L'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 96/2017 pubblicata in G.U. del 23 giugno 2017, ha introdotto nel Decreto IVA (DPR 633/1972) nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (di seguito anche "Split Payment").

I successivi Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017 (non ancora pubblicato in G.U.) stabiliscono le regole di attuazione delle novità in commento (di seguito "Decreti ministeriali").

  1. Il funzionamento dello Split Payment

Il meccanismo dello Split Payment è stato introdotto in Italia nel 2015 al fine di "contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA" 1, in deroga all'ordinario sistema di applicazione dell'IVA di cui alla Direttiva 2006/112/CE.

Questo meccanismo prevede che il cedente o prestatore di un'operazione soggetta a IVA emetta fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti / split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972" e con addebito dell'IVA, senza tuttavia ricevere la corresponsione dell'imposta in rivalsa da parte del cessionario/committente. L'imposta gravante sull'acquisto effettuato o sulla prestazione ricevuta sarà, infatti, versata direttamente all'Erario dal cessionario/committente.

In sede di registrazione della fattura, il cedente o prestatore annoterà l'IVA nel registro vendite senza che questa ricada nella liquidazione periodica. A tal fine le scritture contabili da adottare prevedono che lo storno – sia dell'importo dell'IVA evidenziato "a debito", sia del credito nei confronti del cessionario/committente – possa essere contestuale oppure successivo alla registrazione della fattura.

  1. I nuovi destinatari dello Split Payment

Fino al 30 giugno 2017 la scissione dei pagamenti era applicata nei confronti di alcuni enti pubblici, mentre a seguito delle modifiche intervenute la platea dei soggetti ai quali occorre fatturare con questo meccanismo è stata notevolmente ampliata. Attualmente sono soggette a Split Payment le operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana 2;
  2. amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, c. 2, della L. 196/2009 (c.d. Legge di contabilità pubblica) 3;
  3. società controllate (maggioranza dei voti o influenza dominante) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  4. società controllate (maggioranza dei voti) direttamente dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni);
  5. società controllate (maggioranza dei voti) direttamente o indirettamente dalle società sub lettere da b) a d) 4.

Inoltre, è stato previsto che:

  • lo Split Payment sia esteso alle prestazioni effettuate dai professionisti nonché dai prestatori di servizi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;
  • a richiesta del fornitore, i cessionari o committenti sopra individuati debbano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica lo Split Payment. I fornitori in possesso di tale attestazione sono tenuti ad applicare questo regime.
  1. Le operazioni escluse dallo Split Payment

Il meccanismo dello Split Payment si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti dei soggetti indicati al paragrafo precedente.

Sono escluse dalla scissione dei pagamenti le operazioni:

  • nelle quali il cessionario o committente riveste la qualifica di debitore d'imposta (ad esempio le operazioni soggette a "reverse charge");
  • nelle quali l'IVA non è distintamente evidenziata in fattura (ad esempio le operazioni esenti, le operazioni soggette al regime del margine dei beni usati o al regime monofase dell'editoria);
  • non documentate da fattura (ad esempio le piccole spese certificate dal fornitore o prestatore mediante ricevuta o scontrino fiscale);
  • per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo al fornitore (ad esempio i servizi di riscossione delle entrate ed altri proventi per i quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta).
  1. L'efficacia temporale delle nuove norme

Le disposizioni in commento si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 ed avranno effetto fino al 30 giugno 2020, in base a quanto disposto dal Consiglio UE con la decisione n. 2017/784 che autorizza l'Italia a prorogare fino a tale data l'efficacia dello Split Payment.

  1. Le disposizioni di attuazione introdotte con i Decreti ministeriali

Con i Decreti ministeriali sono state definite le modalità e la tempistica di attuazione della nuova normativa attraverso la modifica e l'ampliamento del contenuto del precedente Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015.

Più in particolare i nuovi decreti stabiliscono:

  • che l'imposta relativa alle operazioni soggette a Split Payment divenga esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, ma viene data la facoltà alle P.A. o società interessate di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima;
  • che le P.A. e società soggette a Split Payment possano, a loro scelta, versare l'IVA indicata nelle fatture ricevute direttamente all'Erario (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità) oppure far confluire tale imposta nelle ordinarie liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali);
  • i criteri per individuare, in sede di prima applicazione, le P.A. e le società destinatarie di fatture soggette a Split Payment;
  • una disciplina transitoria di attuazione della nuova normativa al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguare i processi ed i sistemi contabili.
  1. I profili sanzionatori

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di omissione dell'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" sulla fattura, il fornitore è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 (ex art. 9, c. 1, D.Lgs. 471/1997).

Nei confronti delle P.A. e delle società cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non versata, salvo ravvedimento o versamento effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni (ex art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997) [5].

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti sull'argomento.

Footnotes

1Cfr. relazione illustrativa alla Legge 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e Circolare 1/E del 9 febbraio 2015.

2 E' previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

3 Queste amministrazioni sono quelle destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4 Un elenco esaustivo dei circa 29.000 soggetti attuali destinatari dello Split Payment è riportato sul sito del MEF al seguente link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

5 Cfr. Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.