In data 22.02.2014 sono entrate in vigore le norme che disciplinano la competenza giudiziaria degli undici tribunali specializzati per i contenziosi riguardanti le società aventi sede all'estero.

Tale disciplina della competenza è diretta ad incoraggiare gli investimenti esteri nel sistema economico nazionale.

In breve.

Con il decreto "Destinazione Italia" d.l. 23.12.2013 n.145 (convertito con la legge n.9/14 ed in Gazzetta Ufficiale n. 43/14) all'art.10 si è previsto di concentrare in soli 11 Tribunali la competenza giudiziaria sulle materie, previste per il tribunale delle imprese, di cui all'art.3 del decreto legislativo 27.06.2003 n.168 in cui sia parte una società estera.

Tale nuova competenza territoriale si applica a tutti i giudizi civili instaurati dal 22 febbraio 2014 ed aventi ad oggetto le materie elencate nel citato articolo 3 e quindi le cause relative alla proprietà intellettuale, all'antitrust, al diritto societario (tra cui le controversie endosocietarie) ed ai contratti pubblici di appalti (non devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e di valore eccedente le soglie comunitarie).

Si riporta per comodità l'art. 1-bis introdotto dal decreto in commento:

Articolo 10

Tribunale delle società con sede all'estero

01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano" (1)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis ,»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis . Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di [Trento, Bolzano (sezione distaccata),] Trieste, Venezia. (2)

9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter ); (3)

9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento.». (3)

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L. 21.02.2014, n.9 con decorrenza dal 22.02.2014.

(2) Le parole del presente numero riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'allegato alla legge di conversione L. 21.02.2014, n. 9 con decorrenza dal 22.02.2014.

(3) Il presente numero è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L. 21.02.2014, n.9 con decorrenza dal 22.02.2014.

Lo studio Giambrone Law, con l'organizzazione di cui è dotato e tramite le sue sedi fuori e dentro l'Italia, si pensi a Roma e Milano, finanche alla rete di studi collegati, si pone per le società con sede all'estero un importante punto di riferimento per il contenzioso da svolgere in Italia nelle materie indicate.

Peraltro, da una parte, l'impronta internazionalistica dello studio e, dall'altra, la presenza sul territorio di strutture consolidate, incide sicuramente in favore dei clienti sia in tema di professionalità, ma anche in tema di contenimento dei costi (si considerino già solo quelli di trasferta degli avvocati) stante la concentrazione del contenzioso nei citati Tribunali.

Si pensi per esempio alla sede di Roma dello studio internazionale Giambrone Law che coincide con quella di un territorio che concentra un contenzioso che riguarda, di fatto, una consistente fetta dell'Italia; infatti come indicato nella citata norma al punto 7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricomprende i distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia e Roma.

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