Refitting yacht: hai un'imbarcazione extra UE? Conviene rinnovare e fare manutenzione in Italia?

Refitting yacht: cos'è esattamente?

Molto spesso nei cantieri navali e tra chi è dedito al mondo delle barche si sente parlare di "refitting yacht".

Ma in sostanza cosa si intende?

Il refitting rappresenta il processo di revisione e riparazione di imbarcazioni; o meglio un'attività di riparazione, fissaggio, ripristino, rinnovo e ristrutturazione di scafi. Non a caso, la traduzione letterale è "rimontaggio".

Il refitting di uno yacht si concretizza in tutti i casi in cui:

- Si sostituisce una vecchia attrezzatura con una nuova;

- Vengono apportate modifiche finalizzate a far partecipare uno yacht ad una competizione sportiva;

- Si personalizza uno yacht su richiesta diretta dell'interessato;

- Si effettua l'installazione di componenti moderni;

- Si ripristina la conservazione di una barca in legno.

Il momento più indicato per approcciarsi al refitting è l'inverno, così da poter usufruire a pieno dell'imbarcazione in estate.

Il costo del refit non è certamente contenuto e dunque è importante ponderare i lavori da eseguire, e buttar giù un ordine di priorità.

Una recente circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha semplificato notevolmente la materia del refit nautico, soprattutto per quello che interessa i lavori da eseguirsi su unità da diporto extra UE nei cantieri italiani.

Invero, il testo illustra tutte le semplificazioni fiscali riguardanti i lavori di manutenzione effettuati in regime di ammissioni temporanea, disponendo:

- un'esenzione dalle garanzie fideiussorie e dall'imposizione dell'iva;

- per i cantieri autorizzati AEO, la riduzione delle garanzie doganali fino al 100%;

- per le lavorazioni in regime di perfezionamento attivo lo status di operatore economico autorizzato.

In altre parole, la fonte richiamata è nata per garantire una concreta semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi che fino a qualche anno fa gravavano notevolmente sulla cantieristica.

Refitting yacht extra UE in Italia: si risparmia?

La circolare n. 20 del 27 maggio 2022 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dunque, ha dettato chiare linee guida circa le procedure doganali da seguire e gli adempimenti fiscali da effettuarsi per l'introduzione di imbarcazioni da diporto extra UE nel territorio doganale dell'Unione, da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting.

Invero, la fonte richiamata statuisce che i 18 mesi, come limite massimo di permanenza degli yacht extra UE in regime di ammissione temporanea, devono essere visti nel loro complesso, soprattutto quando il bene viene vincolato al regime di ammissione temporanea e, successivamente, a regime speciale, per poi nuovamente ripassare all'ammissione temporanea.

La circolare chiarisce che in sede di ammissione temporanea è possibile effettuare lavori come manutenzione dello scafo, riparazione e sostituzione dell'impianto e degli apparati dell'unità, manutenzioni e riparazione di interni, purché non si modifichi la struttura e apportino miglioramenti di performance o di valore dello yacht.

Tali lavori, in regime di ammissione temporanea, ergo in regime di non imponibilità iva, non fanno sorgere alcun obbligo di prestazione di garanzia a fini doganali, a condizione che:

  • Il titolare dello yacht dimostri il momento di ingresso dello yacht nelle acque europee, mediante la presentazione della "dichiarazione verbale di temporanea importazione", da presentarsi all'ufficio doganale competente anche successivamente, quando si ritiene necessario procedere alla manutenzione a seguito dell'ingresso, e comunque prima dell'inizio dei lavori;
  • Avvenga il trasferimento dei diritti e obblighi derivanti dal regime di ammissione temporanea al cantiere incaricato dei lavori, mediante presentazione del modello T.O.R.O. (transfer of rights and obligations);
  • Il cantiere annoti nelle proprie scritture contabili le informazioni relative ai lavori, parti e pezzi sostituiti, assumendo responsabilità diretta per l'eventuale insorgenza dell'obbligazione doganale.

La circolare richiamata chiarisce inoltre che, allorquando i lavori da effettuare su yacht extra-Ue comportano interventi strutturali, che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, è necessario utilizzare il regime di perfezionamento attivo (non essendo ammesso il semplice regime di temporanea ammissione) per il quale è necessaria sia l'autorizzazione dell'ufficio doganale, ma anche la presentazione da parte del cantiere di una garanzia a copertura di eventuali diritti doganali dovuti.

Refitting yacht: ammissione temporanea o perfezionamento attivo?

Come visto, il regime di ammissione temporanea differisce dal perfezionamento attivo per le seguenti ragioni: nel dettaglio, consente l'importazione temporanea di merci extracomunitarie in totale o parziale esonero dai diritti doganali (dazio e Iva), senza l'applicazione di misure di politica commerciale.

Le merci in regime di ammissione temporanea dovranno essere riesportate senza che siano state apportate modifiche, fatto salvo il deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto.

Se si decidesse di non riesportate e si decidesse per la nazionalizzazione, ci si troverebbe invece nella condizione di dover pagare i relativi diritti, dazi e iva alla importazione, oltre gli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo al regime di ammissione temporanea.

Scopo dunque del regime di ammissione temporanea è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di beni/merci.

Contrariamente, il perfezionamento attivo permette l'importazione delle materie prime in regime di sospensione dal pagamento di dazi e Iva, senza l'applicazione di misure di politica commerciale.

Una volta lavorato, il prodotto è destinato alla riesportazione oppure all'immissione in consumo nell'Unione Europea.

In regime di perfezionamento attivo è possibile effettuare la riparazione, il montaggio, l'assemblaggio, la trasformazione e le manipolazioni usuali.

Per utilizzare il regime di perfezionamento attivo è necessario richiedere un'autorizzazione all'ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali del richiedente e dove viene svolta almeno una parte delle attività relative al regime.

Obiettivo del perfezionamento attivo è di incrementare la trasformazione all'interno dell'Unione Europea. Ergo lo sviluppo delle imprese unionali mediante la specializzazione e la valorizzazione delle aziende europee e l'aumento dell'occupazione.

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Lo studio Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e della navigazione. Assistiamo i clienti nelle procedure di acquisto e vendita di imbarcazioni, anche se situate in Paesi extra UE.

Ci occupiamo di pratiche di importazione in Italia di imbarcazioni battenti bandiera extra UE, nonché delle pratiche connesse ai regimi fiscali applicabili in ciascun caso che ci viene prospettato.

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