Con il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, entrato in vigore in data 25 gennaio 2015 (il "DL n. 3/2015"), sono state introdotte alcune disposizioni modificative della disciplina delle banche popolari contenuta nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB"). In particolare, con il DL n. 3/2015 è stato introdotto, inter alia, l'obbligo di trasformazione in S.p.A. per quelle banche popolari il cui attivo, a livello individuale o consolidato, superi la soglia degli 8 miliardi di euro.

In data 9 giugno 2015, la Banca d'Italia ha adottato le disposizioni di attuazione della riforma delle banche popolari (le "Disposizioni di Vigilanza"). Le Disposizioni di Vigilanza, che entreranno in vigore il 27 giugno 2015:

(a) stabiliscono le modalità di calcolo della soglia degli 8 miliardi di euro;

(b) dettano alcune previsioni concernenti le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa.

In aggiunta a quanto sopra, si deve sottolineare che con il Bollettino di Vigilanza n. 6 di giugno 2015, la stessa Banca d'Italia ha fornito alcune precisazioni e indicazioni in merito a quanto sopra nonché alle possibili operazioni di trasformazione delle banche popolari in S.p.A.

1. I CONTENUTI DELLA RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI

Con il DL n. 3/2015, sono state, inter alia, aggiunte le seguenti disposizioni al TUB (le "Disposizioni"):

(i) "Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto di recesso al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi" (art. 28, comma 2-ter, TUB);

(ii) "L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato" (art. 29, comma 2-bis, TUB);

(iii) "In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo" (art. 29, comma 2-ter, TUB);

(iv) "La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo" (art. 29, comma 2-quater, TUB);

Nel DL n. 3/2015 si specifica altresì che in sede di prima applicazione delle Disposizioni, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto devono adeguarsi a quanto riportano nei numeri (ii) e (iii) che precedono entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di Vigilanza.

2. CONVERSIONE DEL DL N. 3/2015 ED ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

Il DL n. 3/2015 è stato convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70.

A seguito della suddetta conversione in legge, gli emendamenti e le integrazioni alle Disposizioni sono entrati in vigore in data 26 marzo 2015.

3. LE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

L'applicazione delle norme contenute nel DL n. 3/2015 (così come modificato in sede di conversione) era subordinata all'emanazione delle relative norme attuative da parte di Banca d'Italia, così come previsto dall'articolo 29, comma 2-quater, TUB.

A tal fine la Banca d'Italia, al termine del periodo di consultazione, in data 9 giugno 2015, ha adottato le relative Disposizioni di Vigilanza1.

3.1. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SOGLIA DEGLI 8 MILIARDI DI EURO DI ATTIVO

In riferimento al superamento della soglia degli 8 miliardi di euro di attivo, da cui scaturisce inter alia l'obbligo di trasformazione delle banche popolari in S.p.A., le Disposizioni di Vigilanza prevedono che:

a. tale superamento deve essere determinato in relazione al valore totale delle attività stabilito sulla base dell'informativa di vigilanza di fine anno: nel caso di banca popolare non facente parte di un gruppo bancario, la soglia degli 8 miliardi di euro si riferisce all'attivo individuale della banca; nel caso invece di banca popolare che sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia si riferisce all'attivo consolidato2;

b. nel caso in cui il valore dell'attivo non possa essere determinato nel modo sopra indicato (perché ad esempio la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza è ritardata), il superamento della soglia degli 8 miliardi di euro può essere determinato sulla base del valore dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio annuale, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi;

c. l'organo con funzione di gestione della banca provvede alla verifica non appena è disponibile il dato; qualora sia riscontrato il superamento della soglia, il medesimo organo con funzione di gestione informa immediatamente l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. A tal riguardo, con il Bollettino di Vigilanza n. 6 di giugno 2015, la Banca d'Italia ha chiarito che, in sede di prima applicazione delle Disposizioni di Vigilanza, la verifica della consistenza dell'attivo dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle stesse Disposizioni di Vigilanza (27 giugno 2015), da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica;

