Il Dipartimento del Tesoro ha avviato la consultazione pubblica su due schemi di regolamento relativi ai requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come previsto, rispettivamente, dal Testo unico bancario (“TUB”, e tale schema, il “Regolamento TUB”) e dal Testo unico della finanza (“TUF”, tale schema, il “Regolamento TUF” e, insieme al Regolamento TUB, i “Regolamenti Partecipanti”).

I due schemi di regolamento hanno ad oggetto i requisiti dei partecipanti al capitale rispettivamente, (i) di banche, intermediari finanziari (ossia gli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB), istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, (ii) di SGR, SIM (fatta eccezione per le cosiddette SIM di Classe 1, che sono equiparate alle banche), SICAV e SICAF. Si tratta di requisiti e criteri che sostanzialmente rispondono agli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente dalle Autorità europee di vigilanze nel settore bancario, assicurativo e finanziario (rispettivamente, EBA, EIOPA ed ESMA), pur non ricalcandoli integralmente, né tanto meno esaurendoli. 

Una volta approvati e pubblicati, i regolamenti sostituiranno il decreto del Ministero del tesoro n. 144/1998 (il “D.M. 144”) sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche e il decreto del Ministero del tesoro n. 469/1998 (il “D.M. 469”) sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle SGR e delle SICAV.

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Con riferimento al Regolamento TUB, l'art. 25 del TUB, modificato in recepimento della CRD IV, prescrive che gli acquirenti di partecipazioni qualificate (ossia, almeno pari al 10%) nel capitale delle banche, o comunque tali da consentire un'influenza notevole sulla gestione delle banche interessate, debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. L'attuale D.M. 144 si limita a indicare requisiti di onorabilità senza trattare quelli di correttezza e competenza; il Regolamento TUB, in esecuzione della normativa sopra menzionata, disciplina anche tali requisiti aggiuntivi estendendo, in parte, l'applicazione dei criteri “fit & proper” previsti per gli esponenti aziendali anche ai detentori di partecipazioni.

In sintesi, per quanto riguarda il requisito della onorabilità, questo non ricorre qualora:

(a) il partecipante al capitale sia stato condannato con sentenza definitiva: (i) a pena detentiva (non inferiore a un anno nel caso sentenza definitiva su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato) per una serie di reati quali, tra gli altri, quelli in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, degli intermediari abilitati ai servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, di mercati, di appello al pubblico risparmio, di terrorismo, di associazioni per delinquere o di stampo mafioso e per truffa; (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o in materia tributaria; (iii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

(b) il partecipante al capitale sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della normativa anti-mafia.

Ove persona giuridica, i requisiti di onorabilità sopra sintetizzati devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale.

Per quanto riguarda il nuovo requisito della correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, il Regolamento TUB elenca una serie di circostanze che dovranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della soddisfazione del requisito quali, tra le altre: 

(a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive per reati nelle materie sopra indicate in relazione al requisito di onorabilità, così come indagini e procedimenti penali in corso per tali reati;

(b) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni o sanzioni amministrative per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;

(c) dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, oppure svolgimento di incarichi in imprese soggette a tali procedure o liquidazione coatta amministrativa;

(d) sospensione, radiazione o cancellazione da albi, elenchi e ordini professionali;

(e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse o provvedimenti di rimozione, sempre nelle materie bancarie, assicurative e finanziarie;

(f) valutazioni negative da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità del partecipante al capitale nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, assicurativa e finanziaria nonché valutazioni negative sul partecipante contenute nella Centrale dei Rischi.

Qualora il partecipante sia una persona giuridica, le circostanze sopra indicate sono valutate in relazione agli esponenti con incarichi esecutivi nonché in relazione alla stessa persona giuridica quando si tratti di sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di sanzioni amministrative o di valutazioni negative di cui alla precedente lettera (f).

L'art. 5 del Regolamento TUB precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni sopra indicate non comporta automaticamente l'inidoneità del partecipante al capitale per carenza del requisito della correttezza, ma richiede una valutazione da condurre avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione dell'intermediario e della fiducia del pubblico. Vengono quindi elencati dei parametri in base ai quali tali circostanze dovranno essere valutate quali, a titolo esemplificativo, la gravità oggettiva dei fatti, la frequenza dei comportamenti, la fase del procedimento giudiziario o amministrativo, il tempo trascorso (di regola, non eccedente i dieci anni) ed eventuali condotte riparatorie. È precisato, infine, che il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più di tali situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi e i principi sopra indicati.

