DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 20 luglio 2023, n. 21821 – cessione dei crediti in blocco ed onere della prova: in tema di cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito in capo al cessionario si dimostra con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenete l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti, senza che occorra fornire specifica enumerazione degli stessi, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni consentano la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.

Corte di Cassazione, 7 agosto 2023, n. 24032 – onere probatorio in tema di conto corrente: nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 3 agosto 2023, n. 23659 – decorrenza della prescrizione con rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento: in materia societaria, (i) la sentenza di patteggiamento non blocca l'azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori e (ii) la prescrizione della domanda promossa dal curatore inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 29 agosto 2023, n. 25442 – eccezione di prescrizione presuntiva del curatore fallimentare: qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c., il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

Corte di Cassazione, 26 luglio 2023, n. 22715 – rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento: i rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice della procedura di sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012, in caso di contestuale pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, si basano sulla piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri devono coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni attribuite a ciascun giudice.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 20 luglio 2023, n. 21821 – cessione dei crediti in blocco ed onere della prova: in tema di cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito in capo al cessionario si dimostra con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenete l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti, senza che occorra fornire specifica enumerazione degli stessi, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni consentano la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21821 del 20 luglio 2023, si è pronunciata sull'onere della prova in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che «l'art. 58 cit., lì dove consente "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto».

La Corte ha poi evidenziato che «tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità ».

A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che «è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo" chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999)».

La Corte ha proseguito affermando che «la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall' 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto».

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