L'Assemblea della Camera, il 6 novembre 2014, ha approvato
definitivamente il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 132/2014, diretto a migliorare l'efficienza
complessiva del processo civile, già approvato con
modificazioni dal Senato. La normativa è entrata in vigore
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 10.11.2014.
Queste le principali novità.
Decisione delle cause pendenti mediante trasferimento in
sede arbitrale. Sia nelle cause civili pendenti in primo
grado che in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente
richiedere di trasferire il procedimento in sede arbitrale,
purché non abbia ad oggetto diritti indisponibili, né
verta in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. E'
previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi
con separato decreto ministeriale.
Negoziazione assistita. La convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati è un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona
fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la
controversia mediante l'assistenza degli avvocati. La richiesta
di negoziazione (che può essere accettata o meno) è
condizione di procedibilità per controversie in materia di
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per
controversie che abbiano per oggetto una domanda di pagamento non
superiore a Euro 50.000 1. La negoziazione assistita non
è condizione di procedibilità in caso di procedimenti
per ingiunzione (inclusa l'opposizione), di procedimenti di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
(art. 696 bis c.p.c.), di procedimenti di opposizione o incidentali
di cognizione relativi all'esecuzione forzata di procedimenti
in camera di consiglio e in caso di azione civile esercitata nel
processo penale. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli
avvocati che li assistono costituirà titolo esecutivo idoneo
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Modifica al regime della compensazione delle spese: chi
perde paga (come prima, più di prima). Per
disincentivare l'abuso del processo, è previsto che la
compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei
casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti.
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario.
Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione
monocratica, il Giudice, valutata la complessità della lite
e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza
non impugnabile al mutamento del rito ordinario al rito
sommario.
Sospensione dei termini e ferie dei magistrati.
Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo
feriale nei tribunali sarà dal 1 al 31 agosto (non
più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della
durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati e degli
Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.
Ritardo nei pagamenti. Si applicano gli interessi
moratori previsti per i pagamenti relativi alle operazioni
commerciali dal momento della proposizione della domanda
giudiziale, al posto dei vecchi (e più bassi) interessi
legali.
Esecuzione: il terzo debitore non ha più l'obbligo di
comparire in udienza. In materia di espropriazione presso terzi in
generale, sono eliminati i casi in cui il terzo tenuto al pagamento
di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la
dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la
dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo
lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Ulteriori novità sono previste in materia di separazione
dei coniugi e divorzio.
Footnote
1 L'obbligo di esperire la negoziazione assistita per cause di valore non superiore a Euro 50.000 sussiste a prescindere dalla materia, purché questa non sia coperta dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, in base al quale sussiste l'obbligo del tentativo di mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
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