Un fornitore di servizi Internet non può essere chiamato a rispondere del reato di violazione della privacy se i contenuti lesivi degli altrui diritti sono stati caricati online e immessi in Rete da parte di abbonati, utenti od iscritti.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione mettendo la parola fine ad un lungo processo che vedeva coinvolti alcuni alti dirigenti di Google.

Responsabili dell'incresciosa vicenda, che ha visto protagonista un giovane affetto dalla sindrome di Down, sono "i bulli", coloro che lo hanno vessato e che hanno poi caricato il video in Rete.

A seguito di questo episodio, la società Google - che fornisce un servizio di Internet hosting provider - è stata accusata di non aver vigilato sui contenuti del filmato in questione.

Questi i punti più rilevanti della sentenza:

  • Google Video è un host provider. Pur essendo, infatti, proprietaria della piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video/filmati, google svolge un ruolo di mera intermediazione. Lo hosting provider non conosce preventivamente cosa gli utenti andranno a caricare in rete, anche se a carattere offensivo, ma ne risponderanno nel momento in cui - una volta informati del contenuto illecito presente sulla propria piattaforma - non intervengano tempestivamente per rimuoverlo.
  • Con riguardo alla privacy e al trattamento dei dati personali, non sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi. Ciò in quanto Google non è titolare del trattamento dei dati sensibili contenuti nel video, mentre lo sono gli utenti che lo caricano, ai quali possono essere applicate le sanzioni penali e amministrative previste dal Codice della Privacy.
  • Non può essere esercitata da parte dell'hosting provider un controllo preventivo, pieno ed efficace sulla massa dei video caricati da terzi, visto l'enorme afflusso di dati. Tale possibilità sarebbe possibile infatti soltanto attraverso l'attivazione di un filtro che, anche laddove fosse legislativamente previsto, sarebbe difficilmente ammissibile perché contrario dalla normativa europea secondo la quale i provider non devono "filtrare".

Questa sentenza rappresenta dunque un enorme passo avanti verso tutti i crimini commessi in rete ai danni dei più deboli. Si rivolge a tutte quelle persone, in maggior parte minorenni, che diffondano sul web dati sensibili, od anche a contenuto diffamatorio e che, trincerandosi dietro l'immagine dell'hosting provider, siano convinti che le loro azioni rimangano impunite.

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