondo deve contenere un piano aziendale redatto sulla base della modulistica resa disponibile da Invitalia, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 e seguenti del Decreto Legislativo n. 14/2019 (Albo dei soggetti  incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario. Il suddetto piano deve contenere, tra l'altro, informazioni circa:

  • la situazione di temporanea difficoltà finanziaria, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da Covid-19;
  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell'attività;
  • i fabbisogni e i tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento;
  • le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari.

Invitalia dovrà valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della stessa. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dall'impresa proponente, Invitalia potrà richiederle mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima. La predetta richiesta di integrazioni non sospende i termini per lo svolgimento dell'attività istruttoria. In caso di incompletezza delle ulteriori informazioni e documentazione fornite in riscontro ovvero in caso di mancato riscontro, la valutazione si concluderà con esito negativo e Invitalia comunicherà all'impresa proponente i motivi che potrebbero determinare il mancato accoglimento della domanda al fine di ricevere eventuali osservazioni. Laddove poi le osservazioni inviate dall'impresa proponente non siano ritenute idonee a sanare anche uno solo dei profili di criticità rilevati, Invitalia provvederà ad inviare una comunicazione di non accoglibilità e rigetto della domanda stessa.

Nel caso in cui, invece, la valutazione della domanda si concluda con esito positivo, gli organi deliberativi di Invitalia adotteranno la delibera di ammissione al finanziamento del Fondo e ne daranno comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all'impresa proponente. L'efficacia della delibera di ammissione è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive:

  • ricevimento da parte di Invitalia di idonea attestazione da parte dell'impresa proponente di operare già in regime di contabilità ordinaria, ovvero di avervi aderito entro 10 giorni dalla data di comunicazione della delibera di ammissione;
  • avvenuta formalizzazione del contratto di finanziamento tra l'impresa proponente e Invitalia.

finanziamenti potranno avere una durata massima di cinque anni e potranno essere concessi entro il 31 Dicembre 2021. Il loro importo non potrà essere superiore, alternativamente, al 25% del fatturato del 2019 o al doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell'ultimo esercizio disponibile. L'importo complessivo del finanziamento non può, in ogni caso, essere superiore a 30 milioni di euro per ciascuna impresa richiedente. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all'intero gruppo. Il suddetto importo massimo, può essere incrementato nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano ovvero altre Amministrazioni o Enti. In tal caso è onere dell'impresa proponente attestare, in sede di presentazione della domanda, la suddetta disponibilità, producendo idonea delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti.

I finanziamenti concessi dal Fondo dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie a decorrere da 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all'impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Il Ministero precisa, inoltre, che le imprese potranno accedere al Fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso. Il Ministero comunicherà tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e la conseguente chiusura dello sportello telematico.

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