Di recente, la High Court inglese ha pronunciato una
sentenza che inciderà in misura notevole sui produttori
britannici e, con buona probabilità, su tutti i produttori e
fornitori di beni nell'Unione Europea.
Tale importante decisione ha il pregio di chiarire alcune questioni
di interesse per i produttori inglesi, poiché rappresenta il
primo caso ad aver analizzato:
- L'ambito di applicazione temporale del regolamento Roma II ai casi di responsabilità del produttore,
- L'applicazione della legge sul diritto internazionale privato inglese del 1995 (Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995) alle domande di risarcimento relative alla responsabilità del produttore,
- L'ambito territoriale di applicazione del codice del consumo inglese (CPA).
Il giudice adito non ha, però, statuito se l'ambito
di applicazione del CPA sia limitato alle richieste di risarcimento
dei danni patiti entro i confini del Regno Unito, o possa
estendersi anche a quelli patiti all'interno dello Spazio
Economico Europeo. Del pari, la Corte non ha preso posizione sulla
possibilità che la legge applicabile possa essere
determinata dall'attività di promozione pubblicitaria
del prodotto, anziché da quella relativa al luogo di
conclusione del contratto di vendita.
La controversia è stata promossa da cittadini non britannici
nei confronti di una società inglese, relativamente a delle
protesi dell'anca asseritamente difettose. Gli attori erano
domiciliati al di fuori dell'Inghilterra (ed al di fuori dello
Spazio Economico Europeo), e, del pari, avevano patito i danni al
di fuori dell'Inghilterra (ed al di fuori dello Spazio
Economico Europeo).
La sentenza ha specificamente chiarito che:
1. L'ambito temporale di applicazione della Regolamento
EU Roma II ('Roma II'), è limitato agli eventi
dannosi verificatisi dopo 11 gennaio 2009. Nelle ipotesi di
responsabilità del produttore, tale data si riferisce al
momento della produzione o dell'immissione sul mercato.
Il primo quesito sottoposto all'attenzione della Corte è
stato quello di accertare se la legge applicabile dovesse essere
individuata secondo i principi espressi da Roma II o da quelli
previsti dal Private International Law (Miscellaneous Provisions)
Act 1995 ('PILA'). Roma II troverà
applicazione se l'evento dannoso si sarà verificato
successivamente al 11 Gennaio 2009. Il Giudice ha, poi, stabilito
che per evento dannoso si deve intendere la data di produzione o
quella di spedizione dal magazzino. I prodotti in questione erano
stati tutti forniti ai consumatori prima del 11 gennaio 2009 e,
pertanto, la controversia doveva essere soggetta
all'applicazione dei principi espressi nel PILA.
L'ordinario criterio di collegamento previsto dalle norme del
PILA, prevede che debba applicarsi la legge del luogo in cui
l'evento dannoso si è verificato, e tale luogo non
poteva essere l'Inghilterra.
Non è stato ritenuto rilevante, al fine di decidere se la
legge applicabile fosse quella inglese, che vi fosse uno elevato
numero di attori (provenienti da Paesi differenti), i quali
lamentavano le medesime circostanze di responsabilità.
2. Che l'ambito di applicazione territoriale del
Consumer Protection Act 1987 ('CPA'), non si estende ai
danni patiti al di fuori del Regno Unito.
Gli attori fondavano la propria pretesa sul CPA,
sostenendo che la legge applicabile fosse quella inglese, alla luce
dell'art. 12 del PILA, sulla base della circostanza che le
protesi erano state progettate e prodotte in Inghilterra e che la
società convenuta ivi aveva la sede. Tuttavia, il Giudice ha
ritenuto che, non essendo stati i danni patiti in Inghilterra, non
poteva sussistere la giurisdizione inglese. Anche nell'ipotesi
in cui la legge applicabile fosse stata quella inglese, la portata
territoriale del CPA [e della direttiva europea in tema di
responsabilità del produttore (85/374/CEE) sulla quale il
CPA si basa] non potrebbe estendersi ai danni sofferti al di fuori
della Spazio Economico Europeo.
Cosa implica tutto ciò?
- Gli individui che abbiano patito dei danni al di fuori dello Spazio Economico Europeo non possono chiedere di agire in via risarcitoria sulla base delle norme del CPA [o dalla direttiva europea in tema di responsabilità del produttore (85/374/EEC)], anche nell'ipotesi in cui il danno sia stato causato da un bene prodotto nel Regno Unito.
- Secondo quanto previsto dal PILA e da Roma II, in tali casi la legge applicabile è quella del Paese in cui gli attori hanno patito i danni.
- Alla luce delle disposizioni previste in Roma II, così come attualmente interpretate, la data dell'evento causa del danno coincide con quella in cui il bene è stato distribuito o prodotto.
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