I Paesi aderenti all'OCSE hanno raggiunto, l'8 ottobre u.s., un'intesa sulla tassazione delle imprese multinazionali, su cui già era stato trovato, nei mesi scorsi, un principio di accordo da parte dei ministri delle Finanze del G7 e del G20.

Tale intesa, in relazione alla quale è stato pubblicato il documento denominato "Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Ar ising from the Digitalisation of the Economy", riscrive le regole di tassazione internazionale e si fonda sui seguenti "due pilastri":

  1. l'introduzione di un'imposta minima globale del 15% (c.d. "Global minimum tax" o anche "GMT"), per le imprese multinazionali aventi un fatturato di almeno Euro 750 milioni, da applicare in ogni Stato, in modo da allontanare gli eccessi di concorrenza sleale praticati dagli Stati ove il livello impositivo è basso o prossimo allo zero. In particolare, se una multinazionale realizza i profitti in paradisi fiscali o in Stati a basso prelievo, essa potrà essere tassata, nel proprio Stato di residenza, per la quota che manca a raggiungere l'imposta minima del 15%. Da tale imposta sono tuttavia esclusi i fondi d'investimento e i fondi pensione;

  2. la stretta sull'elusione per le imprese multinazionali aventi un fatturato globale di Euro 20 miliardi e un profitto oltre il 10% (i.e. il rapporto tra l'utile ante imposte e i ricavi), mediante l'imposizione di un'imposta sul 25% degli utili oltre la soglia del 10% di profitto, da riallocare negli Stati in cui si effettuano le vendite di beni e servizi.

Si modifica quindi il principio-cardine della tassazione internazionale, secondo cui le imprese sono assoggettate a tassazione negli Stati ove sono fisicamente presenti, a favore di un regime impositivo che tende ad adattarsi alla c.d. "smaterializzazione" delle transazioni economiche propria dell'era digitale.

L'applicazione di tale criterio comporterà l'abrogazione delle c.d. "web tax" (spesso denominate anche "digita Tuttavia, dopo l'intesa raggiunta in sede OCSE, resta da definire una comune base imponibile su cui applicare l'imposizione, al fine di evitare distorsioni tra i diversi Stati e vanificare la lotta alla concorrenza fiscale.

Originally published 20 October, 2021

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