Come funziona la cessione del diritto d'autore, perché va verificato che il venditore sia il proprietario dell'opera, quando accertarsi dell'esistenza dell'attestato di libera certificazione. E altre cose da sapere prima di acquistare un'opera d'arte
Acquistare un'opera d'arte è
un'operazione spesso complessa che potrebbe nascondere alcune
insidie. Pertanto, è imprescindibile che il collezionista o,
a maggior ragione, l'acquirente non esperto che si affaccia
per la prima volta sul mercato dell'arte, effettuino, se
necessario con il supporto di consulenti specializzati, alcune
verifiche di due diligence volte ad accertare, tra le altre cose:
l'autenticità dell'opera, la sua
titolarità, la titolarità dei diritti d'autore
insistenti sulla stessa e il regime applicabile
all'opera.
Ecco alcune linee guida per l'acquirente, utili al fine di
portare a termine l'operazione di acquisto con consapevolezza
dei rischi e cognizione delle misure precauzionali da adottare.
1. Autenticità dell'opera
Il primo aspetto da verificare riguarda
l'autenticità dell'opera che si intende
acquistare. Il termine «autenticità» indica
l'attribuzione della paternità di un'opera a un
determinato autore e costituisce la declinazione del concetto
giuridico di conformità dell'oggetto compravenduto
alle qualità e alla forma promesse dal venditore
all'acquirente.
L'art. 64 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42) stabilisce che chiunque esercita
l'attività di vendita al pubblico di opere
d'arte ha l'obbligo di consegnare all'acquirente
la documentazione attestante l'autenticità o almeno la
probabile attribuzione e la provenienza delle opere compravendute.
In mancanza, la norma impone al venditore di rilasciare una
dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull'autenticità o la probabile attribuzione e la
provenienza dell'opera.
La norma citata tralascia un aspetto fondamentale della questione
in esame: l'assenza, in Italia, di qualsivoglia
modalità di certificazione ufficiale della paternità
delle opere d'arte. La legge, infatti, non individua i
soggetti ai quali spetta il diritto di autenticare le opere
d'arte. Inoltre, a parere della giurisprudenza, la
formulazione di giudizi sull'autenticità
dell'opera d'arte di un artista defunto costituisce
espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e
pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto
accreditato quale esperto d'arte sul relativo mercato.
Un'embrionale soluzione al problema in esame è
ravvisabile nelle disposizioni della Legge sul diritto
d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633) che, pur non
individuando alcun soggetto legittimato in via esclusiva
all'autenticazione di opere d'arte, stabilisce
che:
• all'autore spetta il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera riconoscendone, pertanto,
l'autenticità (art. 20);
• che, dopo la morte dell'autore, il diritto di
rivendicare la paternità dell'opera spetta, senza
limiti di tempo, al coniuge e ai figli di quest'ultimo
nonché, in loro mancanza, ai genitori e agli altri
ascendenti e discendenti diretti (art. 23).
La legge sul diritto d'autore non individua un criterio
gerarchico di preferenza tra i soggetti sopra menzionati, né
stabilisce in via definitiva a chi spetti il diritto di autenticare
un'opera d'arte con effetto opponibile a terzi.
Occorre precisare che, a discapito del quadro normativo
rappresentato, il mercato dell'arte riconosce spesso un unico
soggetto quale «autenticatore ufficiale» per le opere
di un determinato artista, disconoscendo le attestazioni di
autenticità provenienti da soggetti differenti.
I soggetti riconosciuti dal mercato dell'arte quali
autenticatori ufficiali sono spesso le fondazioni e gli archivi
dedicati alla valorizzazione e allo studio delle opere e della vita
di un artista. Pertanto, è sempre buona norma per
l'acquirente verificare con il venditore la presenza di un
certificato di autenticità già rilasciato da tali
soggetti, ovvero rivolgersi a tali soggetti per certificare
l'autentica dell'opera d'arte acquistata.
2. Titolarità dell'opera
Il secondo aspetto attiene alla titolarità
dell'opera d'arte. Va, in sostanza, verificato a che
titolo il venditore sia proprietario dell'opera; accertamento
che, in ultima analisi, passa attraverso la verifica della
provenienza dell'opera che si intende acquistare.
Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 1153 del Codice
civile stabilisce che «colui al quale sono alienati beni
mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la
proprietà mediante il possesso, purché sia in buona
fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà». Nell'ordinamento
italiano, pertanto, vige la regola del «possesso
vale titolo», con l'espressa ratio di favorire la
libera circolazione dei beni mobili e di tutelare
l'affidamento dei terzi acquirenti in buona fede.
