Premessa

Il 12 marzo 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. "Legge Capitali"), recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, che a seguito di un lungo iter normativo ha dato attuazione al disegno di legge recante "interventi di sostegno della competitività dei capitali" (il c.d. DDL Capitali).

La Legge Capitali ha introdotto numerose novità e modifiche, principalmente con riguardo alle previsioni del codice civile riguardanti le società di capitali e del TUF, che entreranno in vigore dal 27 marzo 2024.

Con la stessa Legge Capitali, inoltre, è stata data un'ampia delega al Governo per una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, c.d. "TUF") e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti azioni quotate.

Nella presente circolare si riporta una sintesi delle principali modifiche normative aventi rilevanza per le "società quotate" 1 su mercati regolamentari nonché per le società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities o "MTF"), come ad es. l'Euronext Growth Milan.

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  1. Esenzione dalla normativa sull'offerta fuori sede per l'attività di "autocollocamento" (art. 1 Legge Capitali)

La Legge Capitali ha modificato la disciplina in materia di offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del TUF 2, prevedendo al comma 2 una nuova ipotesi di esenzione per le attività di collocamento effettuate direttamente da un emittente (c.d. "auto-collocamento").

In particolare, ai sensi della nuova lettera b-bis dell'art. 30, comma 2, del TUF, non costituiscono offerta fuori sede le offerte di vendita o sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettono l'acquisto o sottoscrizione di tali azioni (per semplicità, "strumenti connessi"), a condizione che siano soddisfatti i seguenti presupposti:

  • le azioni e/o gli strumenti connessi sono emessi da società con azioni negoziate su un mercato regolamentato o su un MTF, sia italiano che europeo;
  • le offerte sono effettuate direttamente dall'emittente attraverso i propri amministratori o proprio personale con funzioni direttive;
  • siano previsti importi di sottoscrizione o acquisto pari o superiori a euro 000.

Con riguardo a tali offerte di "auto-collocamento", non troveranno applicazione le previsioni di tutela degli investitori previste dall'articolo 30 del TUF 3. Tale esenzione non trova applicazione con riguardo alle azioni emesse da SICAV e le SICAF, nonché con riguardo alle offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni e dagli strumenti connessi (quindi, ad esempio, le obbligazioni diverse dalle obbligazioni convertibili).

  1. Disciplina delle PMI (art. 2 Legge Capitali)

La Legge Capitali ha modificato la definizione di "PMI" prevista dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF, incrementando da 500 milioni a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista da tale disposizione.

Per effetto di tale modifica, viene, pertanto, ampliato lo spettro dei soggetti per i quali sono applicabili le previsioni di maggior favore per gli emittenti previste dal TUF, ed in particolare:

  • una soglia più elevata per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 del TUF (i.e., 30% invece del 25%), con anche la facoltà di prevedere statutariamente una diversa soglia rilevante, purché ricompresa fra il 25% e il 40%;
  • facoltà di esercitare l'opt-out statutario dall'obbligo di promuovere la c.d. OPA da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione della società ai sensi dell'art. 106, comma 3-quater TUF) 4;
  • una soglia di minima più alta per l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF (del 5% invece che del 3%);
  • un limite massimo più elevato per le partecipazioni reciproche (soglia del 10%), nell'ipotesi prevista dall'art. 121, comma 2, TUF) 5.
  1. Riforma della normativa sugli emittenti strumenti finanziari diffusi (art. 4 Legge Capitali)

L'art. 4 del Legge Capitali ha previsto una modifica radicale della disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ("emittenti diffusi"), i quali sono attualmente (e fino all'entrata in vigore della Legge Capitali) soggetti ad alcuni degli obblighi previsti per le stesse società quotate ai sensi del codice civile e del TUF, pur non avendo azioni quotate su mercati regolamentati.

Circolare n. 01 / 2024 del 00 mese 201 - LEGGE CAPITALI 8 : PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI EMITTENTI

Footnotes

1 Secondo la definizione riportata dall'art. 119 TUF ed applicata nel contesto del Capo II (Disciplina delle società con azioni quotate) del Titolo III, Parte IV del TUF dedicato agli emittenti, per "società quotate" si intendono le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

2 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, TUF per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

3 In particolare, l'art. 30 TUF prevede che (i) l'offerta fuori sede di strumenti finanziari possa essere svolta soltanto dai soggetti autorizzati indicati dall'art. 30, comma 3, del TUF (ossia, i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento di assunzione a fermo e collocamento; SGR, società di gestione comunitarie, SICAV, SICAF, GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote/azioni di OICR); e (ii) l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, termine entro cui il sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso (tale previsione, tuttavia, non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, ove tali azioni o strumenti finanziari sono negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europe).

4 Ossia, l'obbligo di promuovere un'OPA in caso di acquisti nell'arco di 12 mesi di azioni per ammontare superiore al 5% (o di maggiorazione dei diritti per lo stesso ammontare), da parte di coloro che già detengono una partecipazione superiore alla soglia dell'OPA obbligatoria (i.e., 25% o 30%, a seconda che la società non sia o sia PMI), senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria (cfr. art. 106, comma 3, lettera b), TUF e art. 46 Regolamento Emittenti).

5 Per completezza, segnaliamo che l'art. 3 della Legge Capitali ha anche introdotto la facoltà per le società a responsabilità limitata di dematerializzare le proprie quote attraverso il regime della gestione accentrata, con conseguente ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 26, comma 2, del D.L. 179/2012 e allineamento dell'art. 100-ter, comma 2, del TUF. In quest'ultimo caso, alle PMI è richiesto di mantenere un libro soci, da aggiornare secondo le disposizioni dell'articolo 83-undecies, comma 1, del TUF.

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