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4 October 2024

Disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di cartolarizzazione

In data 12 marzo 2024 la Banca d'Italia – a conclusione del processo avviato in data 27 luglio 2023 in cui ha posto in consultazione il "Documento di consultazione sulle disposizioni...
Italy Finance and Banking

1. Introduzione

In data 12 marzo 2024 la Banca d'Italia – a conclusione del processo avviato in data 27 luglio 2023 in cui ha posto in consultazione il "Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione" – ha adottato delle modifiche in materia di cartolarizzazione alla seguente normativa (di seguito, gli "Aggiornamenti"):

(i) Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare del 17 dicembre 2013 n. 285);

(ii) Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare del 3 aprile 2015 n. 288);

(iii) Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Provvedimento del 23 dicembre 2022); e

(iv) Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento del 19 gennaio 2015).

Gli Aggiornamenti seguono le modifiche introdotte nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con il decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, emanato al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2017/2402 del 12 settembre 2017 (il "Regolamento sulle Cartolarizzazioni") ed al Regolamento (UE) 2013/575 del 26 giugno 2013 (il "CRR"), e che ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 4- septies.2.

In sostanza, queste ultime modifiche del quadro legislativo e regolamentare determinano il riordino complessivo dei poteri di vigilanza in Italia con riguardo alle operazioni di cartolarizzazione, inclusa la revisione del quadro sanzionatorio.

Le modifiche introdotte con gli Aggiornamenti saranno applicabili a partire dal 1 luglio 2024. Fino al 30 giugno 2024 troverà applicazione quanto previsto nella precedente Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 (Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)) (la "Comunicazione").

Si riporta di seguito una breve sintesi delle principali novità introdotte dagli Aggiornamenti:

  1. nelle disposizioni secondarie di banche, intermediari finanziari, SIM e gestori si riporta il contenuto della Comunicazione che dispone – per banche meno significative1 , SIM diverse da quelle di classe 1 (come definite dall'art. 1, comma1, lett. E-bis) del TUF), intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e gestori italiani – indicazioni operative per la notifica alla Banca d'Italia delle operazioni di cartolarizzazione (in linea con quanto disposto dalla Banca Centrale Europea nel marzo 2022 con la "Guide on the notification of securitisation transactions – Articles 6 to 8 of the Securitisation Regulation" in merito alle modalità operative per il rispetto, da parte delle istituzioni significative, degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento sulle Cartolarizzazioni (i "Requisiti SR")2 ) nell'ambito delle quali tali enti svolgono il ruolo di cedente, prestatore originario o promotore (o società veicolo);
  2. si descrivono le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia nelle operazioni di cartolarizzazione in cui partecipino soggetti non vigilati (cd. operazioni miste);
  3. si prevede l'estensione agli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB del regime prudenziale delle cartolarizzazioni già previsto per le banche; e
  4. si introducono nuovi procedimenti amministrativi alla luce della disciplina eurounitaria in materia di comunicazione di operazioni di cartolarizzazione.

2. Attuazione dell'articolo 4-septies.2 TUF

2.1. Gli Aggiornamenti individuano, inter alia, (i) le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia (sia al momento della realizzazione della cartolarizzazione che nel corso della durata della stessa); (ii) le modalità di tale trasmissione (i.e., tramite INFOSTAT) ed i soggetti deputati all'adempimento di tali obblighi informativi (i.e., soggetti vigilati che svolgono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore o SSPE); (iii) i tempi della notifica (i.e., entro un mese dalla data di emissione e, con riferimento agli obblighi di comunicazione su base continuativa, "senza ritardo" a seguito di un "evento significativo" 3 che, incidendo sulle caratteristiche delle operazioni, possa avere effetti sul rispetto da parte dell'operazione di cartolarizzazione dei Requisiti SR)4.

 