d. sempre in caso di superamento della soglia, l'organo con funzione di supervisione strategica deve convocare l'assemblea per le determinazioni del caso: entro un anno dalla data della segnalazione effettuata per determinare il valore dell'attivo devono essere adottate le misure idonee a ricondurre l'attivo al di sotto della soglia o la trasformazione in S.p.A. ovvero la liquidazione. Anche con riguardo a tale aspetto, nel suddetto Bollettino di Vigilanza, Banca d'Italia ha specificato che, in sede di prima applicazione delle Disposizioni di Vigilanza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse Disposizioni, l'organo con funzione di supervisione strategica dovrà assumere e formalizzare in un apposito "piano" le iniziative necessarie affinché siano adottate dagli organi competenti le conseguenti deliberazioni (riduzione dell'attivo sotto la soglia; trasformazione in S.p.A.; liquidazione volontaria)3;

e. le misure deliberate di cui alla lettera d) che precede devono essere attuate e perfezionate entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle Disposizioni di Vigilanza.

3.2. LE MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DELLE BANCHE POPOLARI IN S.P.A.

Le Disposizioni di Vigilanza non sembrerebbero contenere previsioni o anche solo semplici indicazioni relative alle modalità con cui attuare la trasformazione in S.p.A. nel caso in cui una banca popolare superi la soglia degli 8 miliardi di euro di attivo.

Tuttavia, la stessa Banca d'Italia, nel Bollettino di Vigilanza n. 6 di giugno 2015, ha fornito alcune indicazioni concernenti le operazioni societarie, quali le scissioni e le cessioni di rapporti giuridici in blocco, da cui risulti una S.p.A. bancaria partecipata, in misura più o meno ampia, da una società holding di partecipazioni controllata dai soci della "ex popolare", rilevando che:

(i) operazioni come quelle sopra indicate verrebbero all'attenzione della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea nell'ambito dei procedimenti amministrativi caso per caso rilevanti, quali l'autorizzazione all'attività bancaria, l'acquisto di partecipazioni qualificate, l'autorizzazione delle scissioni e delle cessioni di attività e passività;

(ii) nei procedimenti amministrativi e nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, la Banca d'Italia valuterà le suddette operazioni avendo riguardo al rispetto non solo formale ma anche sostanziale della legge di riforma;

(iii) tra le finalità della riforma rientra quella di assicurare che l'attività bancaria di dimensioni rilevanti (con attivo superiore a 8 miliardi di euro) sia esercitata in forme idonee a consentire la ricapitalizzazione dei soggetti vigilati, quando ciò si renda necessario, anche mediante l'ingresso di investitori esterni e l'appello al più ampio mercato dei capitali;

(iv) nella prospettiva sopra rappresentata, non saranno tenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente dalla ex popolare, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella S.p.A. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l'esercizio del controllo nella forma dell'influenza dominante.

3.3. RIMBORSO DELLE AZIONI E DELEGHE DI VOTO

In riferimento al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso, esclusione o morte in caso di recesso, per le banche popolari che rimangono tali e per le banche di credito cooperativo, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che:

a. il relativo statuto deve attribuire all'organo con funzione di supervisione strategica la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso, esclusione o morte;

b. l'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, tenendo conto della situazione prudenziale della banca.

Inoltre, con il Bollettino di Vigilanza n. 6 di giugno 2015, la Banca d'Italia, in merito al regime di prima applicazione, ha chiarito che sia gli intermediari che possono stabilmente permanere nel modello di banca popolare, in quanto hanno un attivo inferiore a 8 miliardi di euro, sia quelli che, avendo un attivo superiore alla suddetta soglia, possono temporaneamente continuare ad operare come banche popolari durante il periodo transitorio, dovranno adottare, inter alia, le seguenti modifiche statutarie:

i. introduzione all'interno dello statuto della clausola che attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica la facoltà di limitare o rinviare in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1;

ii. indicazione all'interno dello statuto del numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; l'assemblea determina tale numero in una misura in ogni caso non inferiore a 10 e non superiore a 20.

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