1. Il Disegno di Legge di Bilancio 2018 e l'intervento sull'articolo 20 del Testo Unico dell'Imposta di Registro

L'articolo 13 del Disegno di Legge di Bilancio 2018 (di seguito: "DDL di Bilancio 2018") prevede una disposizione che modifica l'attuale articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (recante il «Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»: di seguito, "Testo Unico dell'Imposta di Registro" o più brevemente "TUR"), ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e delle altre imposte dello stesso tipo – in particolare le imposte ipotecarie e catastali – che di fatto consentirebbe di superare la problematica, creatasi in questi anni, sulla riqualificazione, in termini di cessione di azienda, dello schema negoziale costituito da conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione (quest'ultimo notoriamente soggetto ad una minore tassazione indiretta).

2. Le modifiche proposte

In proposito, si ricorda che il testo attualmente vigente del menzionato articolo 20 (rubricato, per l'appunto, «Interpretazione degli atti») così recita:

«1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».

In caso di accoglimento della modifica, il testo del medesimo articolo sarebbe così emendato:

«1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essi collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

Inoltre, l'articolo 13 del DDL 2018 prevede che all'articolo 53-bis, comma 1, del TUR, le parole «le attribuzioni e i poteri» siano sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri».

3. Ratio della modifica proposta. Le questioni interpretative sorte in passato ed il loro superamento

Come indicato in premessa (§ 1), l'intervento di legge in esame è teso a superare normativamente l'annosa questione concernente la portata applicativa della disposizione, essendosi – nel tempo – creati e contrapposti gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza di seguito brevemente richiamati.

(i) Secondo un primo orientamento, che muove dalla considerazione dell'imposta di registro come "imposta d'atto", l'articolo 20 del TUR impone di tassare gli atti in base al loro contenuto giuridico effettivo, attribuendo quindi agli Uffici il potere di verificare se il nomen iuris attribuito all'atto dalle parti è corretto in base agli effetti giuridici che l'atto stesso produce. Detto orientamento è stato (ed è tuttora) sostenuto dalla dottrina prevalente e tendenzialmente accolto dalla giurisprudenza di merito, ma – come si indicherà infra – esso non è stato ritenuto fondato dalla giurisprudenza di legittimità.

(ii) Secondo il diverso orientamento della Cassazione, infatti, l'articolo 20 avrebbe una portata più ampia di quella sopra delineata ed il riferimento alla «intrinseca natura» degli atti presentati per la registrazione consentirebbe agli Uffici di considerare, ai fini della tassazione, non solo la natura e gli effetti del singolo atto, ma anche gli effetti economici del più ampio schema negoziale in cui lo stesso è inserito (valutazione funzionale).

Così, in particolare, con la sentenza del 18 dicembre 2015, n. 25487 e poi con le sentenze dell'11 maggio 2016, n. 9582 e del 15 marzo 2017, n. 6758 (tutte riferite ad ipotesi di conferimento di azienda con contestuale cessione delle quote ottenute in contropartita da parte del socio), la Cassazione, pur superando il precedente orientamento secondo il quale l'articolo 20 aveva una valenza antielusiva, ha ritenuto che la medesima disposizione fornisse un criterio ermeneutico autonomo, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessivamente posta in essere (e ciò anche a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti); concludendo pertanto che l'operazione di conferimento di azienda seguito dalla cessione delle quote fosse da tassare come operazione unitaria di cessione d'azienda.

Il citato orientamento della Corte di Cassazione ha formato oggetto di forti critiche da parte della dottrina, nonché alimentato le situazioni di incertezza interpretativa in capo agli operatori, ad esempio per i casi in cui, la cessione delle quote fosse solo parziale e non totale.

Ora, tornando alla disamina e alla ratio dell'articolo 13 del DDL di Bilancio 2018, come chiarito dalla Relazione illustrativa al medesimo DDL, «la modifica è volta», per l'appunto, «a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'articolo 20».

«Tali incertezze interpretative sono rese evidenti anche dall'esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità che, in alcune sentenze, ha riconosciuto una valenza antielusiva all'articolo 20 del TUR, mentre in altri arresti, soprattutto in quelli più recenti, ha ritenuto di dover procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall'articolo 20 del TUR; secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell'operazione posta in essere dai contribuenti.

La norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)».

4. Disciplina antiabuso

Come già segnalato sub § 2, la proposta di modifica si accompagna ad una proposta di integrazione della disciplina sui poteri degli Uffici in sede di controllo, in relazione alla quale si specifica che la normativa antiabuso può applicarsi anche all'imposta di registro.

Sul punto, in particolare, la Relazione specifica quanto segue:

«È evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In tale sede andrà quindi valutata, anche in materia di imposta di registro, la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando, dunque, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati. Con le modalità previste dall'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, potrà essere, quindi, ad esempio, contestato l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d'azienda».

5. Decorrenza

Circa la decorrenza della modifica segnalata, in assenza di specifiche indicazioni, è da ritenersi che la stessa coinciderà con l'entrata in vigore della legge di bilancio (i.e., 1° gennaio 2018), anche se in dottrina già ci si interroga sulla operatività della nuova disciplina rispetto alle controversie in essere ed ai rapporti tributari pendenti.

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