L'art. 50 del Decreto Legge n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare"), è intervenuto nuovamente in materia di responsabilità fiscale dell'appaltatore e del committente, abrogando parzialmente la disciplina recentemente introdotta dall'art. 13-ter del Decreto Legge n. 83/2012 (il cd. "Decreto Sviluppo").
Il Decreto Sviluppo, com'è
noto, aveva introdotto la responsabilità
dell'appaltatore e del committente per il mancato versamento
all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e dell'IVA dovuta in relazione alle prestazioni
effettuate nell'ambito dell'appalto da parte del
subappaltatore (per quanto riguarda l'appaltatore) e
dell'appaltatore/ subappaltatore (per quanto riguarda il
committente).
L'eventuale pagamento del corrispettivo dovuto in presenza di
eventuali irregolarità in tal senso comportava, a carico
dell'appaltatore, la responsabilità solidale con il
subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto e, a carico del
committente, una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
200.000.
Onde evitare tali conseguenze, il committente e il subappaltatore
dovevano acquisire, prima del pagamento, alternativamente (i) la
documentazione attestante il corretto adempimento di tali obblighi,
(ii) l'asseverazione di un professionista qualificato ovvero, a
seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con
la circolare 40/E/2012, (iii) una dichiarazione sostitutiva
dell'appaltatore/ subappaltatore.
Ebbene, l'art. 50 del Decreto Fare ha notevolmente
ridotto la portata della responsabilità a carico
dell'appaltatore e del committente in tema di appalti privati,
che ora permane esclusivamente per il mancato versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non più
dell'IVA.
La nuova formulazione della norma, dunque, continua ad imporre al
committente e all'appaltatore di accertare il regolare
adempimento dell'appaltatore e del subappaltatore
all'obbligo di versamento delle ritenute, con le
medesime modalità introdotte dal Decreto Sviluppo;
tale controllo, invece, non è più richiesto
in relazione al versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta in relazione al rapporto di appalto, semplificando
così le incombenze a carico di committenti ed
appaltatori.
Si ricorda che, nonostante le modifiche apportate dal D.L. n.
69/2013 siano immediatamente operative, prima di considerare
definitivo il testo dell'art. 50 sarà necessario
attendere la conversione del decreto legge – nei 60 giorni
dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21
giugno 2013 – ed i possibili interventi di modifica.
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