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20 April 2026

Diritto alle origini: tutta la procedura

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Arnone & Sicomo

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The International Law Firm Arnone & Sicomo was founded by two lawyers, Gioia Arnone and Donatella Sicomo, who decided to create a dynamic and efficient network of lawyers and highly skilled consultants, offering legal assistance in all areas of law even in particulary complex matters equiring interdisciplinary skills. The Firm offers Italian, English, Spanish, French, Deutsche, Russian, Chinese and Arabic speaking clients qualified legal assistance in a wide area of international legal affairs.
Il diritto alle origini biologiche consente a ogni persona adottata di conoscere le proprie radici genetiche e familiari, ma questo diritto deve essere bilanciato con la scelta della madre biologica di mantenere l'anonimato.
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Cos'è il diritto alle origini biologiche e chi può esercitarlo?

Il diritto alle origini biologiche è il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini genetiche e familiari. Riguarda soprattutto i figli adottivi o nati mediante altre forme di procreazione.

Il diritto di conoscere le proprie radici è previsto da fonti sovranazionali, come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, nonché regolato dal diritto interno.

Più nel dettaglio, la Legge 184/1983, all’articolo 28, prevede il divieto di menzionare l’adozione nelle attestazioni dello Stato Civile. Altresì dispone il diritto dell’adottato di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e identità dei propri genitori biologici, mediante istanza al Tribunale dei minori, una volta raggiunta l’età di 25 anni o, in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti la sfera psico-fisica, la maggiore età.

Cosa succede se la madre biologica conferma l'anonimato?

In Italia il diritto al parto anonimo viene garantito ad ogni donna, anche se si cerca di bilanciarlo con il diritto di conoscere le proprie origini da parte del figlio nato e poi dato in adozione.

Invero, il diritto di conoscere le proprie origini, in passato, era precluso per i figli nati da donna che aveva scelto di mantenere l’anonimato ed adottati.

Negli ultimi anni tuttavia si è assistito ad un cambio di direzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza 278/2013, ha affermato che il figlio può chiedere al giudice di interpellare la madre al fine di richiedere una eventuale revoca da parte sua della dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo. Purché ciò avvenga “attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza”.

Dunque, quando una donna sceglie il parto anonimo, esiste la possibilità di avviare una procedura per ricontattarla e chiederle se vuole cambiare idea, rispetto alla decisione di restare anonima. Se la madre biologica conferma di non voler essere identificata, questa decisione diventa un limite definitivo ed il figlio adottato non potrà conoscere le proprie origini.

A tal riguardo, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha statuito che non è possibile vietare automaticamente ad una persona adottata di conoscere informazioni sulle proprie origini, senza valutare la situazione specifica, poiché ciò determinerebbe una palese violazione del diritto alla vita privata.

Diritto alle origini in caso di decesso

Pur confermando quanto precede, il diritto del figlio di conoscere le proprie origini trova un limite insuperabile quando la dichiarazione iniziale per l’anonimato non viene rimossa e persiste il diniego.

Nel caso in cui la madre sia però deceduta, il tribunale deve valutare caso per caso, considerando i fattori che seguono:

Verifica preliminare della legittimazione

Se l’accesso alle informazioni genetiche/biologiche può ledere la sfera personale di terzi

Valutazione di un eventuale danno all’identità sociale della madre.

La sentenza n. 15024 della Corte di Cassazione Civile ha rappresentato una svolta in materia perché, se prima il decesso della donna rappresentava un limite oggi, al contrario, apre le porte al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, poiché con la morte è venuto meno anche il significato stesso del voler mantenere l’anonimato.

PMA eterologa: anonimato del donatore e diritto a conoscere le origini in Italia

La questione di accesso alle proprie origini è anche dibattuta in ambito di PMA eterologa che, implica il ricorso a gameti esterni alla coppia. In Italia, conformemente alla legge 40/2004 il donatore resta anonimo ed il bambino nato con fecondazione eterologa potrà accedere ai soli dati genetici del donatore in casi di gravi motivi di salute.

Come presentare l'istanza per accedere alle origini biologiche: la procedura

L’istanza può essere presentata solo da una persona adottata, purché abbia compiuto 25 anni di età o, nel caso in cui abbia raggiunto la maggiore età, sussistono gravi e comprovanti motivi di salute.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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