Il presente alert viene redatto al fine di fornire prime indicazioni relative alle ultime novità in materia di Diritto del Lavoro, con particolare riferimento alla disciplina dei controlli a distanza, delle dimissioni e del rapporto di lavoro a tempo parziale.

A. I CONTROLLI A DISTANZA SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il decreto legislativo 151/2015 attuativo della Legge Delega 183/2014 ("Jobs Act") ha ridisegnato la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l'articolo 4 della Legge 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori") e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi. Tale disposizione, introdotta nel 1970 e rimasta immutata sino ad oggi, si era da tempo rivelata anacronistica e non più in grado di adattarsi alle diverse tecnologie il cui utilizzo si è così diffuso da essere ormai imprescindibile per lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Le nuove norme (art. 23 del D.Lgs. 151/2015) provano quindi ad adeguare l'art. 4 Stat. Lav. Alle attuali modalità di svolgimento delle relazioni di lavoro. Da un lato la riforma conferma nella sostanza l'impostazione dell'art. 4 Stat. Lav., riproponendo il divieto dei "controlli intenzionali" e quindi proibendo le apparecchiature esclusivamente finalizzate al controllo dei lavoratori.

Allo stesso modo resta sostanzialmente inalterata la disciplina dei c.d. "controlli preterintenzionali": gli impianti o gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori sono ammessi a condizione che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale e che il datore raggiunga un accordo con le rappresentanze sindacali (ovvero ottenga l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro).

Rispetto alla rigida interpretazione del passato, che prevedeva la necessità di un accordo sindacale per ogni singola unità produttiva, la riforma prevede che nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo possa essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tali regole tuttavia non valgono (e quindi non è necessario alcun accordo o autorizzazione) per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e, soprattutto, per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, anche se dagli stessi derivi la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore.

Si tratta proprio di quei dispositivi tecnologici assegnati al lavoratore dal datore di lavoro e necessari per svolgere la sua prestazione lavorativa, ovvero ad esempio, per moltissime professioni, il computer, il tablet, il telefono cellulare o lo smartphone.

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