Mercoledì 10 Febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che, dopo mesi di dibattiti, dà il via alla riforma delle banche di credito cooperativo (il "Decreto"). La riforma, come si legge nel comunicato stampa dello stesso Consiglio dei Ministri, si prefigge di eliminare alcune debolezze strutturali del sistema BCC, come quelle derivanti dal modello di attività, esposto all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, nonché dagli assetti organizzativi e dalla dimensione delle stesse banche.

I passaggi principali della riforma sono descritti nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 103 pubblicato ieri. Per gli ulteriori dettagli della riforma e la conferma della stessa bisognerà attendere la pubblicazione del Decreto, prevista nei prossimi giorni. Il Decreto dovrà inoltre essere convertito in legge e pertanto non è escluso che in sede di conversione vengano introdotti emendamenti.

Inoltre, l'applicazione della riforma sarà soggetta all'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte del MEF e di Banca d'Italia.

Obbligo delle BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperative

Le BCC avranno l'obbligo di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore ad 1 miliardo di euro, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

L'adesione al gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

É prevista la possibilità di non aderire, ma a due condizioni e con una conseguenza. Le condizioni sono:

1) l'avere a disposizione riserve per un ammontare almeno di 200 milioni di euro e 2) il versamento di un'imposta straordinaria pari al 20% delle riserve stesse.

La conseguenza è che la BCC che non aderisce al gruppo dovrà in ogni caso trasformarsi in una S.p.A.

Unica alternativa è la liquidazione della stessa BCC.

La società capogruppo

La società capogruppo dovrà essere una S.p.A.. ed il suo ruolo sarà prima di tutto quello di svolgere attività di direzione e coordinamento sulle BCC, in base ad accordi denominati "contratti di coesione".

I contratti di coesione dovranno disciplinare inter alia i poteri della capogruppo sulla singola BCC, che saranno tanto più stringenti quanto più elevato sarà il grado di rischiosità della BCC (da misurarsi sulla base di parametri oggettivamente individuati).

I requisiti del contratto di coesione saranno definiti dalle relative disposizioni di attuazione del MEF e di Banca d'Italia.

Il capitale della capogruppo dovrà essere detenuto in maggioranza dalle BCC del gruppo. La parte restante del capitale potrà essere detenuta da soggetti analoghi come gruppi cooperativi bancari europei e fondazioni oppure destinata al mercato dei capitali.

La patrimonializzazione delle BCC

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC:

  1. è elevato il limite massimo di azioni detenibili nel capitale sociale delle BCC (attualmente nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 50 mila euro: tale valore dovrebbe essere innalzato a 100 mila euro);
  2. è elevato il numero minimo dei soci (attualmente pari a 200: tale limite dovrebbe essere innalzato a 500);
  3. le BCC potranno emettere azioni - subordinatamente alla relativa autorizzazione da parte di Banca d'Italia – sottoscrivibili anche da parte della società capogruppo.

Regime transitorio

La società capogruppo che intenda assumere tale ruolo deve inviare apposita comunicazione a Banca d'Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, unitamente a:

  1. uno schema di contratto di coesione;
  2. un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo (società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo). È ragionevole ritenere che sarà rimessa alle disposizioni attuative del MEF e di Banca d'Italia la determinazione del numero minimo di BCC necessarie ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione ed il frazionamento dei rischi.

Il contratto di coesione dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte di Banca d'Italia (è ragionevole ritenere che oggetto degli accertamenti saranno: il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto di coesione a consentire la sana e prudente gestione del gruppo).

Le BCC dovranno adeguarsi al nuovo numero minimo di soci entro 60 mesi dall'entrata in vigore della riforma.

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