Il regime delle tariffe incentivanti è stato modificato di recente

31.08.2014 - La Legge di Conversione n. 116/2014 dell'11 agosto 2014 (la "Legge di Conversione") ha parzialmente modificato le disposizioni del Decreto Legge n. 91/2014 del 24 giugno 2014 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (il "Decreto") e fissato nuove regole per le tariffe incentivanti.

Nello specifico, la Legge di Conversione ha apportato delle modifiche all'Articolo 26 del Decreto in merito alla rimodulazione delle tariffe incentivanti dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW (per maggiori dettagli, cliccare qui per leggere il nostro precedente articolo) ed ha introdotto una nuova opzione per la corresponsione delle tariffe incentivanti applicabile a tutte le fonti di energia rinnovabile, come meglio illustrato nella successiva Sezione II).

La Legge di Conversione prevede i seguenti interventi.

I) Nuove disposizioni per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kW

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kW, la Legge di Conversione prevede che, a partire al 1° gennaio 2015, le tariffe incentivanti verranno corrisposte sulla base di una delle seguenti tre opzioni, che dovrà essere selezionata e comunicata dal titolare dell'impianto al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) Il cosiddetto meccanismo "spalma incentivi". In sostanza, in forza di tale meccanismo, le tariffe incentivanti verranno rimodulate (sulla base delle percentuali di riduzione indicate nella tabella di seguito riportata) per il periodo residuo di incentivazione, a fronte dell'estensione a 24 anni – a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto - dell'intero periodo di incentivazione dell'impianto medesimo. In altri termini, a fronte della riduzione della tariffa incentivante annua, il periodo di incentivazione dell'impianto passerà dagli attuali 20 anni a 24 anni.

Per quanto concerne la riduzione, la Legge di Conversione conferma le seguenti percentuali di riduzione (già delineate dal precedente Decreto, cliccare qui per leggere il nostro precedente articolo), diverse a seconda dell'effettivo periodo residuo di incentivazione dell'impianto:

Periodo residuo (anni) - % di riduzione dell'incentivo

12 - 25%

13 - 24%

14 - 22%

15 - 21%

16 - 20%

17 - 19%

18 - 18%

oltre 19 - 17%

In forza di quanto sopra, le regioni e gli enti locali competenti dovranno, ove necessario, adeguare la validità delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici sopra identificati alla nuova durata dell'incentivo, come rimodulata sulla base della citata tabella.

b) Riduzione percentuale fissa della tariffa incentivante. Il titolare dell'impianto potrà optare anche per una riduzione percentuale lineare dell'attuale tariffa incentivante. In tale ipotesi, il GSE continuerà tuttavia a corrispondere la tariffa incentivante ridotta per l'attuale periodo residuo dell'incentivo (ovverosia verrà corrisposto un incentivo ridotto fermo restando il periodo di erogazione ventennale). Per quanto concerne la percentuale di riduzione, la Legge di Conversione ha previsto le seguenti nuove percentuali di riduzione dell'incentivo (contro la precedente riduzione generale dell'8% prevista dal Decreto, cliccare qui per leggere il nostro precedente articolo), diverse a seconda della capacità nominale dell'impianto:

  • 6% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
  • 7% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; e
  • 8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

c) Riduzione percentuale variabile della tariffa incentivante. Detta opzione (non disciplinata dal precedente Decreto) prevede una rimodulazione dell'attuale tariffa incentivante, la quale verrà ridotta di una certa percentuale in un primo periodo per poi essere incrementata, in egual misura, in un secondo periodo. Come per l'opzione di cui alla lettera b) che precede, anche in questo caso l'incentivo verrà erogato mantenendo l'attuale periodo di erogazione ventennale. L'obiettivo di tale nuova disposizione è quello di ottenere, nel caso di adesione di tutti gli aventi diritto all'opzione, un risparmio di spesa di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019.

Le percentuali di rimodulazione e i relativi periodi di fruizione dell'incentivo saranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanare entro il 1° ottobre 2014. Optando per tale alternativa, l'importo complessivo della tariffa incentivante dovrebbe rimanere invariata in quanto, in teoria, dovrebbe essere applicata una percentuale di rimodulazione in riduzione e poi in aumento di egual misura. Tuttavia, anche tale opzione è stata criticata dal settore in quanto nel secondo periodo (che dovrebbe corrispondere con gli ultimi anni di incentivazione), la produttibilità dell'impianto è inferiore rispetto a quella del periodo precedente.

Come sopra menzionato, il titolare dell'impianto dovrà comunicare al GSE l'opzione selezionata entro il 30 novembre 2014. In mancanza di comunicazione da parte dell'operatore, si applicherà automaticamente l'opzione di cui alla lettera b) che precede.

Infine, the Legge di Conversione conferma la possibilità per i beneficiari della tariffa incentivante di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo attuale e l'incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA. L'esposizione della Cassa Depositi e Prestiti SpA è garantita dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Non è perfettamente chiaro se tale possibilità sia concessa solamente nel caso in cui venga selezionata l'opzione "spalma incentivi" di cui alla lettera a) che precede (come era previsto in precedenza nel testo originario del Decreto), ovvero se applicabile in tutti i casi, indipendentemente dall'opzione selezionata (come sembra ora evincersi dal testo aggiornato della Legge di Conversione). La Legge di Conversione non fornisce dettagli circa le modalità di calcolo dell'importo da finanziare ed il tasso di interesse che i beneficiari dovranno corrispondere in relazione a detto finanziamento.

II) Nuova opzione per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili beneficiari di incentivi pluriennali

Come sopra anticipato, la Legge di Conversione ha introdotto un'ulteriore opzione applicabile a tutte le fonti di energia rinnovabile i cui impianti beneficiano di incentivi pluriennali. È previsto infatti che il titolare dell'impianto può cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80%, ad un acquirente -selezionato tra primari operatori finanziari europei- tramite aste aggiudicate sulla base del maggiore tasso di sconto offerto.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvederà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione (21 agosto 2014), a dare attuazione alla suddetta disposizione legislativa, stabilendo, tra l'altro:

  1. le modalità di selezione dell'acquirente tramite procedura competitiva e l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliari di euro, che l'acquirente deve rendere disponibile per l'acquisto delle quote di incentive pluriennali;
  2. le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente;
  3. le procedure e i criteri da seguire per la determinazione della quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario degli incentivi, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
  4. ogni altro aspetto e criterio utile per la cessione delle quote di incentivi che dovrà essere effettuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, la determinazione del tasso di sconto minimo da offrire e le linee guida disciplinati le procedure d'asta.

Da una prima lettura della norma, si può affermare che:

  1. il titolare dell'impianto può immediatamente monetizzare dei crediti futuri (concernente la corresponsione degli incentivi pluriennali), mediante il pagamento da parte dell'acquirente, fermo restando la percentuale di quota di incentivi che può essere ceduta;
  2. a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione esaminate nella Sezione I) che precede non troveranno più applicazione con riguardo alle quote di incentivi cedute al terzo investitore. Le stesse continueranno invece ad essere applicate alla quota di incentivi non oggetto di cessione.

Si consideri tuttavia che l'efficacia della nuova opzione è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.

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