Con il Decreto Fiscale 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n° 148), collegato alla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n° 205), il Governo italiano ha, dopo più di 70 anni, messo mano all'art. 180, c. 1, della Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941, n° 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). La disposizione in questione, prima della modifica, recitava: «L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelata è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)». In altre parole, dunque, si trattava della disposizione che prevedeva – all'interno del nostro ordinamento – il monopolio esclusivo della SIAE per le attività di gestione del diritto d'autore e di intermediazione, diretta e indiretta. Uno dei pochi monopoli di Stato ad essere passato indenne dopo la stagione delle grandi privatizzazioni.

La questione catartica del monopolio SIAE e la «Direttiva Barnier»

Il monopolio dalle SIAE è una di quelle questioni che, al di là degli aspetti giuridici, ha saputo negli anni suscitare diversi dibattiti a livello di opinione pubblica. Dibattiti spesso sfociati sul terreno dello scontro politico, con prese di posizione importanti di diversi esponenti del mondo dello spettacolo (si veda, ad esempio, la querelle Fedez-Franceschini di qualche mese fa). Ai dibattiti accademico-politici, però, sino a qualche anno fa non era seguito alcun cambiamento normativo significativo che avesse potuto aprire al libero mercato l'attività di intermediazione, diretta o indiretta, nell'ambito della gestione del diritto d'autore.

La situazione è, in parte, iniziata a mutare a seguito dell'approvazione della cd. «Direttiva Barnier» (Direttiva Dir. 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno). Il testo in questione, infatti, ha posto sugli Stati membri dell'Unione europea una serie di obblighi stringenti per addivenire ad una progressiva liberalizzazione del mercato del diritto d'autore. Obblighi che, nella sostanza, mirano a garantire al titolare di un diritto d'autore la facoltà di affidare la gestione (ivi compresa l'attività di intermediazione) ad «organismi di gestione collettiva» e ad «entità di gestione indipendenti» che differiscono dai primi, tra le altre cose, perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti e perché possono avere scopo di lucro. Una differenza che è alla base delle riflessioni che ci accingiamo a fare.

Il recepimento in Italia della «Direttiva Barnier»: un'occasione mancata

Con il d.lgs. 35/2017 (D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicale per l'uso online nel mercato interno, in G.U. 27.03.2017, n. 72.) il Governo italiano ha recepito la Direttiva Barnier, lasciando però inalterata la situazione del monopolio SIAE. A scanso di fraintendimenti, occorre premettere che la Direttiva Barnier non prevede esplicitamente il superamento dei monopoli di Stato. Recependo la Direttiva, il Governo italiano ha cercato di allinearsi alle richieste comunitarie prevedendo la possibilità per i soggetti titolari di diritti d'autore di affidarsi ad «organismi di gestione collettiva» – figura, come visto, esplicitamente prevista dalla «Barnier» – per la tutela dei propri diritti. Per ottenere la qualifica di «organismo di gestione collettiva», il decreto prevede che un ente «non deve essere detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti» e, soprattutto, «non deve perseguire scopo di lucro». Questi soggetti, grazie alla novella legislativa di aprile, erano quindi stati autorizzati – a prescindere dalla propria nazionalità – a gestire i diritti d'autore e connessi dei titolari che decidono di dare mandato agli stessi per la propria tutela.

Nonostante questo primo intervento normativo, l'attività di intermediazione restava però sempre esclusivamente in capo alla SIAE (anch'essa ricompresa tra gli «organismi di gestione collettiva» dal decreto in questione). In sostanza, quindi, un organismo di gestione collettiva, per poter operare sul mercato italiano, avrebbe dovuto stipulare un accordo con la SIAE, la quale avrebbe poi proceduto alle attività di intermediazione e in capo alla quale rimanevano la riscossione e la ripartizione dei compensi. Una modifica normativa che quindi ben poco aveva cambiato nella situazione del mercato italiano della gestione dei diritti d'autore. Per questo motivo, indiscrezioni giornalistiche avevano anticipato, all'inizio dell'estate 2017, la prossima apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione Europea. Procedura evitata, in autunno, grazie al «colpo di coda» del Decreto Fiscale citato in precedenza.

Il Decreto Fiscale: una liberalizzazione parziale

Venendo quindi alle previsioni del Decreto Fiscale, va preliminarmente chiarito che con lo stesso non si è pervenuti ad una liberalizzazione totale del mercato in Italia. Al contrario, infatti, le modifiche da esso apportate alla Legge sul Diritto d'Autore conferiscono la possibilità di operare in concorrenza con la SIAE unicamente ai sopracitati «organismi di gestione collettiva», mutuando la definizione di cui al dlgs. 35/2017. Dunque ad enti non-profit. Questa ulteriore modifica, comunque, dovrebbe rendere la disciplina italiana conforme alla Direttiva Barnier – quanto meno nelle intenzioni del Governo italiana, suffragate in maniera empirica dal fatto che la Commissione non abbia aperto alcuna Procedura di Infrazione – ed è bastata per far parlare di «traguardo storico» diversi media e personaggi dello spettacolo (soprattutto cantanti), che hanno visto nell'intervento normativo un primo superamento del monopolio della SIAE. Il clamore mediatico è dovuto soprattutto all'annuncio – arrivato verso la metà di gennaio – di Soundreef di aver raggiunto un accordo con il neo-nato ente no-profit LEA (Liberi Editori ed Autori) per la gestione di un servizio di intermediazione che possa agire in concorrenza con la SIAE sul mercato italiano.

Soundreef è una società a scopo di lucro di diritto britannico, fondata nel 2011 da Davide D'Atri. Nel 2016 essa ha ottenuto dall'Intellectual Property Office del Regno Unito il riconoscimento ufficiale dello status di «Independent Management Entity» – previsto dalla Direttiva Barnier – con conseguente autorizzazione a svolgere il servizio di intermediazione su tutto il territorio europeo (al netto dei limiti previsti dalle varie normative nazionali). Negli ultimi anni, Soundreef ha intrapreso una serie di iniziative volte a scardinare il monopolio SIAE, acquisendo il diritto di gestire – per il mercato europeo – i diritti di autori del calibro di Fedez, Gigi D'Alessio ed Enrico Ruggeri, e ottenendo anche il mandato a svolgere il fondamentale ruolo di intermediario. L'ultima di queste iniziative è, appunto, il raggiungimento dell'accordo con LEA. Un accordo fortemente contestato dalla SIAE con un duro comunicato stampa, in cui la neonata no-profit è accusata di essere «telecomandata» da Soundreef. Soundreef che, di contro, ha esultato intestandosi il merito di «aver abbattuto il monopolio SIAE».

A prescindere da questa specifica vicenda e da qualsivoglia tipo di opinione, è utile rimarcare come, anche a seguito del Decreto Fiscale 2018, non si sia giunti ad una completa liberalizzazione del mercato. Liberalizzazione che si avrebbe autorizzando ad operare sul mercato italiano anche enti a scopo di lucro.

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