La Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 sulle aree di confine (Norme per lo sviluppo delle attivita economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) sancisce, all'art. 3, la costituzione del Centro Finanziario ed Assicurativo Internazionale Offshore di Trieste.

Con decisione del 12 aprile 1995 la Commissione delle Comunita Europee ha precisato che tutte le persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale in Italia saranno ammesse a tutte le operazioni del Centro e che i vantaggi fiscali non possono eccedere i 65 miliardi di lire italiane e sono limitati a 3,5 miliardi di ECU di investimenti e prestiti effettuati.

La decisione in questione dispone, inoltre, che i vantaggi fiscali saranno riservati esclusivamente agli utili delle operazioni realizzate con i paesi dell'Europa centrale e balcanica, oltre che con quelli generatisi dopo lo smembramento dell'Unione Sovietica, solo per utili realizzati nel Centro nel corso dei primi 5 anni di funzionamento.

Il Ministro del Tesoro ha emanato una bozza del Regolamento attuativo che disciplina il funzionamento del Centro Servizi di Trieste.

Tale bozza di regolamento, approvata in data 20 luglio 1997 dal Consiglio di Stato, pur avendo ricevuto il visto degli altri Ministri (Ministro degli Affari Esteri, delle Finanze, dell'Industria e del Commercio Estero), non e stata ancora pubblicata sulla G.U. a causa di vizi formali rilevati dalla Corte dei Conti.

Analisi del regolamento recante la disciplina del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste

Il testo semidefinitivo, tenuto conto dell'ormai avanzato stato della procedura, non dovrebbe essere molto diverso dal testo definitivo.

Il regolamento dovrebbe trattare:

1. la composizione e il funzionamento del Comitato ex art. 3 comma 5, legge n. 19/1991;

2. i requisiti richiesti per operare nel Centro, relativamente a:
a. banche;
b. SIM, societa finanziarie e fiduciarie;
c. societa esercenti attivita fiduciarie diverse da quelle di cui alla lett. b);
d. societa esercenti attivita di assicurazione e riassicurazione nei rami danni e vita;

3. le disposizioni tributarie.

Relativamente alla composizione e al funzionamento del Comitato previsto dall'art. 3, comma 5, legge n. 19 del 1991, il regolamento dispone che lo stesso:

1. sovrintende al Centro di servizi finanziari ed assicurativi;
2. concede e revoca le autorizzazioni ad operare nel Centro;
3.controlla l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle norme concernenti il Centro;
4. disciplina i controlli per monitorare i progetti d'investimento nell'ambito del Centro;
5. predispone ogni anno un rapporto dettagliato sulle attivita del Centro.

Al Comitato e attribuito, altresi, potere normativo di carattere generale su alcune materie espressamente indicate e legate alla gestione patrimoniale e finanziaria, all'amministrazione e all'organizzazione del Centro.

Per quanto riguarda la disciplina del Comitato in sostanza non si riscontrano rilevanti novita rispetto a quanto gia stabilito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 19 del 1991.

Novita rilevante, invece, e rappresentata dal riferimento ad un Collegio dei Revisori, di cui non si faceva menzione nella suddetta legge.

Secondo quanto si legge nel regolamento, tale Collegio dovrebbe:

a) esercitare il controllo di gestione;
b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) esaminare il bilancio redatto dal Comitato;
d) effettuare verifiche di cassa periodiche;
e) effettuare atti di ispezione e controllo.

Le altre disposizioni contenute in questa prima parte del regolamento, riguardano le incompatibilita fra le diverse cariche all'interno del Centro, lo scioglimento del Comitato (in caso di gravi e reiterate irregolarita), la pubblicazione dei provvedimenti sul Bollettino Ufficiale del Centro.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per operare nel Centro, gia la legge n. 19 del 1991 stabilisce che solo determinati soggetti quali le istituzioni creditizie, le SIM, le societa finanziarie, le societa fiduciarie, gli enti e le societa di assicurazione possono operare all'interno dello stesso.

Per ciascuna di queste categorie di soggetti il regolamento stabilisce i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'interno del Centro.

Nell'individuazione di tali requisiti il regolamento si richiama chiaramente a quanto gia stabilito dalla legge n. 19 del 1991 la quale richiedeva che i soggetti abilitati all'ingresso del Centro localizzassero nel medesimo Centro proprie "filiali sussidiarie o affiliate (stabili organizzazioni)".

In aggiunta, pero, il regolamento prevede che le richieste di autorizzazione ad operare all'interno del Centro siano accompagnate dall'accertamento della sussistenza della condizione di cui sopra da parte di determinate autorita.

