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9 August 2024

La Prescrizione Dei Buoni Fruttiferi Postali

Con la Decisione N. 6196 del 24 maggio 2024 il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario chiarisce il dies a quo dal quale calcolare i termini prescrizionali per i buoni fruttiferi postali della serie BA.
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Con la Decisione N. 6196 del 24 maggio 2024 il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario chiarisce il dies a quo dal quale calcolare i termini prescrizionali per i buoni fruttiferi postali della serie BA.

Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cointestataria di un buono della serie BA emesso il 12 ottobre 1998, la quale afferma di essersi recata presso l'ufficio dell'intermediario per incassarlo il 14 dicembre 2022. L'intermediario in tale sede ha rifiutato di liquidare il titolo, rilevandone l'intervenuta prescrizione. La ricorrente, quindi, ha presentato un reclamo all'intermediario il 28 dicembre 2022 contestando la prescrizione del buono; il reclamo è stato respinto dall'intermediario con una nota del 5 gennaio 2023.

La ricorrente ha sostenuto che il buono avesse cessato di essere fruttifero il 12 ottobre 2012, richiamando l'articolo 8 del D.M. 19/12/2000 e la decisione n. 8056/2019 del Collegio di Coordinamento, la quale stabilisce che la scadenza dei titoli è da individuarsi nell'ultimo giorno dell'anno solare di durata. Ha concluso quindi che il periodo di prescrizione di dieci anni fosse iniziato il 31 dicembre 2012 e per tale motivo che il buono non fosse ancora prescritto quando era stato presentato per l'incasso.

L'intermediario ha sollevato preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, sostenendo che l'Arbitro non potesse esaminare controversie riguardanti operazioni o comportamenti avvenuti oltre sei anni prima della presentazione del ricorso. Inoltre ha eccepito anche l'incompetenza per materia dal momento che i buoni fruttiferi postali sarebbero disciplinati da normativa speciale.

Il Collegio – con la decisione in commento – ha respinto l'eccezione preliminare avanzata dall'intermediario. Infatti nel caso in esame l'Arbitro era competente nonostante il contratto fosse stato stipulato oltre sei anni prima del ricorso. La controversia riguardava l'accertamento di una causa di estinzione del diritto, ovvero una questione successiva alla formazione del titolo e legata allo svolgimento del rapporto.

Analogamente è stata rigettata l'eccezione di incompetenza ratione materiae; sul punto sono state richiamate numerose decisioni in tal senso del Collegio di coordinamento nei qual è stabilito che i "buoni fruttiferi postali" - data la loro incedibilità e non negoziabilità nel mercato - non possono essere qualificati come prodotti finanziari.

Infine il Collegio è passato ad analizzare il merito della questione inerente il dies a quo della prescrizione.

Dopo una complessa ricostruzione delle normative tempo per tempo applicabili alle varie emissioni dei buoni fruttiferi postali, il Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: "Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo" .

In base all'enunciato principio il Collegio non ha accolto il ricorso: il buono era stato sottoscritto il 12.10.98, scaduto il 12.10.2012 quindi -in assenza di atti interruttivi della prescrizione che non sono stati forniti dalla ricorrente - prescritto in data 13.10.2022.

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