L'organo di controllo delle S.r.l. è stato recentemente interessato da una serie di interventi di natura tanto normativa quanto giurisprudenziale, che ne hanno modificato in modo significativo la fisionomia rispetto al recente passato. Di seguito sintetizziamo le principali novità introdotte al riguardo in seno al nostro ordinamento.

INTERVENTO NORMATIVO: NUOVE SOGLIE PER L'OBBLIGO DI NOMINA DEL SINDACO O DEL REVISORE

Per quanto concerne la normativa civilistica in merito, la L. n. 55 del 14 giugno 2019 (entrata in vigore il 18 giugno 2019) ha convertito in legge le previsioni di cui al D.L. 32 del 18 aprile 2019 (il cd. "Decreto Sblocca-Cantieri"). Suddetto intervento del legislatore è rilevante ai fini della presente analisi, in quanto il testo approvato ha modificato - per la seconda volta nel corso del solo 2019 - le soglie il cui superamento impone alle società a responsabilità limitata di nominare l'organo di controllo o il revisore, così come indicate dall'art. 2477 co. 2 del Codice Civile. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 2-bis, introdotto in sede di conversione in Legge, segna un parziale revirement legislativo rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 379 del D.lgs. n. 14 del 2019 (recante il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ").

Per l'effetto di suddetta ultima modifica, le nuove soglie che implicano l'obbligo per le S.r.l. di nominare un organo di controllo (alternativamente monocratico o collegiale) sono riassumibili come segue. La S.r.l., per almeno due esercizi consecutivi, dovrà superare almeno uno dei seguenti limiti:

  • un totale attivo dello stato patrimoniale superiore a Euro 4.000.000,00 (ove la normativa previgente prevedeva un limite di Euro 2.000.000,00); o
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a Euro 4.000.000,00 (ove la normativa previgente prevedeva un limite di Euro 2.000.000,00); o
  • un numero di dipendenti occupati durante ciascun esercizio mediamente superiore a 20 unità (in luogo delle 10 precedentemente previste).

Come si può osservare, si è assistito ad un nuovo innalzamento delle soglie fino al doppio di quelle previste dal Codice della crisi d'impresa, che aveva per contro modificato l'originaria disciplina codicistica abbassandole notevolmente, con l'immediata conseguenza di ampliare in modo rilevante la platea delle imprese chiamate a provvedere per la prima volta alla nomina dell'organo di controllo (secondo le stime della Banca d'Italia, le S.r.l. interessate si sarebbero attestate intorno alle 140.000,00 unità).

Sembrerebbe potersi inferire che il legislatore sia intervenuto nuovamente a soli pochi mesi di distanza dalla prima modifica, innalzando di nuovo tali limiti, proprio sulla scorta della considerazione che parametri così bassi avrebbero gravato eccessivamente sui piccoli imprenditori.

Al riguardo, è opportuno segnalare come, a fronte dell'innalzamento operato, alcune delle S.r.l. che hanno già provveduto ad adeguarsi all'obbligo nomina sorto in virtù delle soglie introdotte con il Codice della crisi d'impresa ora non rientrino più tra i soggetti tenuti a tale adempimento. Da una prospettiva operativa dunque, in tale circostanza occorre distinguere tra due ipotesi:

  • per quanto attiene la nomina del revisore: quest'ultima non porrà alcuna difficoltà alle S.r.l. che si erano già adeguate, in quanto con riferimento a tale fattispecie trova applicazione il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, il quale prevede che il venir meno dell'obbligo di revisione costituisca giusta causa per ottenere la risoluzione anticipata del contratto stipulato con lo stesso.
  • nell'ipotesi in cui invece sia stato nominato un collegio sindacale, la legge nulla prevede espressamente sul punto, sebbene appaia legittimo sostenere la possibilità di applicare in via analogica a tale fattispecie la previsione di cui all'articolo 20 co. 8 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, secondo cui l'insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo in capo alla società costituisce giusta causa di revoca dei sindaci.

Vi è infine un ultimo aspetto che merita di essere precisato, vale a dire quale sia il momento in cui sia opportuno provvedere alle nomine dell'organo di controllo o del revisore. A tal proposito, l'interpretazione prevalente della normativa continua ad indicare che tale obbligo vada adempiuto nei 30 giorni successivi all'assemblea che ha constatato il superamento di almeno uno dei parametri predetti, in modo da mettere il prima possibile l'organo di controllo/il revisore nelle migliori condizioni di svolgere il proprio compito.

INTERVENTO GIURSPRUDENZIALE: SINDACO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI

Con riferimento al fronte giurisprudenziale, è stato il Tribunale di Bologna, a fornire un nuovo apporto in materia di organo di controllo delle S.r.l.  con un recente decreto del 23 maggio 2019. In suddetto decreto si è affermato il principio secondo cui il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale di una Società a responsabilità limitata possono anche essere soggetti non iscritti al registro dei revisori a condizione che, parallelamente, la società abbia provveduto alla nomina di un diverso soggetto come revisore legale dei conti.

Il giudizio anzi la predetta corte era sorto a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci di una S.r.l. di una clausola statutaria che prevedeva che, qualora fosse stato nominato un revisore legale dei conti, il sindaco unico o i membri del collegio sindacale non dovessero necessariamente possedere la qualifica di revisori legali, ma potessero anche essere individuati fra "gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia 320/2004 o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche." Il notaio verbalizzante, ritenendo tale disposizione illegittima, si era rifiutato di registrare la delibera presso il competente registro delle imprese, sostenendo che il sindaco unico di una S.r.l. dovesse obbligatoriamente essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali.

Il Tribunale ha rigettato questa posizione, ritenendo al contrario che la clausola statutaria in oggetto non si ponesse in contrasto con quanto disposto dall'articolo 2397 co. 2 del Codice Civile (norma prevista per le S.p.A., ma applicabile alle S.r.l. in virtù del richiamo operato dall'articolo 2447 co. 3) nella parte in cui prescrive che "almeno un membro effettivo ed uno supplente" del collegio sindacale "devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro."

Il percorso argomentativo che ha portato alla summenzionata decisione si fonda sulla considerazione che l'applicazione delle norme dettate in tema di S.p.A. siano applicabili, in quanto richiamate, alle S.r.l. ma solo a condizione di tenere in adeguata in considerazione le peculiarità che distinguono i due modelli di organizzazione societaria. Nello specifico, la normativa vigente stabilisce che nella S.r.l. è possibile scegliere se nominare, in alternativa o congiuntamente, un revisore legale (per le sole funzioni legate alla revisione legale dei conti) e un organo di sindacale (unico o collegiale), a cui sono devolute le funzioni di controllo di legalità e, in assenza del revisore, anche di revisione legale dei conti.

Per quanto attiene alle S.p.A. invece, la nomina di un collegio sindacale è obbligatoria ed è esplicitamente prescritta la composizione "mista" dettata dal succitato articolo 2397 co. 2, salvo che all'organo di controllo sia devoluta anche la funzione di revisione dei conti, ipotesi nella quale a tutti i membri è richiesta la qualifica di revisori.

I giudici bolognesi si sono basati proprio su quest'ultima disposizione per concludere che, con specifico riguardo alle società a responsabilità limitata, il sindaco unico o uno dei membri componenti il collegio sindacale debbano risultare iscritti al registro dei revisori legali solo nell'eventualità in cui all'organo di controllo sia deputata anche la funzione di revisione legali dei conti.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.