Autorita abilitate all'accertamento dell'esistenza delle suddette condizioni sono:

1. la Banca d'Italia per le banche;
2. la CONSOB per le SIM, per le societa fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 415 del 1996, nonche per le societa finanziarie;
3. il Ministero dell'Industria per le societa fiduciarie ex art. 1 legge n. 1966 del 1939, diverse d quelle individuate nel punto 2);
4. l'ISVAP per gli enti e le societa di assicurazione.

Per le societa aventi sede fuori dal territorio dell'Unione Europea, il regolamento stabilisce che, per ottenere l'autorizzazione ad insediare filiali, sussidiarie o affiliate nel Centro, le autorita competenti individuate precedentemente, devono verificare altresì l'esistenza, nei paesi d'origine, di controlli di vigilanza equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane.

Infine i soggetti insediati all'interno del Centro sono tenuti a mantenere "idonee e separate scritture contabili" dell'attivita ivi svolta dalle filiali medesime.

Relativamente alle disposizioni tributarie, il regolamento in esame disciplina il trattamento fiscale dei soggetti facenti parte del Centro, limitando l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai "redditi prodotti nel Centro" cioe ai redditi generati da attivita ivi svolte, così come espressamente richiesto dalla Commissione delle Comunita Europee.

Per il resto ricalca in buona parte quanto gia stabilito dalla legge n. 19 del 1991 (art. 3 comma 4).

In relazione ai benefici fiscali, l'art. 30 del regolamento espressamente dispone che, limitatamente alle operazioni poste in essere con i Paesi precedentemente identificati, i redditi prodotti nel Centro sono "...esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati all'imposta locale sui redditi con l'aliquota ridotta del 50%".

Si tenga presente, a questo proposito che, a partire dal 1° gennaio 1998, viene meno l'ILOR, soppressa dall'art. 36 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP. Tale provvedimento, tuttavia, non riconosce alcuna agevolazione fiscale ai fini IRAP a favore del Centro Off-shore.

Un'altra norma del regolamento, sicuramente dettata dall'esigenza di uniformarsi ai dettami della Commissione della Comunita Europea, e quella secondo la quale le agevolazioni fiscali all'interno del Centro non devono eccedere i 65 miliardi di lire e sono limitate ad un ammontare di 3,5 miliardi di ECU di investimenti e di prestiti. Come si vede viene semplicemente riprodotta la regola fissata nella decisione del 12 aprile 1995.

Il regolamento stabilisce una serie di altre norme che trattano questioni molto diversificate, ma che sicuramente costituiscono una novita rispetto al contenuto della legge n. 19 del 1991.

Viene, per esempio, stabilito che i soggetti operanti all'interno del Centro sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Per evitare le doppie imposizioni, e, inoltre, prevista una norma che favorisce gli scambi di informazioni fra il Ministero delle Finanze e le competenti Autorita fiscali di altri Stati con cui sono in vigore convenzioni in materia.

Infine viene stabilito che, qualora i soggetti operanti all'interno del Centro svolgano anche attivita produttive di redditi soggetti a tassazione ordinaria, "devono tenere la contabilita in modo che sia possibile determinare la parte di utili attribuibili alle attivita svolte nel Centro" e comunque "non possono compensare i redditi a tassazione agevolata con quelli a tassazione ordinaria".

Una norma di questo tipo si giustifica probabilmente con un'esigenza di trasparenza che ben si concilia con altre norme del regolamento gia esaminate, quali per esempio l'introduzione di un Collegio di revisori per effettuare controlli contabili rigorosi o l'obbligo del Comitato di rendere conto annualmente delle attivita del Centro o di disciplinare monitoraggi degli investimenti all'interno del Centro.

Nel caso in cui gli elementi di ricavo e di costo si riferiscano indistintamente ad attivita o beni non produttivi di redditi tassati nelle forme ordinarie e ad attivita e beni produttivi di redditi tassati nelle forme ordinarie, il regolamento specifica che si applica il disposto dell'art. 75, comma 5 TUIR.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare evidente che la disciplina del funzionamento del Centro Offshore di Trieste contenuta nella bozza di regolamento all'oggetto, richiama quanto gia disposto dalla legge istitutiva del Centro stesso, datata 9 gennaio 1991.

La pubblicazione in G.U. del regolamento sancira la nascita ufficiale del Centro Off-shore di Trieste che rappresentera un nuovissimo strumento destinato ad incentivare tutte quelle imprese che operano o che intendono operare con i Paesi dell'Europa dell'Est.

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