Con sentenza n. 18826/2013 depositata lo scorso 29 aprile, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello di Trieste nei confronti di una donna (la "Ricorrente") che aveva inserito in una chat erotica un “nickname” composto dalle iniziali e dal numero di cellulare della sua ex datrice di lavoro, la quale era stata contattata dagli utenti della chat e da questi apostrofata con parole offensive.

Per tale condotta, la Ricorrente era stata ritenuta responsabile dei reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.), mentre il reato di molestie (art. 660 c.p.) era stato dichiarato prescritto in secondo grado. Tra i motivi di impugnazione, la Ricorrente riteneva non integrato a suo carico il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., in base al quale è punito "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (...)". Secondo la Ricorrente, infatti, la norma incriminatrice in questione tutelerebbe la pubblica fede, la quale "può essere pregiudicata da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, non ad un semplice numero di telefono". Inoltre, secondo la Ricorrente nessuno era stato indotto in errore dal suo nickname: non il gestore della chat, che aveva comunque come riferimento il soggetto generatore del nickname, nè gli utenti della rete, i quali erano consapevoli di avere a che fare con una persona non determinata né riconoscibile, a maggior ragione in assenza di conversazioni in cui la Ricorrente si fosse spacciata direttamente per il soggetto terzo.

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha ritenuto integrati i presupposti del reato di sostituzione di persona disciplinato dall'art. 494 c.p., dando un'interpretazione estensiva della norma idonea a consentirne l'applicazione anche alle nuove modalità di violazione per via telematica dei beni giuridici protetti. In tal senso, per "nome" si deve intendere non solo il nome di battesimo, ma qualsiasi contrassegno di identità, ivi compresi i “nickname” utilizzati online, "che attribuiscono un'identità sicuramente virtuale (...) la quale, tuttavia, non per questo è priva di una dimensione concreta". Tali soprannomi, infatti, possono veicolare comunicazioni in rete "idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il nickname è attribuito". Del resto, se – come in questo caso – il “nickname” è riconducibile a una persona fisica determinata in quanto ne contiene le iniziali e il numero di cellulare, lo stesso soprannome equivale a tutti gli effetti a uno pseudonimo o a un nome di fantasia, per i quali pacificamente si applica l'art. 494 c.p. Quanto agli ulteriori elementi costitutivi del reato, l'induzione in errore si è realizzata nei confronti degli utenti della chat, convinti di avere a che fare con un utente realmente interessato alla pagina di incontri quando invece così non era. Secondo la Corte, è altresì evidente il fine della Ricorrente di arrecare un danno alla persona offesa, ciò che di fatto si è poi avverato.

Non è la prima volta che la Cassazione estende l'art. 494 c.p. a condotte realizzate via internet. In passato, è stato condannato per sostituzione di persona un soggetto che aveva speso le generalità di un terzo per creare e utilizzare un account di posta elettronica (Cass., sez. V, 8/11/2007, n. 46674). La Corte riconosce come quel caso fosse diverso da quello in esame, in cui la Ricorrente non ha creato un vero e proprio account spacciandosi per un terzo, ma ha "semplicemente" creato un “nickname” contenente alcuni dati identificativi del terzo. Tale differenza, tuttavia, non è valsa ad escludere l'applicazione dell'art. 494 c.p., in quanto l'attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali (“nickname” inclusi) allo scopo di arrecargli un danno costituisce in ogni caso violazione della sua identità.

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