In data 24 giugno 2014, è stato pubblicato in G.U. n. 144 il decreto legge n. 91 (c.d. "Decreto Crescita"), in vigore dal 25 giugno 2014, recante inter alia disposizioni urgenti per le imprese. Gli articoli 21 e 22 del Decreto 91 contengono in particolare alcune misure di agevolazione in materia di emissione di obbligazioni da parte di società non quotate, di ritenute fiscali nonché di imposta sostitutiva sui finanziamenti.

1. Le agevolazioni intervenute in materia di emissione di obbligazioni societarie.

L'articolo 21, comma 1, del Decreto Crescita estende il regime dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996 (c.d. "regime 239") anche agli interessi ed altri proventi derivanti dai c.d. Minibond non negoziati ed emessi da società non quotate a condizione che tali titoli siano detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). Viene così superata la problematica della negoziazione presso sistemi di gestione accentrata e quindi dei connessi costi.

L'articolo 21, comma 2, del Decreto Crescita, modifica l'articolo 32, comma 9-bis, D.L. 83/2012, con lo scopo di precisare le condizioni previste ai fini della disapplicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del DPR 600/1973 ("DPR 600") sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie percepiti da OICR e SPV di cartolarizzazione. In particolare, la norma novellata stabilisce che non si applica la ritenuta ex DPR 600 agli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie corrisposti a:

  • OICR, istituiti in Italia o in Paese UE, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificativi ai sensi dell'art. 100 del TUF;
  • SPV di cartolarizzazione, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. Questa modifica agevola l'investimento in titoli non negoziati ed emessi da società non quotate, per i quali non trova applicazione il "regime 239", a condizione che gli stessi titoli siano sottoscritti da OICR o SPV di cartolarizzazione che presentino i requisiti sopra ricordati.

2. Le agevolazioni intervenute in materia di ritenute fiscali e di imposta sostitutiva sui finanziamenti.

2.1 Novità in tema di ritenute fiscali.

Con l'articolo 22, comma 1, del Decreto Crescita, si introduce il nuovo comma 5-bis all'articolo 26 del DPR 600, ove si stabilisce che non si applica la ritenuta sugli interessi e altri proventi corrisposti da imprese italiane a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine erogati da:

(i). enti creditizi stabiliti in Paesi UE;

(ii). imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Paesi UE; e

(iii).OICR stabiliti in Paesi UE o in Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list.

Per effetto di tale modifica, l'impresa italiana non applicherà più la ritenuta a titolo di imposta nei confronti del soggetto finanziatore non residente. La ratio della norma sarebbe quella di favorire l'accesso delle imprese italiane a fonti di finanziamento europee, rimuovendo il maggior costo relativo all'applicazione della ritenuta del 26% prevista dall'articolo 26, comma 5, DPR 600, che economicamente risultava nella prassi commerciale traslato sul debitore.

Gli effetti di questa norma non risultano tuttavia chiari. Il legislatore non indica, infatti, se i redditi di capitale (inclusi gli interessi derivanti da finanziamento e corrisposti da un soggetto italiano) restino per il finanziatore non residente soggetti a tassazione in Italia ex art. 23 del TUIR. Se così fosse, l'agevolazione si tradurrebbe in un peggioramento dal momento che i finanziatori non residenti sarebbero tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ed assolvere l'IRES sul reddito prodotto in Italia.

2.2 Novità in tema di imposta sostitutiva.

Infine, l'articolo 22, comma 2, del Decreto Crescita estende l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte al DPR 601/1973, rientrano nell'ambito del regime dell'imposta sostitutiva:

  • le cessioni dei contratti di finanziamento già assoggettati ad imposta sostituitva e,o dei relativi crediti, nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi;
  • i finanziamenti a medio e lungo termine erogati da:
  • (i). SPV di cartolarizzazione;

    (ii). imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Paesi UE; e

    (iii).OICR stabiliti in Paesi UE o in Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list.

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