2.2. Gli Aggiornamenti elencano inoltre in modo puntuale le informazioni da inviare alla Banca d'Italia in fase di emissione dell'operazione (cfr. punto (i) sopra) suddivise in (a) informazioni sulle caratteristiche della cartolarizzazione; (b) informazioni sulle esposizioni cartolarizzate; (c) informazioni sulle posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (d) informazioni relative alla conformità dell'operazione di cartolarizzazione ai Requisiti SR (da rappresentare in apposita lettera sottoscritta dal rappresentante dell'organo di gestione del soggetto vigilato, redatta in conformità con il modello previsto dagli Aggiornamenti); e (e) conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure adottate dal soggetto vigilato garantisca il rispetto dei Requisiti SR5 . Contestualmente alle informazioni di cui sopra, è previsto che sia trasmessa dal relativo soggetto vigilato la documentazione illustrativa e di supporto (e.g., la sintesi delle caratteristiche della cartolarizzazione e le informazioni sulle modalità di mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione) e la valutazione da parte delle funzioni aziendali di controllo avente ad oggetto, inter alia, l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dal soggetto vigilato per assicurare il rispetto dei Requisiti SR. In linea con quanto previsto dalla Comunicazione, gli Aggiornamenti prevedono inoltre l'obbligo su base continuativa (ongoing) da parte dei soggetti vigilati di comunicare alla Banca d'Italia, senza ritardo, il verificarsi di eventi significativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del Regolamento sulle Cartolarizzazioni che possano incidere sul rispetto, da parte della cartolarizzazione, dei Requisiti SR.
2.3. Tra le novità introdotte dagli Aggiornamenti rispetto alla Comunicazione si segnalano i seguenti: (i) la possibilità nelle cartolarizzazioni in cui partecipano più soggetti vigilati nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore o SSPE (ivi incluse le operazioni di cartolarizzazione multi-originator (i.e., in cui sono coinvolti più soggetti vigilati nel ruolo di cedente)) di identificare tra questi un soggetto incaricato dell'invio a Banca d'Italia della notifica dell'operazione di cartolarizzazione, al fine di evitare il proliferarsi di notifiche all'Autorità di vigilanza per una stessa cartolarizzazione; e (ii) la possibilità di delegare al servicer della cartolarizzazione il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione, con la conseguente assunzione da parte di quest'ultimo della responsabilità, nei confronti della Banca d'Italia, della completezza della documentazione trasmessa.
2.4. Gli Aggiornamenti introducono una disciplina sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia previsti dall'articolo 4-septies.2 del TUF per le cd. "operazioni miste", prevedendo che: (i) il soggetto vigilato che svolge il ruolo di cedente, prestatore originario o promotore assuma il ruolo di referente della Banca d'Italia, trasmettendo le informazioni descritte negli Aggiornamenti (e richiamate nei precedenti paragrafi) ricevute dal soggetto non vigilato sia all'inizio della cartolarizzazione che su base continuativa ed assumendosi nei confronti dell'Autorità la responsabilità della completezza della documentazione ricevuta; e (ii) la documentazione contrattuale della cartolarizzazione disciplini il rapporto tra il soggetto vigilato ed il soggetto non vigilato che assolve ad uno degli obblighi previsti dai Requisiti SR, prevedendo, inter alia, l'obbligo di trasmettere al soggetto vigilato le informazioni di cui al paragrafo 2.2. In mancanza di apposite previsioni volte a disciplinare nella documentazione contrattuale il rapporto tra il soggetto vigilato e quello non vigilato in merito ai suddetti obblighi di comunicazione, l'adempimento di tali obblighi deve intendersi interamente a carico del soggetto vigilato.

3. Estensione agli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB del regime prudenziale delle cartolarizzazioni previsto per le banche – obblighi di comunicazione

3.1. Al fine di assicurare coerenza nell'applicazione del principio di vigilanza equivalente tra banche e intermediari finanziari ex articolo 106 TUB ed evitare potenziali distorsioni nel mercato derivanti dall'applicazione di regole diverse per banche ed intermediari finanziari, gli Aggiornamenti prevedono inoltre l'estensione agli intermediari finanziari del regime prudenziale delle cartolarizzazioni previsto dal CRR per le banche, basato sulle tre metodologie di calcolo del requisito (SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA) da applicarsi, secondo un approccio sequenziale, sulla base delle informazioni disponibili sulla struttura della cartolarizzazione. Si prevede inoltre l'estensione agli intermediari finanziari del regime prudenziale previsto dal CRR per le posizioni verso cartolarizzazioni di non performing loans ed il trattamento prudenziale di favore previsto dal citato Regolamento per le posizioni verso cartolarizzazioni qualificate come "semplici, trasparenti e standardizzate" (STS) ai sensi del Regolamento sulle Cartolarizzazioni.
3.2. Sempre con lo scopo di assicurare il level playing field tra banche ed intermediari finanziari ex articolo 106 TUB e garantire il principio di neutralità della normativa rispetto ai rischi assunti da tali intermediari, gli Aggiornamenti estendono agli intermediari finanziari l'obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia della volontà di realizzare operazioni di cartolarizzazione volte al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio ("significant risk transfer" o SRT) previsto dagli articoli 244 e 245 del CRR.

Footnotes

1. Per banche meno significative (less significant institution, LSI) si intendono i soggetti che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2(16) del Regolamento (UE) 468/2014 della Banca Centrale Europea che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU).

2. Si tratta in sostanza dei seguenti requisiti: obblighi in materia di mantenimento del rischio da parte del cedente, promotore o prestatore originario della cartolarizzazione (articolo 6); obblighi di trasparenza relativi all'operazione a carico di cedente, promotori e SPV di cartolarizzazione (articolo 7); divieto di ricartolarizzazione delle esposizioni cartolarizzate (articolo 8).

3.  Cfr. di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del Regolamento sulle Cartolarizzazioni.

4. Tale obbligo di notifica su base continuativa trova applicazione alle cartolarizzazioni con data di emissione successiva al 1 gennaio 2019.

5.  Tale documento rappresenta una novità rispetto a quanto previsto nella Comunicazione.

Originally Published by 21 March 2024

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