Ciononostante, occorre che l'acquirente presti particolare
attenzione alla titolarità dell'opera, evitando i
cosiddetti «acquisti a non domino» che potrebbero
rivelarsi problematici laddove l'opera abbia provenienza
illecita perché, ad esempio, oggetto di furto ovvero di
pregresse esportazioni illecite. In tali ipotesi, difatti,
l'applicazione della Convenzione Unidroit sui beni culturali
rubati o illecitamente esportati, applicabile negli stati
contraenti, tra cui l'Italia, comporta il superamento della
regola del «possesso vale titolo» e determina
l'insorgere del diritto del proprietario dell'opera a
ottenere dall'acquirente la restituzione e il ritorno dei
beni culturali rubati o illecitamente esportati.
Nelle ipotesi di cui alla Convenzione Unidroit, al terzo acquirente
in buona fede spetta, a fronte della restituzione delle opere, un
equo compenso, molto spesso di entità assai inferiore al
valore dell'opera.
3. Diritti d'autore
Un ulteriore aspetto attiene alla verifica della
titolarità dei diritti d'autore insistenti sulle opere
oggetto di acquisto. In linea generale, i diritti morali
sull'opera appartengono all'autore della stessa e, per
definizione, non possono costituire oggetto di cessione. È
bene ricordare che con la vendita di un'opera d'arte
viene trasferito esclusivamente, ai sensi dell'art. 109 della
legge sul diritto d'autore, il diritto di proprietà
della stessa, ma non anche i diritti di utilizzazione economica,
che restano in capo all'autore. Affinché
all'acquirente siano trasferiti tali diritti è
necessario che le parti concordino espressamente la loro cessione.
La prova della cessione andrà data per iscritto.
Particolarmente importanti, e pertanto meritevoli di costituire
oggetto di specifica pattuizione tra le parti al momento
dell'acquisto dell'opera, sono:
• il diritto di riproduzione, dovendosi intendere con tale
termine la moltiplicazione in copie, con qualsiasi mezzo, di tutta
o parte dell'opera. Tale diritto è espressamente
menzionato dalla legge sul diritto d'autore, all'art.
13. Costituiscono esplicazioni del diritto di riproduzione la
diffusione di immagini dell'opera su cataloghi e riviste, ma
anche online.
• Il diritto di esposizione, consistente nella
possibilità che l'opera sia oggetto di esposizione in
mostre, musei, gallerie. Tale diritto non trova espressa
regolamentazione nella legge sul diritto d'autore; tuttavia,
trattandosi di un tema è controverso, è sempre
preferibile esplicitare che all'acquirente viene concessa
anche tale facoltà.
4. Regime applicabile all'opera
Nell'acquisto di un'opera d'arte è poi
necessario considerare se l'opera sia un bene che potrebbe
essere oggetto di notifica da parte della Soprintendenza.
Si tratta di quelle opere, realizzate da oltre 70 anni da artista
ormai scomparso, di rilevante valore culturale, che, a tutela del
patrimonio culturale dello Stato, vengono sottoposte a una serie di
limitazioni riguardanti la circolazione e la vendita; è
dunque indispensabile valutare questo aspetto.
Le opere oggetto di notifica non potranno più essere
esportate in via definitiva, per cui non potranno essere vendute
all'estero (con conseguente riduzione del mercato delle
stesse e l'inevitabile perdita di valore) e, se vendute nel
nostro Paese, dovranno essere offerte in prelazione allo Stato
italiano.
È quindi necessario, in questi casi, verificare che
l'opera che si intende acquistare, se realizzata da oltre 70
anni da artista non più in vita, si trovi all'estero o
sia in possesso di un attestato di libera circolazione, documento
con cui la Soprintendenza autorizza l'esportazione anche
definitiva del bene.
5. Ulteriori verifiche ed accortezze
In aggiunta a quanto precede, è necessario che
l'acquirente verifichi, con l'ausilio di consulenti
specializzati, lo stato di conservazione dell'opera (stato
dei materiali di supporto, del telaio ecc.), vagliando eventuali
necessità di restauro.
Infine, dopo l'acquisto e al fine di tutelare l'opera e
incrementarne il valore, l'acquirente può valutare le
seguenti azioni:
• archiviazione dell'opera, se non già
archiviata, presso l'archivio dell'artista;
• pubblicazione dell'opera sul catalogo generale
dell'artista;
• prestiti dell'opera a musei e gallerie e pubblicazione
dell'opera sui cataloghi della mostra.
Articolo pubblicato sul n. 258 di Patrimoni
Originally published 26 May 2023.
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