Con riferimento al nuovo requisito della competenza, questo viene definito come l'idoneità a gestire partecipazioni qualificate nel capitale dell'intermediario.

A tal fine, si tiene conto (a) della competenza generale maturata nell'acquisizione e gestione di partecipazioni in società e (b) della competenza specifica in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, che può essere maturata nell'acquisizione e gestione di partecipazioni o nell'attività di amministrazione e direzione negli stessi settori. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i criteri devono essere soddisfatti dagli esponenti con incarichi esecutivi.

Anche con riferimento al requisito della competenza vengono forniti alcuni criteri di valutazione quali, a titolo esemplificativo, l'ammontare della partecipazione e il grado di influenza nella gestione, le caratteristiche dell'intermediario e le attività svolte negli ambiti settoriali sopra indicati. La valutazione è inoltre limitata alla competenza cosiddetta generale qualora il partecipante non intenda o non possa esercitare un'influenza notevole, come definita nelle disposizioni emanate ai sensi del TUB.

Inoltre, salvi i casi in cui sussistano elementi che, tenuto conto dei parametri di cui sopra, incidano sulla capacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario, il criterio di competenza si considera di per sé soddisfatto per il partecipante al capitale che già detenga una partecipazione qualificata in una banca, in un'impresa di assicurazione, in una SGR o in altri intermediari indicati nel Regolamento TUB, oppure nel caso in cui si tratti di persona fisica che riveste un incarico esecutivo in tali soggetti o nel caso in cui lo stesso partecipante al capitale sia uno di tali soggetti vigilati.

Si precisa, infine, che il requisito della competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite delineano un quadro grave, preciso e concordante sulla incapacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario.

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Per quanto riguarda il Regolamento TUF, anch'esso è finalizzato a sopperire alle carenze dell'attuale D.M. 469 il quale, con riferimento ai titolari di partecipanti qualificate (almeno pari al 10%) nel capitale sociale di SIM, SGR e SICAV, disciplina il solo requisito di onorabilità mentre l'art. 14 del TUF, modificato dal D. Lgs. 72/2015 in attuazione della direttiva 2013/36/UE, prevede anche requisiti di correttezza e di competenza. Con riferimento al contenuto, il Regolamento TUF replica, nella sostanza e mutatis mutandis, le disposizioni del Regolamento TUB sopra sintetizzate.

La consultazione per entrambi i Regolamenti Partecipanti è aperta per commenti o osservazioni fino al 27 maggio 2022.

Ciò che emerge ad un prima disamina, oltre alla declinazione dei due criteri aggiuntivi già previsti nell'attuale formulazione dell'art. 25 del TUB e dell'art. 14 del TUF, è che, mentre gli attuali D.M. 144 e D.M. 469, pur relativi al solo requisito di onorabilità e molto risalenti nel tempo, stabiliscono requisiti oggettivi e certi, i Regolamenti Partecipanti, in linea con i principi stabiliti dalla legislazione comunitaria e dagli Orientamenti comuni di EBA, EIOPA ed ESMA, ampliano l'ambito della valutazione, con significativi margini di discrezionalità, in capo alle Autorità di vigilanza a livello nazionale. Tale discrezionalità è vincolata dall'indicazione nei Regolamenti Partecipanti dei criteri secondo i quali la valutazione dovrà essere effettuata e motivata; tuttavia, andrà verificato in concreto come tali criteri saranno utilizzati e declinati dalla prassi applicativa delle Autorità competenti che, di fatto, hanno già iniziato ad adottare una valutazione ampia dei requisiti di idoneità nell'ambito dello scrutinio delle istanze autorizzative all'acquisto di partecipazioni qualificate.

Appare inoltre ragionevole attendersi che identiche o simili previsioni saranno adottate anche per il settore assicurativo che, a seguito delle recenti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private apportate dalla legislazione di recepimento della Shareholders' Rights Directive II, parimenti attende l'emanazione di un regolamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplini i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale sociale di imprese assicurativi.

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