La legalizzazione di documenti nel Regno Unito ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

La “Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961” (di seguito la “Convenzione”) si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul ter­ritorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altro Stato contraente.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione includono la Repubblica Italiana, il Regno Unito di Gran Bretagna, la Germania (con eccezioni su base bilaterale), la Spagna (con eccezioni su base bilaterale) e gli altri Stati Membri dell'Unione Europea. La lista completa degli stati Contraenti è reperibile al seguente link  https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf

Sono considerati atti pubblici ai fini della Convenzione:

  1. i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giu­risdizione dello Stato, compresi quelli che emanano da un pubblico mistero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
  2. i documenti amministrativi;
  3. gli atti notarili;
  4. le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, apposti su un atto privato.

Tuttavia la Convenzione non si applica ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari e ai documenti amministrativi concernenti direttamente un'operazione commer­ciale o doganale

La Convenzione ha sostituito la legalizzazione da parte di agenti consolari e diplomatici dello Stato in cui deve essere prodotto l' atto pubblico di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) con la legalizzazione mediante l' apposizione all' atto pubblico in questione di una “apostille” che certifica l' identità del sigillo o del timbro di colui, un notaio o altro soggetto abilitato, che ha certificato l' autenticità del documento e, nel caso di documenti sottoscritti, l' autenticità della firma.

Nel Regno Unito, l'ente preposto a rilasciare l' apostille ai sensi della Convenzione è il Legalisation Office del Foreign, Commonwealth and Development Office (il Ministero degli Esteri della Gran Bretagna).

Ai sensi della legge inglese, i soggetti abilitati a certificare l'autenticità di un atto o della sottoscrizione al fine di ottenere l' apositlle da parte del Legalisation Office sono i notaries public ed i solicitors.

I professionisti di Hanover Bond Law hanno la propria firma depositata presso il Legalisation Office del Foreign, Commonwealth and Development Office  e forniscono il servizio di legalizzazione che è necessario, ad esempio, per fare predisporre procure speciali per la compravendita di immobili in Italia, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio a fini successori ecc.

Inoltre la legalizzazione ai sensi della Convenzione è un requisito per l' ottenimento da parte del Consolato Generale d' Italia nel Regno Unito della cosiddetta “dichiarazione di valore” di titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciati nel Regno Unito.

È anche possibile ottenere la legalizzazione di traduzioni dall' italiano all' inglese e vice versa  delle suddette tipologie di atti.

In caso di urgenza la legalizzazione può essere ottenuta in giornata e spedita subito in Italia tramite corriere che la recapita entro due o tre giorni.

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