L'Assemblea della Camera, il 6 novembre 2014, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 132/2014, diretto a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile, già approvato con modificazioni dal Senato. La normativa è entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 10.11.2014.

Queste le principali novità.

Decisione delle cause pendenti mediante trasferimento in sede arbitrale. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di trasferire il procedimento in sede arbitrale, purché non abbia ad oggetto diritti indisponibili, né verta in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. E' previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con separato decreto ministeriale.

Negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia mediante l'assistenza degli avvocati. La richiesta di negoziazione (che può essere accettata o meno) è condizione di procedibilità per controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per controversie che abbiano per oggetto una domanda di pagamento non superiore a Euro 50.000 1. La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità in caso di procedimenti per ingiunzione (inclusa l'opposizione), di procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.), di procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata di procedimenti in camera di consiglio e in caso di azione civile esercitata nel processo penale. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituirà titolo esecutivo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde paga (come prima, più di prima). Per disincentivare l'abuso del processo, è previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario. Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, il Giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile al mutamento del rito ordinario al rito sommario.

Sospensione dei termini e ferie dei magistrati. Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dal 1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.

Ritardo nei pagamenti. Si applicano gli interessi moratori previsti per i pagamenti relativi alle operazioni commerciali dal momento della proposizione della domanda giudiziale, al posto dei vecchi (e più bassi) interessi legali.

Esecuzione: il terzo debitore non ha più l'obbligo di comparire in udienza. In materia di espropriazione presso terzi in generale, sono eliminati i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Ulteriori novità sono previste in materia di separazione dei coniugi e divorzio.

Footnote

1 L'obbligo di esperire la negoziazione assistita per cause di valore non superiore a Euro 50.000 sussiste a prescindere dalla materia, purché questa non sia coperta dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, in base al quale sussiste l'obbligo del tentativo di mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

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