È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 n. 139, il dm 23 aprile 2018, attuativo delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 a favore delle PMI e avente ad oggetto la concessione di un credito d'imposta per i "costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo" (tra cui anche i mercati MTA e AIM Italia gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

BENEFICIARI

Possono usufruire del credito le PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, ovvero, le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non sia superiore a € 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio (attivo patrimoniale) non ecceda € 43 milioni.

COSTI AMMISSIBILI

L'articolo 4 del decreto in commento fornisce un elenco delle attività i cui costi sono ammissibili all'agevolazione. Si tratta, in particolare, delle attività sostenute in previsione dell'inizio del processo di quotazione e finalizzate a tale scopo, nonché di quelle relative alla fase di ammissione alla quotazione e al collocamento presso gli investitori. Tra le spese oggetto di incentivo sono incluse, inoltre, le attività riguardanti i temi legali, fiscali e contrattuali strettamente inerenti alla procedura di quotazione (a titolo di esempio: disamina del prospetto informativo/documento di ammissione alla quotazione e/o documenti utilizzati per il collocamento presso gli investitori qualificati, due diligence legale o fiscale).

Le suddette attività devono essere svolte da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche) che prestano servizi non continuativi o periodici al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa (quali, ad esempio, la consulenza fiscale o legale).

Sono escluse, invece, le spese relative alle attività di consulenza svolte da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

Il sostenimento dei costi in parola dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori, oppure da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E PERIODO DI RIFERIMENTO

Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di € 500.000, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dalla PMI per le attività indicate all'articolo 4 del decreto in commento nel periodo tra il 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione, e comunque entro il 31 dicembre 2020.

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

L'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta deve essere inviata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nel decreto ministeriale in commento nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

Entro i trenta giorni successivi dal termine ultimo previsto per l'invio dell'istanza, l'Ufficio competente provvede a comunicare alla PMI il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del d.lgs. 241/1997 mediante modello f24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui alla PMI viene comunicato dal Ministero il riconoscimento dell'agevolazione.

Detto credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di riconoscimento dell'agevolazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi sino a quello nel quale si conclude l'utilizzo del credito.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irap, né impatta sulla determinazione del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e spese di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

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